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Incarto
n. DA 4486/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille) e nel 2008 (alcolemia: 1.32 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.00 (ottanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.00 (settemiladuecento), con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90
(novanta) giorni.
2. Alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15
(quindici) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.00 (trecento).
4. Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta)
ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 novembre 2008;
indetto il dibattimento 7 aprile 2009, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che postula una riduzione della pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.-- per complessivi fr. 3'600.-- decretata dalla Pretura penale il __________?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 3. e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr) per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.35 - max. 2.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato una volta nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.—(cinquanta), per un totale di fr. 3'500.-- (tremilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) ciascuna per complessivi fr. 3'600.00 (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81421),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3'600.-- pena pecuniaria (da revoca)
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 5'150.-- totale