Incarto n.
10.2008.481

DA 4486/2008

Bellinzona

7 aprile 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille) e nel 2008 (alcolemia: 1.32 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                       reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.00 (ottanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.00 (settemiladuecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni.
2. Alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.00 (trecento).
4. Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 novembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 7 aprile 2009, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che postula una riduzione della pena;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.    E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,   per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille)?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.-- per complessivi fr. 3'600.-- decretata dalla Pretura penale il __________?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 3. e 4., come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr) per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato una volta nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille);

 

condanna                        ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di  70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.—(cinquanta), per un totale di fr. 3'500.-- (tremilacinquecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                   

                                    2.       alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

 

revoca                             il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

Intimazione a:

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81421),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     3'600.--         pena pecuniaria (da revoca)

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    5'150.--         totale