Incarto n.
10.2008.47

DA 386/2008

Bellinzona

27 gennaio 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

siccome prevenuto             autore colpevole di

 

                                        violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;

                                        per avere, a metà settembre __________, dirigendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, in particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori delle opere da impresario costruttore tese all’edificazione della casa d’abitazione ubicata ad __________ di proprietà dei signori __________ e __________, omesso per imprevidenza colpevole, dopo essersi accorto che ignoto artigiano intervenuto sul cantiere l’aveva smontato per ragioni tecniche almeno dall’11.09.__________, di provvedere affinché venisse nuovamente installato un parapetto (o altra protezione contro le cadute) per ovviare alla differenza di livello fra il suolo del primo piano e quello del piano terreno, con la conseguenza che in data 17.09.__________ LESA 1, che stava trasportando una porta interna taglia-fuoco con un collega, cadde nella menzionata apertura fra i suoli, la cui differenza di quota era di 2,80 metri, riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 20.11.__________ dell’Ospedale __________;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 229 cpv. 2 CP combianto con gli art. 14, 16 e 18 OLCostr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 386/2008 di data 28 gennaio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.    Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.00, corrispondente a 15 aliquote da fr. 180.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

 

                                        2.    Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni.

 

                                        3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

 

                                        4.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 27 gennaio 2009, al quale hanno perso parte, oltre all’accusato, il difensore DI 1 e la parte lesa LESA 1, , costituitosi nella circostanza parte civile;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la parte civile;

 

proceduto                          all’audizione dei testimoni __________, __________, __________, __________ e __________, __________;

 

sentiti                                il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, la parte civile, e da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia?

 

                                        2.    In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                        3.    Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                        4.    A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

preso atto                          che la difesa ha inoltrato dichiarazione di ricorso il giorno stesso del dibattimento;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Conseguito nel __________ il diploma di architetto STS a __________, l’accusato ha lavorato dapprima alle dipendenze dell’arch. __________ a __________, poi per l’arch. __________ a __________ e infine, a far tempo dal __________, per lo Studio d’architettura __________ di __________, ove è tuttora attivo come progettista e direttore dei lavori. Sposato senza figli, vive ad __________ con la moglie.                                              

 

                                 2.     In data 15 maggio __________ lo Studio d’architettura __________ ha appaltato all’impresa di costruzioni __________ di __________ le opere di capomastro relative all’edificazione del fondo part. n. __________ RFD di __________, Comune di __________, di proprietà dei signori __________ e __________. Lo Studio d’architettura __________, oltre che ditta committente, ha allestito i progetti e svolto la direzione lavori, per il tramite dell’accusato. Il contratto d’appalto contemplava nel dettaglio le prestazioni a carico della ditta appaltatrice in tema di sicurezza sul cantiere, ed in particolare, per quanto qui di interesse, “i ponteggi interni ed esterni per la posa del tetto e per le altre opere artigianali (falegname, lamelle, pittore. ecc.) nella zona del vuoto nel locale pranzo con montaggio e smontaggio a seconda delle fasi di lavoro. I ponteggi devono essere montati con tutti gli elementi prescritti dalle norme INSAI e SUVA; in particolare è obbligatoria la posa di tavole fermapiedi, doppio corrente intermedio, diagonali, protezioni laterali e delle testate (...); tutti i parapetti interni ed esterni necessari, in qualsiasi punto non protetto, secondo le norme INSAI e SUVA contro il pericolo di cadute”. Sempre in tema di sicurezza gli atti fanno stato di due lettere datate 22 novembre __________ e 14 maggio __________ dello Studio d’architettura __________ alla __________, ove si richiama l’attenzione di quest’ultima sulle prescrizioni di sicurezza da osservare previste dall’Ordinanza sulla sicurezza e protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr). In entrambi questi scritti, firmati dall’accusato, si ricordava tra le altre cose, che “qualsiasi punto non protetto con pericolo di caduta deve essere provvisto di adeguate protezioni”.

 

                                  3     Il cantiere ha preso avvio nel luglio __________ ed i proprietari sono entrati in casa ad inizio novembre __________. Durante le fasi della costruzione l’accusato, nella sua qualità di direttore dei lavori, si tratteneva pressoché giornalmente sul cantiere per circa un’ora. Sempre presente era invece __________, capo cantiere e dipendente della __________, alla quale incombeva la posa delle protezioni. __________ ha dichiarato sia nel verbale di polizia sia in aula che la sicurezza del cantiere era di sua competenza.

 

                                 4.     L’edificio in questione si trova su un terreno scosceso, per cui il garage e la porta d’ingresso sono posizionati nel livello più alto della costruzione. Una prima rampa di scale conduce a un piano intermedio (notte); scendendo di un ulteriore livello si giunge al piano giorno, dal quale si accede al giardino con piscina. Una parte del soggiorno ha una doppia altezza, nel senso che la soletta del piano notte forma un soppalco che dà sul sottostante salone. Tra questi due livelli si misurano 2.80 m.

 

                                 5.     Durante la costruzione, e meglio dopo la formazione delle scale interne e della soletta tra il piano terra ed il primo piano, il capo cantiere __________ ha provveduto a fare posare dagli operai della __________ i parapetti di protezione sulle scale e sulla soletta tra il piano intermedio ed il piano terra. Queste protezioni sono state in seguito tolte dalla soletta per dare modo ai gessatori di fare il loro lavoro all’interno dell’edificio. Per poter lavorare alle pareti, ai soffitti ed al frontespizio della soletta, si è resa necessaria la posa di ponteggi interni, poi smontati al termine dei lavori di gessatura, il giorno di sabato 8 settembre __________ in mattinata (così secondo i ricordi dell’accusato). La settimana tra il 10 ed il 14 settembre __________ ha visto attivi sul cantiere i parchettisti. Il testimone __________, contitolare della ditta __________, ha riferito che al loro arrivo c’erano i parapetti di sicurezza sulle scale ma non sul soppalco, soggiungendo comunque che, anche se vi fosse stato, avrebbe dovuto essere smontato per consentire la posa del parquet nella zona del vuoto che dà sul salone, così come si è resa necessaria l’asportazione del parapetto sulle scale. La posa del parquet è terminata venerdì 14 settembre __________. A detta del testimone __________ siccome il parquet abbisogna di almeno un giorno per asciugare, vuoi per questo motivo, vuoi poiché il riposizionamento delle protezioni di regola comporta un rischio di danneggiamento del pavimento e del gesso senza peraltro garantire la sicurezza (il parquet in particolare a causa della lucidità non permette una sufficiente presa per il fissaggio dei parapetti), a posa terminata la sua ditta ha lasciato il cantiere senza riposizionare il parapetto sulle scale. I lavori da parchettista sono stati ultimati il giorno di venerdì 14 settembre __________.

 

                                 6.     Lunedì 17 settembre __________ la __________ di __________ ha inviato sul cantiere il proprio operaio LESA 1 per eseguire il montaggio delle porte interne. Il LESA 1, che non conosceva il cantiere, in mattinata si è intrattenuto con l’accusato per pianificare il lavoro. Insieme hanno eseguito un sopralluogo per prendere visione dei luoghi dove andavano posizionate le porte, nel corso del quale il LESA 1 ha potuto avvedersi dell’assenza delle protezioni sulle scale e sul ballatoio. Egli, che per il pomeriggio attendeva l’arrivo di un secondo operaio della __________, chiedeva di poter fare capo eventualmente all’aiuto qualche altro operaio della __________ per il trasporto di una porta taglia-fuoco molto pesante, ottenendo risposta affermativa. Nel pomeriggio il LESA 1 ha terminato il montaggio dei telai, mentre che il suo collega __________, che frattanto lo aveva raggiunto in cantiere, si è occupato della posa di una porta scorrevole al piano-ingresso. Verso le 16:30 i due operai hanno deciso di trasportare dal piano-ingresso al piano intermedio (notte) la porta taglia-fuoco del peso di ca. 80 kg, tenendola sollevata orizzontalmente uno per parte. I due hanno quindi sceso la rampa delle scale, il LESA 1 all’indietro con lo sguardo rivolto all’__________ che lo seguiva. Giunto sulla superficie della soletta intermedia il LESA 1, sempre camminando all’indietro, ha svoltato verso il soppalco sulla sua sinistra per dare modo alla porta ed al suo collega __________ di fuoriuscire dalla tromba delle scale. Arretrando ulteriormente è caduto a ritroso nel vuoto, rovinando al suolo nel sottostante salone. Dal canto suo __________ non è stato in grado di trattenere la pesante porta, che di conseguenza ha seguito il LESA 1 nella caduta, fortunatamente senza andare a colpirlo.

 

                                 7.     Come conseguenza della caduta il LESA 1 ha riportato un trauma cranico commotivo, una lussazione dell’articolazione sternoclavicolare e frattura della clavicola sternale, una contusione della spalla destra, una ferita lacero-contusa occipitale ed una contusione al polpaccio sinistro. Egli è stato ricoverato presso l’O__________ in reparto chirurgia dal 17 al 22 settembre __________. All’uscita dall’ospedale i medici hanno certificato un’incapacità lavorativa al 100% sino al 15 ottobre __________. Sentito al dibattimento ha dichiarato di trovarsi in una situazione di inabilità lavorativa al 50% a seguito di un intervento chirurgico alla spalla destra dovuto all’indicente (posa di una placca che fatica a fissarsi).

 

                                 8.     Il AINQ 1 ha ravvisato nell’agire, o meglio nelle omissioni dell’accusato e del capo cantiere __________, la commissione del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP). Nei confronti di __________ ha emesso in data 28 gennaio __________ il decreto di accusa DA 386/2008, proponendo una condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'500.00, corrispondente a 15 aliquote da CHF 100.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2, nonché al pagamento della muta di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie di complessivi CHF 300.00. Il __________ non si è opposto al decreto di accusa, che è pertanto regolarmente cresciuto in giudicato. Contemporaneamente, per lo stesso reato l’accusa ha proposto la condanna dell’accusato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.00, corrispondente a 15 aliquote da CHF 180.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2, nonché al pagamento della multa di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie di complessivi CHF 400.00.

 

                                 9.     L’art. 229 cpv. 1 CP commina la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria nei confronti di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma “se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”.

                                        Questo reato costituisce un delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello della costruzione (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).

 

                              9.1.     Tre sono gli elementi costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere o eseguire una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della vita o l’integrità delle persone.

                                        Deve essere allora esaminato se questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.

 

                               9.2     La costruzione va intesa in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto l’edificazione, gli ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).

                                        Nel caso di specie è pacifico e incontroverso che i lavori di edificazione della casa di abitazione dei coniugi __________ rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP. Per esecuzione deve intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera, sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori, sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e sorveglia l’esecuzione (Corboz, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP). Che l’accusato abbia rivestito il ruolo, oltre che di progettista, di direttore dei lavori, è fatto altrettanto incontestato.

                                        Su di lui grava quindi quella posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP).

 

                               9.3     Con riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP), normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere. A questo proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229 CP). L’art. 17 OLCostr (2006) recita: “all’interno degli edifici, deve essere installato un parapetto quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm”  (cpv. 1). “Le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata” (cpv. 2).

 

                               10.      Nella fattispecie l’apertura nella quale è caduto il presentava una profondità di 2.80 m, sicché era obbligo del costruttore, e per esso del capo-cantiere __________, rispettivamente del direttore dei lavori, assicurare il rispetto della norma citata. Ciò che in effetti essi hanno fatto in un primo tempo, facendo posizionare il parapetto sulla soletta del soppalco e le protezioni laterali sulle scale. La violazione delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo, in via di omissione, allorquando per consentire i lavori di gessatura dapprima, e di parchettista poi, sono state asportate le protezioni. A questo punto nulla è stato intrapreso né da parte del capo cantiere __________ né da parte dell’accusato per garantire la sicurezza. A loro incombeva in effetti l’adozione di misure anticaduta, come ad esempio la posa di ponteggi, reti di sicurezza, coperture resistenti alla rottura o altro (art. 19 cpv. 1 OLCostr).

 

                               11.     Non è dato a conoscere chi abbia asportato il parapetto provvisorio nella zona soppalco, mentre che quello posato sulle scale è stato tolto - e non più risistemato - dai parchettisti. Come riferito al dibattimento dal testimone __________, al momento del suo arrivo sul cantiere, e precisamente il giorno di lunedì 10 settembre __________, vi era il parapetto sulle scale ma non sul soppalco. Verosimilmente la protezione sul ballatoio era stata spostata per rendere possibile il lavoro dei gessatori, intervenuti all’interno dell’edificio una settimana prima. Stando al testimone __________ della ditta __________ di __________ (alla quale la ditta __________ di __________ aveva subappaltato i lavori di gessatura), per il loro lavoro i gessatori avevano fatto capo a dei ponteggi installati all’interno dell’edificio, soprattutto per poter raggiungere i soffitti. Ponteggi poi tolti il sabato 8 settembre __________ in mattinata. __________ ha soggiunto che per poter eseguire i lavori di gessatura era comunque indispensabile togliere i parapetti. La posa del parquet ha reso necessaria la rimozione anche del parapetto sulle scale, che al termine del loro lavoro non è stato riposizionato. Il testimone __________ ha spiegato che il parquet abbisogna di un certo tempo (almeno un giorno) per asciugare, per cui dopo la posa del pavimento i parapetti di sicurezza normalmente non vengono ripristinati, perlomeno dal parchettista. E questo vuoi perché vi è il rischio che le morse di aggancio danneggino il rivestimento di parquet, vuoi perché, data la superficie liscia, le prese ai due estremi del gradino o della soletta rischiano di non reggere il peso di una persona, rendendo fittizia la protezione. __________ non ha esitato a riconoscere che proprio per queste ragioni il lavoro dei parchettisti si presta regolarmente a dei rischi.

 

                               12.     Dapprima dinanzi al AINQ 1 e in seguito al dibattimento l’accusato ha ricordato di essersi accorto dell’assenza delle protezioni già il giorno di martedì 11 settembre __________, ma di non aver potuto fare nulla dato che sul posto vi erano i parchettisti, i quali per poter lavorare nelle zone vicino ai punti pericolosi dovevano necessariamente asportare le protezioni. A mente dell’accusato il giorno dell’incidente all’interno dell’edificio si era in “fase di finitura”: i parchettisti avevano ultimato la posa venerdì 14 settembre __________; gli operai della __________, compreso il capo-cantiere __________ si trovavano all’esterno occupati nella formazione della piscina, mentre che all’interno andavano ancora posate le porte; infine, proprio in quel giorno (o in quei giorni) era prevista la posa dei parapetti definitivi sulle scale e sul soppalco.

 

                               13.     L’accusato è consapevole delle proprie responsabilità. Conosce perfettamente le misure di sicurezza e le normative vigenti, in particolare la OLCostr. Al dibattimento egli si è giustificato affermando che quel giorno all’interno dell’edificio si trovava a lavorare unicamente il LESA 1, con il quale in mattinata aveva esperito un sopralluogo facendogli notare il pericolo derivante dall’assenza dei parapetti. L’accusato non era a conoscenza che nel corso del pomeriggio sarebbe intervenuto per aiutare il LESA 1 anche un altro operaio della __________. Tanto è vero che alla richiesta del LESA 1 di potere, se necessario, fare capo a un operaio della __________ per aiutarlo, egli si è subito rivolto al __________ invitandolo a darvi seguito, se così richiesto. Per la verità l’accusato dichiara di avere interpretato la richiesta del LESA 1 nel senso di poter usufruire di un “tiro di gru”, per trasportare le porte, esternamente, dal piano garage al piano intermedio, così da evitare il trasporto a mano attraverso la scala interna. Ed in questo senso ha informato il capo-cantiere. In effetti, sentito al dibattimento, il __________ ha confermato che l’accusato gli aveva chiesto, appunto un “tiro di gru”, aggiungendo che il trasporto delle porte dall’esterno, tramite gru, era senz’altro possibile. Possibile e meno pericoloso, a detta dell’accusato, il quale ha lasciato il cantiere convinto che il LESA 1 avrebbe predisposto il trasporto delle porte al piano sottostante dall’esterno, tramite gru. Tale soluzione si imponeva, ai suoi occhi, oltre che per la praticità, soprattutto per motivi di sicurezza poiché consentiva di evitare rischi di caduta dalla scala, rispettivamente dal soppalco. Come visto, però, le cose sono andate diversamente. Il in effetti ha optato per il trasporto attraverso la scala interna con l’aiuto (non conosciuto all’accusato) del collega __________. Al dibattimento egli ha motivato questa sua scelta con ragioni di praticità, dato che porte erano state nel frattempo spostate all’interno dell’edificio e che il percorso del trasporto si limitava in definitiva ad una sola rampa di scale. In buona sostanza, quindi, l’accusato ha ritenuto di soprassedere all’adozione di misure di sicurezza per i seguenti motivi: primo, all’interno dell’edificio vi era unicamente un operaio occupato a posare le porte (LESA 1), ritenuto che gli altri operai dell’impresa di costruzioni e dell’impresa di gessatura, si trovavano a lavorare all’esterno; secondo: il giorno stesso, o nei giorni immediatamente successivi sarebbero stati posati i parapetti definitivi; terzo: egli aveva lasciato il cantiere nel convincimento che il avrebbe eseguito il trasporto delle porte passando dall’esterno mediante un “tiro di gru”; quarto: alternative per garantire la sicurezza, date le tempistiche, ve ne erano.

 

                               14.     La difesa si è battuta per ottenere il proscioglimento dell’accusato  pur dando per pacifico che in concreto quel giorno di lunedì 17 settembre __________ all’interno dell’edificio in costruzione di __________ mancassero i parapetti sulle scale e sul soppalco. A mente del difensore occorre nondimeno chiedersi di quali alternative disponesse l’accusato per ovviare a questa carenza. Un parapetto provvisorio, come spiegato al dibattimento dal testimone __________, avrebbe quasi certamente danneggiato il parquet, creando solo un “inganno” per la sicurezza, non dissimile dalla posa di un nastro che, sebbene idoneo a richiamare l’attenzione sul pericolo, non assolve a nessuna funzione di protezione anticaduta. Quali altre misure avrebbe quindi potuto adottare? Forse un’imbracatura con delle corde? Per la difesa, simile e altre soluzioni appaiono addirittura ridicole, a fronte dell’esigenza di un unico trasporto di una porta (ancorché pesante) lungo un’unica rampa di scale. Non dimenticando, poi, che il giorno stesso erano attesi i parapetti definitivi. Ci si deve chiedere dunque, per la difesa, se dal profilo oggettivo l’art. 229 CO sia stato effettivamente violato. Ma il reato non sussiste, soggiunge il difensore, venendo meno completamente anche l’elemento soggettivo. In mattinata l’accusato aveva effettuato un sopralluogo con l’operaio LESA 1. Nell’occasione avevano ispezionato le zone di pericolo. L’accusato non sapeva che il LESA 1 attendeva nel pomeriggio l’arrivo del suo collega __________ per aiutarlo a trasportare la porta, per cui la sua richiesta di poter disporre di un aiuto da parte dell’impresa __________, è stata da lui recepita come una richiesta di disporre di un“tiro di gru”. Ed in questi termini egli si è poi rivolto al capo-cantiere __________ invitandolo a fornire la collaborazione dell’impresa tramite, appunto, un “tiro di gru”. Per la difesa quindi non vi è stata negligenza colpevole: agli occhi dell’accusato il trasferimento della porta doveva avvenire dall’esterno dell’edificio tramite gru, scongiurando ogni situazione di pericolo all’interno della costruzione.

 

                               15.     La tesi della difesa non può essere protetta. Dimentica infatti il difensore che il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP) è un reato di comune messa in pericolo. Esso si realizza con il venire in essere, quale conseguenza delle azioni o omissioni dell’autore (colui che dirige o esegue una costruzione), di una situazione concreta di pericolo per la vita o l’integrità delle persone (DTF 104 IV 99; 106 IV 265; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, n. 6 ad art. 229 CP, pag. 996). Trattasi dunque di un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP), laddove per risultato deve intendersi non già un incidente avente come conseguenza la morte o il ferimento di una o più persone, bensì semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. Ora, la difesa si è concentrata sull’incidente occorso al LESA 1, sulla sua prevedibilità da parte dell’accusato e sulle misure di sicurezza necessarie per evitare un incidente nel contesto del trasporto della porta taglia-fuoco, dimenticando che la situazione di pericolo concreta perdurava già da quasi una settimana, non solo nei confronti del LESA 1, ma anche degli altri operai attivi all’interno dell’edificio, in particolare i parchettisti, che si sono trovati a lavorare sulle scale e sul soppalco senza le necessarie protezioni anticaduta. In effetti, secondo la dottrina dominante, se nella zona di pericolo non è venuta a trovarsi alcuna persona o solamente l’autore l’art. 229 CP non è applicabile. L’infrazione è per contro realizzata se nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche una sola persona, a condizione che la stessa non fosse individualizzabile sin dall’inizio ma scelta dal caso (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; Roelli/ Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). Nella fattispecie gli elementi oggettivi dell’infrazione si trovavano quindi realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta all’accusato) di __________ sulle scale, pertanto indipendentemente dalla presenza della vittima __________ e indipendentemente dall’incidente occorsole (Roelli/ Fleischanderl, op. cit., n. 37 ad art. 229 CP).

 

                               16.     Nemmeno può essere ritenuta la tesi dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato dell’art. 229 cpv. 2 CP: la negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle norme di sicurezza della OLCostr. Ciononostante egli ha intenzionalmente soprasseduto, omettendo di dare disposizioni per il ripristino di una situazione di sicurezza. Sapendo, ad esempio, che il parapetto definitivo era atteso in giornata egli avrebbe potuto coordinare diversamente la tempistica d’intervento degli operai nei punti pericolosi; ciò che egli ha scientemente tralasciato di fare. Per contro egli ha creduto, negligentemente, che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o l’integrità delle persone. Da qui la negligenza cosciente, a completare la realizzazione del reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.

 

                               17.     Dal dibattimento è uscito un quadro estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di persona corretta ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza. I testimoni __________, __________ e __________ ne hanno lodato la competenza, la professionalità, confermando tutti la sua scrupolosa osservanza proprio di quelle norme che per una fatalità lo hanno condotto in tribunale. È perciò indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione, astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è incensurato e che il cantiere, prima dell’episodio qui a giudizio, è sempre stato in norma. Né può essere dimenticata l’oggettiva difficoltà, ben evidenziata dal testimone __________, di coniugare le esigenze di avanzamento del cantiere con le misure imposte dalle normative di sicurezza (OLCostr). Per tutte queste ragioni lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe del reo una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere, calcolate secondo i parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente confermati al dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una multa conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP.

 

                                18 .    Trattandosi di sentenza di condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico dell’accusato.

 

P.q.m.,

 

visti                                   gli art. 12 cpv. 3, 229 cpv. 2 CP in rel. con gli art. 15, 16, 17, 18 e 19 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2008 del 28 gennaio 2008;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centottanta), per

                                        un totale di fr. 540.-- (cinquecentoquaranta);

                                        1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                       

                                    2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in  2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr.

                                        410.-- per complessivi fr. 1’110.-- (millecentodieci);

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte                             che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                       

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie                  

                                        fr.                       160.00       testi                                                                   

                                        fr.                     1310.00       totale