Incarto n.
10.2008.487

DA 4339/2008

Bellinzona

10 giugno 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         aggressione,

                                        per avere, in data 9 settembre 2007, a __________, preso parte, unitamente ad almeno sei persone non identificate, all’aggressione di CIVI 2 e di CIVI 1, e meglio, per averli ripetutamente colpiti con una cintura, mentre gli individui non identificati li percuotevano con pugni e calci, provocando a CIVI 2 e CIVI 1 le lesioni di cui ai rispettivi certificati medici agli atti;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 134 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 novembre 2008 n. 4339/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell’accusato e data lettura del decreto d’accusa;

 

prospettata                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 CPP, anche l’accusa per i titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie di fatto (art. 126 CPS) e rissa (art. 133 CPS);

 

proceduto                          all’interrogatorio dell’accusato ed all’esame dei testi;

 

sentita                               la parte civile CIVI 2, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;

 

sentita                               la parte civile CIVI 1, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;

 

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo cliente sia dal capo di imputazione di aggressione, sia da quelli prospettati in questa sede, ritenuto come la versione da lui fornita, supportata dall’odierna testimonianza dell’unica persona neutrale, sia la più credibile. Non vi è inoltre alcuna certezza che le ferite subite dalle parti civili siano state inferte dall’imputato;

 

sentita                               in replica la parte civile CIVI 2, la quale ribadisce la propria versione;

 

sentita                               in replica la parte civile CIVI 1, la quale ribadisce la propria versione;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale ripropone le proprie allegazioni e domande;

 

sentito                               da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di aggressione, subordinatamente di lesioni semplici, di vie di fatto o di rissa, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 126, 123, 133 e 134 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        aggressione, art. 134 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4339/2008 del 10 novembre 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 526.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       126.00       testi                                                                   

                                        fr.                      826.00       totale