Incarto n.
10.2008.490

DA 4359/2008

Bellinzona

7 luglio 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, il 15 maggio 2008, a __________, nel corso di un’udienza davanti al Pretore, presenti i rispettivi patrocinatori, affermando che non avrebbe mai fatto vedere la figlia al padre, perché lui l’aveva violentata - e ciò malgrado la decisione di non luogo a procedere 19 ottobre 2007 del MP confermata il 5 maggio 2008 dalla CRP - comunicando con terzi, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 173 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4359/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 250.-- corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento 26 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile, assistita dalla propria patrocinatrice, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione delle testi;

 

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, postulando il risarcimento delle spese legali e che gli venga assegnato un importo di fr. 3’000.-- a titolo di torto morale;

 

sentita                               da ultima l'accusata, la quale chiede di essere prosciolta dall’accusa in quanto non ha commesso alcun reato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     ACCU 1, nata il 22 settembre 1966 a __________ (__________), cittadina __________, è moglie della parte civile CIVI 1, dal quale ha avuto tre figli __________, di 22 anni, __________, di 20 anni, e __________, di 5 anni.

 

                                        La donna è casalinga e percepisce una rendita AI di fr. 2’600.-- oltre a fr. 700.-- dal secondo pilastro e fr. 1’700.-- dal marito quale contributo alimentare per la figlia minorenne.

 

                                        Uno dei figli della coppia, il maggiore, si trova attualmente in carcere dopo essere stato condannato per l’omicidio di __________, avvenuto a __________ durante la __________ del __________.

 

                                        Tra i coniugi è in atto una procedura di separazione molto litigiosa iniziata nell’ottobre del 2006.

 

                                 2.     In data 16/19 febbraio 2007 l’imputata ha sporto denuncia penale nei confronti del marito per titolo di atti sessuali con fanciulli e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, asseritamente commessi ai danni della loro figlia minorenne __________. Nell’allegato la donna ha esposto nel dettaglio i suoi sospetti in merito, producendo contestualmente copia di un certificato medico rilasciato il 14 febbraio 2007 dalla dr.ssa __________ __________, che a seguito della visita ginecologica del 17 gennaio 2007, ha riscontrato una “(…) infiammazione aspecifica dei genitali della bimba”, e copia di un rapporto (con fotografie) allestito il 3 febbraio 2007 dal dott. __________ __________, il quale, sempre il giorno 17 gennaio 2007, ha eseguito una visita nella regione anale della bimba, giungendo alla conclusione che “(…). La presenza di plurimi segni spiegabili come esiti di una lesività esterna induce a concludere che la probabilità di atti di abuso coinvolgenti nella regione anale è decisamente assai elevata” (sentenza CRP 60.2007.432 del 5 maggio 2008 allegata alla querela, AI 1, pag. 2).

 

                                        Esperite le indagini preliminari, in particolare mediante l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10 agosto 2007 e l’allestimento di una perizia giudiziaria di data 18 giugno 2007, demandata alla dr.ssa __________ __________, __________, il Procuratore Pubblico, con decisione 19 ottobre 2007 ha decretato il non luogo a procedere con riferimento ai fatti ed ai reati indicati nella denuncia (NLP __________). Il magistrato inquirente, dopo aver esposto nel dettaglio l’iter ed i risultati dell’inchiesta, ha concluso che “(…) le dichiarazioni della moglie in merito ai presunti abusi del padre sulla figlia non hanno trovato riscontro oggettivo negli accertamenti che sono stati eseguiti e nelle testimonianze che sono state assunte”, che “(…) la perizia giudiziaria disattende gli accertamenti del prof. __________ attestando il contrario di quanto attestato da quest’ultimo in merito alla presenza di segni riconducibili ad atti di abuso” e che “in difetto di ulteriori riscontri probatori oggettivi, ritenuta la negazione assoluta di ogni e qualsiasi addebito da parte del denunciato in merito ai reati contestatigli”, non ha potuto far altro che emanare una decisione di chiusura della procedura (sentenza CRP 60.2007.432 del 5 maggio 2008 allegata alla querela, AI 1, pag. 2).

 

                                 3.     In data 2/5 novembre 2007 la piccola __________, rappresentata dalla madre e debitamente patrocinata da un legale, ha presentato un’istanza di promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (CRP). Quest’ultima corte, con sentenza 5 maggio 2008, ha dichiarato irricevibile la richiesta per questioni formali e procedurali. Vista la delicatezza della questione, i giudici della corte cantonale hanno voluto esaminare nella loro decisione pure gli aspetti di merito così da avere un quadro completo. Dopo un’attenta e precisa analisi degli atti, essi sono giunti alla conclusione che l’istanza era infondata anche dal punto di vista materiale.

 

                                        Per avere un quadro completo appare opportuno riprendere qui di seguito i considerandi più importanti del punto n. 4 della sentenza della CRP:

                                        “4.1.

                                        Da un’attenta lettura degli atti emerge in particolare quanto segue:

                                        -    che __________, sin dalla nascita, è paziente del dr. med. __________ __________, medico FMH specializzato in pediatria e medico primario presso l’Ospedale __________, __________, il quale ha dichiarato che, in generale, le di lei condizioni di salute sarebbero ottime (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 1, doc. 2 - AI 22);

                                        -    che il 13 settembre 2006 __________ è stata visitata presso lo studio del dr. med. __________ __________ “(…) per un bruciore durante la minzione. All’esame clinico si notava soltanto un lieve arrossamento della vulva. (…)” (scritto 1 marzo 2007 del dr. med. __________ __________ annesso al verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, doc. 2 - AI 22);

                                        -    che il medico, dinanzi alla polizia, ha al riguardo precisato che la diagnosi “(…) costatata a __________, è una situazione non rara, abbastanza comune nei bambini”, che le “(…) era stato fatto uno striscio vulvare alla ricerca di una possibile infezione”, che “(…) in ogni caso il risultato è stato negativo”, che “__________presentava un’infiammazione alla vulva con delle perdite e dolore nella minzione. Siccome lo striscio è risultato negativo, posso supporre che la causa di questa infiammazione è da attribuire alla mancanza di ormoni femminili a questo livello e pertanto la pelle rimane molto più delicata. In questi casi si prescrive crema grassa o della vaselina, per proteggerla” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 4, doc. 2 - AI 22);

                                        -    che il 19 ottobre 2006 CIVI 1 ha abbandonato l’abitazione coniugale (sentenza 29 agosto 2007 della Pretura di __________, p. 6, __________);

                                        -    che il 23 ottobre 2006 sono state costatate la prima volta alla bambina delle perdite vaginali dalla moglie del dr. med. __________ __________, anch’essa medico FMH specializzata in pediatria (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 5, doc. 2 - AI 22; cartella medica di __________, AI 22);

                                        -    che il 18 novembre 2006 è stato eseguito alla bimba un esame batteriologico (striscio vulvare), il cui esito sarebbe stato negativo (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 5, doc. 2 - AI 22; richiesta no. __________ datata 20 novembre 2006 - cartella medica di __________, AI 22);

                                        -    che il 4 dicembre 2006 il dr. med. __________ __________ ha visitato nuovamente la bambina; in merito a questa visita, dinanzi alla polizia, ha precisato che essa “(…), presentava ancora l’infiammazione alla vulva ed anche un’irritazione perianale. Durante la visita, la madre diceva che la bambina aveva male. In questo caso, ho provveduto a prescriverle una terapia contro gli ossiuri, come si fa di solito”; “(…) gli ossiuri sono piccoli vermetti che possono infestare l’intestino dell’uomo. Questi vermi causano infiammazioni perianali e talvolta anche alla vulva. Ho prescritto a __________ del Vermox pastiglie e del Cobantril liquido” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 4 e 5, doc. 2 - AI 22); a domanda dell’agente interrogante se la bambina avesse mai avuto problemi fisici a livello anale [arrossamenti, fissure anali (ragadi anali) o altro] oppure se avesse mai sofferto di stitichezza ha risposto che “(…). Personalmente non ho mai riscontrato infiammazioni importanti a livello anale a parte il 4 dicembre 2006; nemmeno la mamma mi ha mai parlato di una stitichezza della bambina” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 6, doc. 2 - AI 22);

                                        -    che il 12 dicembre 2006 la bambina è stata nuovamente visitata dal suddetto medico; in quell’occasione la madre gli avrebbe raccontato che “(…) lei aveva dei grossi problemi con il marito, dovuti al fatto che lei era stata infettata e da questo deduceva che questi aveva altre relazioni, probabilmente con prostitute”, che “mi raccontava d’aver messo in relazione l’infiammazione vulvare di __________ con dei possibili abusi da parte del marito nel senso che visto che lui andava con le prostitute o altre donne, non escludeva che poteva fare certe cose anche con la figlia”, che “mi diceva d’aver consultato una dottoressa, non sono sicuro se la dr.ssa __________ oppure dr.ssa __________ che le avrebbero detto o consigliato di prendere contatto con una signora del __________ __________ che sarebbe stata specialista in queste cose”, “(…) d’aver detto alla mamma che la situazione era molto delicata e che se si voleva indagare veramente a fondo, si doveva rivolgere a persone competenti in questo campo”, che “le avevo consigliato di rivolgersi ad una specialista di __________, (…)”, che “la donna voleva che l’appuntamento venisse preso in tempi brevissimi, quasi lo stesso giorno”, che “le dicevo che non era possibile, che doveva avere un attimo di pazienza, che mi necessitava un minimo di tempo per organizzare la cosa”, e che “nel frattempo la signora si era già rivolta al __________ __________ e quindi mi telefonava di annullare il tutto a __________” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 7 e 8, doc. 2- AI 22; cfr. anche le annotazioni di data 12 dicembre 2006 e 18 dicembre 2006 nella cartella medica di __________, AI 22);

                                        -    che il medesimo giorno - il 12 dicembre 2006 - su richiesta da parte della madre, la bimba è stata visitata dal dr. med. __________ __________, medico FMH specializzato in ginecologia e ostetricia; il medico, interrogato l’11 maggio 2007 dalla polizia, ha al riguardo in particolare dichiarato quanto segue: “(…). La mamma mi aveva detto d’avere l’impressione che la bambina avesse degli arrossamenti ai genitali esterni. Voglio aggiungere che prima di visitare la bambina, la madre mi diceva d’avere dei sospetti sul marito nel senso che dubitava che questi avesse abusato della figlia. Ho proceduto al tentativo di visitare IS 1 Lei era aggressiva tanto che ad un certo punto mi ha pure sputato in faccia. La mamma si è seduta sulla sedia ginecologica ed ha preso in braccio la figlia che si è seduta sulle sue gambe, girata verso di me. Ovviamente la bimba era senza mutande. Durante questa visita sono riuscita solamente a dilatare le labbra vulvari potendo osservare l’introito vaginale e la commissura posteriore. A domanda dell’interrogante rispondo di non aver visto niente di particolare”, precisando di non aver “(…) guardato la zona anale alla bambina, ho dovuto fare molto in fretta”, e di non aver “(…) visto alcuna perdita vaginale” (verbale d’interrogatorio 11 maggio 2007, p. 2 e 3, doc. 8 – AI 22);

                                        -    che verso la metà di dicembre 2006 la madre della bambina, su consiglio della moglie del suo allora patrocinatore, si sarebbe rivolta alla pedagogista clinica __________, operante presso il Centro __________, __________ [(…). Sta di fatto che (…) sono andata la prima volta da sola, dalla signora __________, del Centro __________, era attorno alla metà di dicembre 2006. Le ho spiegato cosa era successo. (…). Avevo spiegato alla signora __________ che i medici non avevano riscontrato nulla sulla bambina. Mi ha detto che poteva darsi che la bambina poteva essere stata abusata, e questo solo sulla base dei miei racconti, senza vedere la bambina” (verbale d’interrogatorio 26 febbraio 2007, p. 11, doc. 1 - AI 22)];

                                        -    che, a dire di ACCU 1, __________ __________ una settimana dopo, ha convocato il fratello maggiore della presunta vittima e prima di Natale anche la bimba [“La signora __________ ha visto anche la __________. Era prima di Natale 2006. Prima ha visto me, poi __________ (ndr: il figlio maggiore), e poi ha visto la __________. Io ero presente all’incontro. Io facevo da interprete, visto che __________ parla poco italiano. Ho tradotto le domanda della signora __________: ho chiesto come sta, se è triste, e se ha paura di qualcuno, e basta. La bambina ha risposto, nella nostra lingua, che sta bene, per la tristezza non ha detto niente, e che ha paura della signora __________. La signora ha guardato come si comportava la bambina, che nel frattempo giocava. C’erano giocattoli della cucina, ha disegnato un po’. Ha lasciato fare alla __________ quello che voleva. Le ha fatto prendere un gioco dopo l’altro. Poi la signora __________ mi ha detto di chiedere alla bambina, se piangeva, come mai piangeva. Alla fine di questo incontro, durato forse una quarantina di minuti, la signora __________ non mi ha detto nessuna conclusione. Mi ha fatto un altro appuntamento con me, da sola. Durante questo incontro, la signora __________ mi ha detto che pensava che era possibile che la bambina era stata abusata” (verbale d’interrogatorio 26 febbraio 2007, p. 11 e 12, doc. 1 - AI 22)];

                                        -    che l’11 gennaio 2007 la bambina è stata visitata dalla moglie del dr. med. __________ __________; quest’ultimo, dinanzi alla polizia, ha al riguardo precisato che “(…). Le è stato fatto un esame della gola questo per verificare un’infezione da dover curare; il test era negativo. Le è stato prescritto un disinfettante spray e qualche cosa contro la febbre. La visita quel giorno è stata fatta da mia moglie e credo che il suo interessamento è rimasto a livello della gola. Sulla cartella medica non risultano altri appunti, se vi fossero stati altri problemi” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 2, doc. 2 - AI 22; cfr. anche annotazione datata 11 febbraio 2007 della cartella medica di __________, AI 22); dopo che l’agente interrogante gli ha mostrato tre fotografie riguardanti la visita proctologica effettuata il 17 gennaio 2007 dal dott. __________ __________ e dopo che gli è stato chiesto se in occasione della visita dell’11 gennaio .2007 la zona anale della paziente era in quello stato, il medico ha asserito che “(…). Se quel giorno __________ avesse avuto un’infiammazione simile, credo che la madre l’avrebbe accennato a mia moglie. Sono sicuro che questo non è stato fatto” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 3, doc. 2 - AI 22);

                                         -    che il 17 gennaio 2007 la piccola paziente è stata visitata, nella regione anale, dal dott. __________ __________, __________, medico con formazione specialistica in medicina legale, chirurgia e urologia, presso lo studio della dr.ssa __________ __________ alla presenza della madre, su richiesta della pedagogista clinica __________ __________, la quale gli avrebbe indicato l’esistenza di un sospetto di abusi sessuali sulla bambina (verbale d’interrogatorio 13 aprile 2007 p. 1 e 2, doc. 5 - AI 22; rapporto 3 febbraio 2007 del dott. __________ __________, annesso alla denuncia penale 16/19 febbraio 2007, AI 1); egli, nelle conclusioni del suo rapporto datato 3 febbraio 2007 ha esposto che “(…). Nel merito della minore si osserva una regione anale difforme dalla normale semeiologia: in specie una profonda plica, il cui fondo appare nettamente biancastro, con caratteristiche riferibili a processo cicatriziale. Esternamente all’ano vi sono delle cluster veins, il cui riscontro è altamente più frequente in bambini abusati, ed un’altra area con caratteristiche cicatriziali. La presenza di plurimi segni spiegabili come esiti di una lesività esterna induce a concludere che la probabilità di atti di abuso coinvolgenti nella regione anale è decisamente assai elevata” (rapporto 3 febbraio 2007 dott. __________ __________, p. 2, annesso alla denuncia penale 16/19 febbraio 2007, AI 1);

                                        -    che il dott. __________ __________, interrogato il 13 aprile 2007 dinanzi alla polizia per fornire delucidazioni sul suo rapporto 3 febbraio 2007, ha tra l’altro asserito che “(…) l’anatomia della bambina nella regione anale non appare normale sia per la presenza delle vene dilatate sia per la presenza di cicatrici esterne all’anno (2 cicatrici una ad ore 10 ed (una ad) ore 13)”, che “(…) escludendo (una) pregressa chirurgia anale, escludendo con sicurezza un morbo di Crohn ed escludendo anche con sicurezza, per il tipo di lesione, una caduta a cavalcioni, la probabilità che siano stati atti di abuso a provocare lesioni da cui sono derivati questi segni è talmente elevata da poter essere considerata pressoché certezza salvo dimostrazione contraria”, che “(…) la presenza dell’incisura e di più cicatrici suggerisce una pluralità di atti” e che “(…) i segni osservati sulla bambina appaiono stabilizzati quindi non sono riferibili a eventuali atti avvenuti nelle due/tre settimane prima della visita ma in un periodo indefinito, all’indietro” (verbale d’interrogatorio 13 aprile 2007, p. 4 e 5, doc. 5 - AI 22);

                                        -    che il 17 gennaio 2007 - prima di procedere alla visita proctologica - è stata eseguita anche un’ulteriore visita ginecologica a __________ dal dr. med. __________ __________, la quale a domanda degli agenti di indicare il motivo della medesima ed il motivo per il quale è stato richiesto l’intervento del dott. __________ __________, ha risposto di aver “(…) dovuto rivisitare la bambina siccome è stata fatta una documentazione fotografica. Esattamente non lo so, è possibile che questa richiesta ovvero la visita del Dr. __________ sia stata richiesta dalla signora __________ __________ oppure dai legali della signora ACCU 1. Credo che il tutto sia stato organizzato da queste persone” (verbale d’interrogatorio 11 maggio 2007, p. 3, doc. 8 – AI 2); essa, in quell’occasione, ha riscontrato una “(…) infiammazione aspecifica dei genitali della bimba” (rapporto 14 febbraio 2007 della dr.ssa __________ __________, annesso alla denuncia penale 16/19 febbraio 2007, AI 1); in sede d’interrogatorio dinanzi alla polizia ha al riguardo precisato che “(…). Durante la visita non ho visto nulla che mi potesse far pensare che si trattasse di un’infiammazione dovuta ad un agente patogeno. L’infiammazione che ho riscontrato è da considerarsi un’infiammazione comune nelle bambine, l’ho già vista in altre occasioni. È per tale motivo (che) non ho ritenuto prescrivere alla piccola paziente una terapia medica” (verbale d’interrogatorio 11 maggio 2007, p. 4, doc. 8 - AI 2);

                                        -    che con esposto 16/19 febbraio 2007 è stata presentata denuncia penale nei confronti del padre della presunta vittima (AI 1); ACCU 1, è stata interrogata in merito dinanzi alla polizia il 26 febbraio 2007 e poi il 27 giugno 2007 (verbale d’interrogatorio 26 febbraio 2007, doc. 1 - AI 22; verbale d’interrogatorio 27 giugno 2007, doc. 10 - AI 22, alla cui lettura si rimanda per brevità);

                                        -    che il 27 febbraio 2007 la bambina è stata nuovamente visitata dal dr. med. __________ __________: egli ha al proposito dichiarato di non aver “(…) più riscontrato infiammazione vulvare e tanto meno perianale, e perdite. La madre in questa visita mi diceva che la bambina aveva ancora delle leggere perdite”, precisando inoltre di averla visitata l’ultima volta il 21 marzo 2007 “(…), per un problema di pelle dovuto ad un eczema agli arti superiori. Ricordo che __________ era molto agitata, scontrosa, ho fatto fatica a controllarle le braccia. È per questo motivo che non ho fatto una visita più completa” (verbale d’interrogatorio 5 aprile 2007, p. 5, doc. 2 - AI 22);

                                        -    che con scritto 1. marzo 2007 il dr. med. __________ __________ ha tra l’altro informato l’avv. __________ __________ (l’allora patrocinatore della qui istante), che “(…). In conclusione in base ai nostri reperti non possiamo sollevare dei sospetti per un abuso, come del resto non possiamo escluderlo” (scritto 1. marzo 2007 nella cartella medica di __________, AI 22);

                                        -    che in data 1. giugno 2007 è stato nominato quale perito giudiziario la dr.ssa __________ __________, __________, medico legale, incaricata di rispondere ai due quesiti peritali posti dal procuratore pubblico [“1. Letti ed esaminati gli atti all’incarto, previa visita della regione genitale e anorettale della piccola __________ (__________), accerti il perito se siano presenti segni riconducibili ad atti di abuso sessuale; 2. nella positiva, rilevi il perito la natura, l’entità, le modalità e l’epoca di produzione degli stessi” (decreto di nomina di perito 1. giugno 2007, AI 12)];

                                        -    che in data 11 giugno 2007 la piccola __________ è stata visitata dal perito giudiziario __________ __________, medico legale, unitamente alla dr.ssa __________, ginecologa; mediante fax datato 13 giugno 2007 il perito ha anticipato al magistrato inquirente che “(…) non sono stati identificati segni correlabili ad atti di abuso sessuale. In particolare, la regione anale presenta caratteri di normalità (o meglio di aspecificità all’interno di un quadro lievemente infiammato), ma nessuna cicatrice, né altro tipo di lesione in esito considerata indicativo di abuso. Ciò tuttavia non contrasta con l’ipotesi di abuso, in quanto molte modalità di abuso non lasciano segni obiettivabili” (fax 13 giugno 2007, doc. 12 - AI 22);

                                        -    che nel suo referto peritale datato 18 giugno./11 luglio 2007 il perito, con riferimento ai segni rinvenuti dal dott. __________ __________, ha in particolare osservato che:

                                        -    “(…) A livello anale viene descritta la congestione venosa. Ormai, indipendentemente dai tempi di comparsa, tale reperto che consiste in un alone bluastro più o meno marcato in regione perianale, è da attribuirsi ad una stasi anche posturale nel drenaggio venoso, ed è da considerarsi tra i reperti comunemente osservati in bambini non abusati. (…). Sull’indentatura e le cicatrici a ore 10 e 1 vanno fatte considerazioni più approfondite. Qualora l’indentatura fosse una vera e propria perdita di sostanza in esito sarebbe da ricondursi ad un trauma molto violento di natura lacerante che ha implicato la perdita di sostanza cutanea. Tuttavia c’è da pensare che qualora fosse veramente presente tale segno causerebbe una notevole alterazione della consistenza della base intera dell’indentatura, probabilmente visibile in fotografia o comunque degno di maggior dettaglio descrittivo da parte del consulente. Rimane pertanto dubbia l’interpretazione circa la natura precisa del reperto. (…). Infine, per quel che riguarda le due cicatrici descritte, delle quali è visibile una sola sul materiale fotografico, va ricordato che su tale reperto, in letteratura, esistono più ipotesi più o meno surrogate circa la loro correlazione con atti di abuso (Pierce M, Pediatric Surgery International 2004). Tuttavia la classificazione che fino ad oggi ha trovato maggior consenso (Adams) riferisce che le cicatrici perianali fanno sì parte dei reperti diagnostici di trauma o contatto sessuale, tuttavia viene specificata una specificità moderata per abuso”, rilevando parimenti che “pertanto, effettuate le suddette considerazioni, e vista la non rilevabilità di molte lesioni sul materiale fotografico, non si può che invitare ad una maggiore cautela nell’esprimere un giudizio pressoché di certezza circa l’avvenuto abuso” (consulenza tecnica medico legale sulla minore __________ datata 18 giugno 2007, p. 7 e 8, doc. 13 - AI 22);

                                        -    che nelle sue considerazioni finali e rispondendo ai due quesiti peritali, il perito ha esposto quanto segue: “venendo ai reperti segnalati durante la visita di __________ va notato che non sono stati rilevati reperti significativi di abuso sessuale, né in regione genitale, né in regione ano-rettale, se non la presenza di un diffuso aumento della vascolarizzazione (arrossamento sia genitale che anale), di sinechia genitale (aderenza) alla fossa navicolare e di una fessurazione anale (una superficiale soluzione di continuo della cute di recente formazione). Possono essere addotte come causa di tutti questi reperti molti fattori peculiari di questa fascia di età quali la fisiologica carenza di estrogeni, la scarsa igiene personale, infezioni cutanee, respiratorie, urinarie e intestinali, malattie esantematiche, l’uso di farmaci, allergie ed indumenti sintetici così come traumi quali manipolazioni ripetute nella regione genitale, sfregamenti con oggetti e così via. Per la loro molteplice eziologia e per il loro frequente riscontro anche in popolazioni di bambine non abusate sono considerati segni aspecifici. (Si ricorda che la fessurazione anale non era presente alla precedente visita). Il quadro complessivo genitale e anale è pertanto caratterizzato da reperti di assoluta normalità o, al massimo, di aspecificità. Non sono pertanto da segnalare obbiettività riconducibili adatti di abuso sessuale” (consulenza tecnica medico legale sulla minore __________ datata 18 giugno 2007, p. 11 e 12, doc. 13 - AI 22);

                                        -    che lo stesso perito ha nondimeno “(…) ricordato che l’assenza di reperti indicativi o suggestivi di abuso non presenta una correlazione statistica con l’assenza di pregressi abusi. Gli abusi sessuali non necessariamente provocano lesioni cutanee; oppure le lesioni, quando ci sono, talvolta guariscono in breve tempo, senza lasciare cicatrici. In altre parole, l’assenza di segni non equivale ad assenza di abuso: infatti dati statistici rivelano che in bambini abusati, reperti anomali vengono rinvenuti soltanto in una percentuale che dal 23% al 45% dei casi (…)” (consulenza tecnica medico legale sulla minore __________ datata 18 giugno 2007, p. 12, doc. 13 - AI 22);

                                        -    che la mattina del 13 giugno 2007 su ordine del procuratore pubblico, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione di CIVI 1, ove non è stato sequestrato nulla; egli, in seguito, è stato interrogato dalla polizia; in quell’occasione ha contestato ogni addebito riguardo ai fatti imputatigli (verbale d’interrogatorio 13 giugno 2007, doc. 9 - AI 22).”.

                                        “4.2.

                                        Ora, alla luce di quanto sopra esposto, non emergono sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione alle ipotesi di reato invocate dall’istante in sede di denuncia, segnatamente in relazione all’art. 187 cifra 1 CP [secondo cui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale (BSK Strafrecht II - P. MAIER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 187 CP)] e all’art. 191 CP [secondo cui, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere (BSK Strafrecht II - P. MAIER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 191 CP)].

                                        Si osserva prima di tutto che dei medici interpellati, i quali hanno anche visitato la bambina, soltanto il dott. __________ __________ avrebbe rinvenuto dei segni (nella zona anale) riconducibili, a suo giudizio, ad atti di abuso. Gli altri medici, tra cui anche il primario di pediatria dell’Ospedale __________ __________, durante le loro visite, non hanno riscontrato segni particolari nelle parti intime della bambina destanti sospetti di abuso. Le risultanze della perizia di parte del dott. __________ __________ sono del resto state confutate in maniera chiara e comprensibile dal perito giudiziario, il quale lo ha tra l’altro invitato ad una maggiore cautela nell’esprimere un giudizio pressoché di certezza circa l’avvenuto abuso, ritenendo appunto che “(…). Il quadro complessivo genitale e anale è pertanto caratterizzato da reperti di assoluta normalità o, al massimo, di aspecificità. Non sono pertanto da segnalare obbiettività riconducibili ad atti di abuso sessuale” (consulenza tecnica medico legale sulla minore __________ datata 18 giugno 2007, p. 12, doc. 13 - AI 22). A ragione il procuratore pubblico ha quindi ritenuto più attendibile la perizia giudiziaria rispetto alla perizia del dott. __________ __________, che è una perizia di parte, considerato inoltre il fatto che sei giorni prima della visita proctologica, la pediatra che ha visitato la bambina per un problema alla gola non avrebbe notato nulla in merito ad un’infiammazione anale e la madre della bimba non ne avrebbe accennato.

                                        Un interrogatorio di confronto tra il perito giudiziario e il dott. __________ __________ così come richiesto dall’istante, essendo le loro conclusioni diametralmente opposte (istanza di promozione dell’accusa 2/5 novembre 2007, p. 6), appare quindi superfluo, poiché i loro referti non richiedono altre delucidazioni, apparendo il loro contenuto comprensibile per un giurista e ritenuto inoltre che gli stessi non farebbero verosimilmente altro che confermare le proprie tesi.

                                        Si rileva pure che appare pacifico che il perito giudiziario non abbia potuto a priori escludere l’ipotesi di un abuso. Egli ha, difatti, esposto che “(…) non sono stati identificati segni correlabili ad atti di abuso sessuale. In particolare, la regione anale presenta caratteri di normalità (o meglio di aspecificità all’interno di un quadro lievemente infiammato), ma nessuna cicatrice, né altro tipo di lesione in esito considerata indicativo di abuso”, precisando nondimeno che “ciò tuttavia non contrasta con l’ipotesi di abuso, in quanto molte modalità di abuso non lasciano segni obiettivabili” (fax 13 giugno 2007, doc. 12 - AI 22). Ciò non è tuttavia un elemento sufficiente per promuovere l’accusa a carico del denunciato, non emergendo dagli atti ulteriori seri e concreti indizi per corroborare la tesi accusatoria. I sospetti segnalati dalla madre in merito ai presunti abusi da parte del padre nella sua denuncia e durante le sue deposizioni rese in sede di polizia non sono stati suffragati da ulteriori concreti indizi e da riscontri oggettivi. Il qui denunciato inoltre contesta recisamente ogni addebito in merito ai fatti imputatigli dalla moglie (cfr., al proposito, anche quanto esposto dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere 19 ottobre 2007, p. 7 e 8).”.

                                        “4.3.

                                        L’istante si duole poi del fatto che, subito dopo la presentazione della denuncia, è stato omesso di procedere all’audizione della presunta vittima e di ordinare l’allestimento di una perizia “relativa allo stato di disagio della bimba”, ritenendo parimenti che questi atti istruttori, in considerazione dei rapporti medicolegali divergenti, debbano essere esperiti anche in un secondo tempo.

                                        Va ricordato che le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all’art. 2 cpv. 1 della LAV (art. 84 cpv. 1 CPP). L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età (art. 84 cpv. 2 CPP).

                                        Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni (art. 86a cpv. 1 CPP; cfr. anche l’art. 10c cpv. 1 LAV).

                                        La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, alla presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati (art. 86a cpv. 2 CPP; cfr. anche l’art. 10c cpv. 2 LAV).

                                        Nel caso in esame è trascorso oltre un anno dalla presentazione della denuncia 16/19 febbraio 2007. Un’audizione della bambina, richiamati gli art. 10c LAV e art. 86a CPP, appare pertanto inutile e controproducente, già per il fatto che la stessa deve avvenire il più presto possibile, essendo maggiore il rischio che il ricordo del bambino abbia subito dei mutamenti o sia stato influenzato (B. VOGT, OHG - Kommentar, Berna 2005, n. 5 ad art. 10c LAV; rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 settembre 1999 - FF 3332).

                                        Non va inoltre trascurato che in quel periodo la bimba non aveva ancora compiuto i tre anni, che un siffatto interrogatorio può avere delle conseguenze traumatiche sul fanciullo vittima di un reato; spesso, in caso di abuso sessuale, il trauma subito dal bambino non trae le sue origini soltanto dall’abuso in quanto tale, ma le conseguenze in connessione con quanto accaduto rafforzano questo trauma (come ad esempio la reazione dell’ambiente circostante, la rottura delle relazioni tra la vittima e l’autore, ecc.) (rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 settembre 1999 - FF 3332). Giova infine rilevare che il dr. med. __________ __________, medico primario del reparto pediatria dell’Ospedale __________, nel corso della visita del 12 dicembre 2006 aveva debitamente informato la madre che si trattava di una situazione molto delicata e che era necessario rivolgersi a persone competenti e specializzate nell’ambito di abusi, consigliandole di rivolgersi ad una specialista di __________. La madre ha preferito rivolgersi al Centro __________ di __________, ove __________ __________, prima di Natale, avrebbe a suo dire, visto e sentito la bambina. Ma tant’é.

                                        Per gli stessi motivi l’allestimento di una perizia inerente lo “stato di disagio della bimba” appare inutile allo stadio attuale. Il possibile stato di disagio della piccola __________ non è del resto stato meglio specificato e documentato. Va al riguardo osservato che, dal mese di agosto 2006, la bambina frequentava il pre-asilo __________ della scuola __________, __________. La maestra, interrogata in sede di polizia, non ha segnalato nulla di anomalo nel comportamento della bambina, evidenziando peraltro che “(…). Lei relaziona molto bene, è una bambina molto solare”, che “caratterialmente la bambina ha una certa forza di volontà, sa quello che vuole, è una bimba che ha fantasia nel gioco, socializza facilmente è una bambina un po’ rotondina, in ogni caso attiva fisicamente. Lei è una bambina che aiuta volentieri, partecipa a ciò che succede. (…). __________ è una bimba abbastanza indipendente, mangia praticamente da sola, si reca al bagno in modo indipendente; non dobbiamo quasi mai aiutarla” e che “(…). Il papà di __________ anche in altre occasioni, non ricordo quante, veniva al parco giochi, salutava la figlia, giocava un momento e poi andava via, la bambina è sempre andata da lui in modo spontaneo, con tranquillità” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2007, p. 2 ss., doc. 7 - AI 22).”.

                                        “4.4.

                                        L’istante postula infine un nuovo interrogatorio del denunciato dinanzi al procuratore pubblico e alla presenza dei patrocinatori, poiché le sue dichiarazioni sarebbero poco attendibili riguardo al fatto che non si sarebbe accorto “dei rossori della bambina” e riguardo al comportamento assunto con la maestra __________, la quale dinanzi alla polizia avrebbe riferito che egli, nonostante la diffida ricevuta dall’allora patrocinatore della qui istante, avrebbe giocato “(…) con la figlia nel giardinetto dell’asilo, dicendo alla maestra, prima di Natale del 2006, che la moglie gli impediva di vedere la bambina, ciò che non corrisponde al vero (…)” in quanto “(…) vedeva la figlia quotidianamente, telefonava giornalmente a casa più volte, suonava al campanello per farsela portar davanti alla porta e andava a prenderla all’asilo” (istanza di promozione dell’accusa 2/5 novembre 2007, p. 7).

                                        Pure questa richiesta non soccorre la sua tesi. Nell’ipotesi in cui il denunciato dovesse essere nuovamente interrogato, quest’ultimo non farebbe verosimilmente altro che recisamente contestare nuovamente ogni addebito, come lo ha del resto fatto in questa sede mediante le sue osservazioni 16/19 novembre 2007. Per il che, un suo ulteriore interrogatorio appare inutile.

                                        L’asserzione dell’istante secondo cui le dichiarazioni del marito sarebbero poco attendibili poiché egli, dinanzi alla polizia, ha dichiarato di non aver notato degli arrossamenti nella zona vaginale/anale della bambina (cfr., al proposito, verbale d’interrogatorio 13 giugno 2007, p. 6 e 7, doc. 9 - AI 22) è e resta un’affermazione di parte, che non è suffragata da alcun indizio concreto, e non è evidentemente un elemento sufficiente per corroborare la tesi accusatoria. Si rileva al proposito che la maestra della bambina in sede di polizia ha dichiarato che “(…) noi educatori non abbiamo mai verificato arrossamenti a livello anale e/o vaginale della bambina; come detto lei quando va in bagno è indipendente”, che “(…) la mamma ci aveva segnalato che __________ aveva delle perdite vaginali; abbiamo ascoltato la madre e poi abbiamo osservato tra noi. Non abbiamo riscontrato queste perdite a __________, nemmeno le mutandine erano sporche” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2007, p. 3, doc. 7 - AI 22).

                                        Nemmeno il fatto che il denunciato abbia riferito alla maestra che prima di Natale 2006 “(…) la moglie l’aveva buttato fuori di casa e per questo motivo gli era stato vietato/impedito di vedere la bambina” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2007, p. 3, doc. 7 - AI 22) e che ciò, a dire dell’istante, non corrisponderebbe al vero, non è un indizio sufficiente per dimostrare l’inattendibilità delle sue dichiarazioni riguardo ai presunti fatti accaduti. Del resto la tesi dell’istante contrasta con quanto dichiarato dal denunciato in sede di polizia il quale ha asserito che dopo aver abbandonato il tetto coniugale (dal 19 ottobre 2006) i coniugi si erano accordati che “(…) potevo vedere __________ per alcune ore alla sera per tre o quattro volte alla settimana. Questo però non è mai capitato. Addirittura delle volte non mi faceva nemmeno parlare con la bambina” (verbale d’interrogatorio 1. giugno 2007, p. 10, doc. 9 - AI 22).

                                        La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti ed il decreto impugnato, in assenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico del denunciato, non può che essere tutelato.”.

 

                                 4.     Dalla lettura di quanto precede non appare difficile comprendere come i rapporti tra i due coniugi, anche a seguito di questi fatti, abbiano potuto esacerbarsi al punto da indurli al distacco.

 

                                        In data 15 maggio 2008 il Pretore di __________ ha convocato i signori __________ con i rispettivi legali un’udienza di contraddittorio nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale in atto tra di esse. Tra gli argomenti in discussione vi era anche quello delle relazioni personali fra la parte civile e la figlia, sospese in precedenza a seguito della denuncia penale nei suoi confronti per sospetti abusi sessuali sulla piccola. In modo particolare, sulla scorta della sentenza della CRP del 5 maggio 2008, il marito aveva chiesto al giudice di ripristinare il diritto di visita nei confronti della bambina ed in subordine di ordinarne perlomeno uno sorvegliato (verbale d’udienza 15 maggio 2008 della Pretura di __________, inc. __________, allegato alla querela, AI 1).

                                        Come di norma, ed a maggior ragione vista la delicatezza dell’argomento, la discussione tra i coniugi è stata molto animata.

 

                                        Ad un certo momento del confronto, a detta del querelante, la moglie si sarebbe rivolta a lui apostrofandolo di “stupratore, molestatore, ecc. della figlia __________” e dicendo: “hai molestato nostra figlia…mi fai schifo, sei un falso maiale, ripeterò all’infinito queste accuse perché tu sei così” (verbale di interrogatorio CIVI 1, 21 agosto 2008).

 

                                        Esprimendosi sulla vicenda di fronte alla polizia, l’imputata ha dal canto suo asserito: “Durante l’udienza io mi sono limitata a parlare con il Giudice e con gli avvocati di parte (…). Mi ricordo che non mi sono mai diretta verso mio marito e non ho parlato con lui. (…) Nell’udienza mi sono rivolta una sola volta a CIVI 1 dicendogli: “ non ti vergogni di inventare le cose, devi dire la verità di cosa è successo durante la nostra vita”. Da parte mia non ho fatto nessuna allusione al presunto abuso sessuale da parte del mio ex marito nei confronti di nostra figlia __________ da me denunciato in data 16 febbraio 2007; tra parentesi, anche se dentro di me sono ancora convinta e sicura oggi che il mio ex abbia commesso quel reato. Questo anche per il fatto che esiste una perizia medico legale che conferma i miei dubbi, anche se la magistratura ha emesso un non luogo a procedere.” (verbale di interrogatorio ACCU 1, 12 settembre 2008).

 

                                        Al processo la signora ACCU 1 ha leggermente modificato questa sua versione dichiarando: “Può darsi che nel corso dell’udienza in questione in Pretura, fondandomi sulle risultanze della perizia __________, abbia detto che mio marito aveva “toccato” la figlia minorenne. Durante l’udienza il Pretore ha contattato telefonicamente la CRP, gli è stato detto che il ricorso era stato respinto. Da parte mia il giorno dell’udienza avevo già avuto modo di leggere la sentenza della CRP.

                                        L’udienza è stata molto tesa. Ad un certo punto mio marito è stato buttato fuori dall’aula, in quanto mi aveva minacciata.

                                        Nego di aver mai proferito le ingiurie e le frasi volgari riportate dalla parte civile nella sua. Al massimo ho detto che lui aveva “toccato” nostra figlia.” (verbale del dibattimento 7 luglio 2009).

 

                                 5.     Sui fatti sono state sentite, in qualità di testi, le due patrocinatrici legali presenti all’udienza civile.

                                        L’avv. __________ ha asseverato: “Il Pretore aveva ordinato in via supercautelare il ripristino del diritto di visita. L’udienza del 15 maggio 2008 era volta alla discussione sulla revoca di questo decreto supercautelare. Il 15 maggio 2008 avevo già ricevuto la sentenza 5 maggio 2008 della CRP. Mi ricordo esattamente i termini pronunciati dall’accusata in udienza, ossia quelli indicati in denuncia. Mi ricordo bene perché aveva avvertito la signora che se li avesse ripetuti avrei dovuto denunciarla penalmente. La signora con fare di sfida li ha ripetuti, aggiungendo che li avrebbe ripetuti sempre. A quel punto me li sono segnati su un bloc-notes. Facendo la denuncia ho ripreso esattamente i termini che mi ero segnata sul foglio. I toni usati dall’accusata erano tali che le sue affermazioni potevano essere udite da tutte le persone in aula. Preciso che al momento in cui sono state proferite le frasi in questione escludo che si stesse parlando della perizia __________. In mia presenza l’accusata non ha più ripetuto queste affermazioni. Non so se le abbia ripetute con altri. Sto facendo degli accertamenti presso la Polizia comunale in quanto il signor CIVI 1 mi ha informata del fatto che due agenti lo hanno avvicinato chiedendogli come mai è successa la storia degli abusi. Tengo a precisare infine che non sposo mai la linea del cliente, tendo a rimanere sempre critica ed oggettiva. Inoltre non amo mischiare il penale con il civile.”.

 

                                        L’avv. __________ non è stata per contro in grado di fornire elementi particolari per la ricostruzione dei fatti: “In quasi tutte le udienze in cui sono stati presenti i coniugi __________ l’atmosfera era molto tesa. D’altro canto anche i toni di certi scritti sono stati a mio avviso molto pesanti. L’udienza in questione non ha fatto eccezione. Ricordo che c’è stata un’udienza più animata delle altre, ma non ricordo se fosse quella del 15 maggio 2008. Non ho sentito l’accusata pronunciare i termini volgari indicati nella denuncia. Se li avessi sentiti me ne sarei ricordata, perché la mia cliente non ha mai usato parlando con me del marito termini così volgari. Non sono stata attenta a tutto quanto è successo tra i coniugi in occasione di quell’udienza, poiché ero concentrata sugli aspetti legali ed a tutelare la mia cliente. In un’occasione il marito dell’accusata in udienza si è alzato e si è avvicinato alla mia cliente rivolgendole una frase minacciosa. Non ricordo se sia stato nell’udienza in questione.”.

 

                                 6.     Ben ponderate le risultanze istruttorie, si può legittimamente ritenere che l’accusata abbia effettivamente proferito le frasi indicate in querela. In effetti in modo particolare la deposizione dell’avv. __________, che coincide con quella della parte civile, è apparsa molto precisa ed attendibile.

                                        Il convincimento dello scrivente giudice è corroborato dalla parziale ammissione dei fatti espressa dall’accusata in occasione del dibattimento, laddove ella, pur con delle sfumature e delle giustificazioni soggettive, ha riconosciuto di aver rinfacciato al marito di aver toccato la figlia. Non va inoltre dimenticato come la donna, anche in aula penale, abbia ribadito di essere convinta che il marito abbia abusato della figlia e come per lei l’unico documento che fa stato è la perizia 3 febbraio 2007 del dott. __________.

 

                                        Il fatto che l’avv. __________ abbia assicurato che le sembri strano che l’accusata abbia pronunciato frasi contenenti termini volgari che non fanno parte del vocabolario della sua ex cliente non cambia nulla. In effetti il fatto che ella non abbia mai usato espressioni del genere in precedenza di fronte a lei, non esclude che lo abbia potuto fare nell’occasione qui in discussione.

 

                                        Stabilito dunque che i fatti si sono verificati come indicato nel decreto d’accusa (che tra l’altro non rinvia a precise espressioni ma si limita a riportare il concetto di fondo), resta ora da verificare la loro rilevanza penale.

 

                                 7.     Si rende colpevole di diffamazione, ai sensi dell’art. 173 CPS, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulga una tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

 

                                        Il bene protetto dall’art. 173 CPS è quello dell’onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L’honneur protégé en droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all’ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l’opinione che egli ha verso sé stesso (sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).

 

                                        Trattandosi di un cosiddetto “Gefährdungsdelikt” è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l’onore non deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d’importanza capitale sapere se colui o coloro a cui si sono rivolti gli imputati non abbiano creduto a quanto da loro detto o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E’ sufficiente che l’asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).

 

                                        Per stabilire se vi sia stata una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un’interpretazione oggettiva che si fonda sulle percezioni del cittadino medio non prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono pertanto determinanti (sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1b).

 

                                        Sono considerati terze persone anche l’avvocato dell’autore (DTF 86 IV 209 segg.) ed il giudice nell’esercizio dei suoi doveri (DTF 69 IV 116).

 

                                        E’ indiscutibile che con l’accusa ad una persona di aver abusato sessualmente di un bambino se ne leda in maniera grave l’onore. La questione non necessita quindi di approfondimento.

 

                                 8.     La legge offre la possibilità all’imputato di liberarsi dall’accusa ed essere esentato da ogni pena, se produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS (DTF 102 IV 177).

 

                                        Il colpevole non è però ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.

 

                                        In linea di principio la prova della verità a fronte di affermazioni con cui è stato rinfacciato alla vittima di aver commesso un delitto può essere addotta solo attraverso la presentazione di una corrispondente sentenza di condanna (DTF 106 IV 115).

 

                                        Nel nostro caso ciò non solo non è avvenuto, ma addirittura agli atti vi sono un non luogo a procedere ed una decisione della CRP, cresciuta in giudicato, che sanciscono l’assoluta mancanza di elementi oggettivi a carico del signor CIVI 1.

                                        Lo scarno scritto del prof. dott. __________ - che definire perizia o anche semplice rapporto medico-legale (come da lui stesso titolato) appare urtante, ritenuto che per l’esame di una presunta vittima di abuso sessuale ci si può e ci si deve aspettare un lavoro più serio ed approfondito, accompagnato da fotografie e risultati d’analisi, con prese di posizione più ragionate e sostanziate - non è certo una base sufficiente per ritenere realistiche le affermazioni e le accuse formulate dalla prevenuta nei confronti del marito in occasione dell’udienza in questione.

 

                                        Oltre a ciò bisogna rilevare che, anche se per ipotesi fosse stato accertato un abuso, nulla si saprebbe sul suo autore. La conclusione che sia stato il padre a commettere un simile atto è stata tratta dalla moglie in maniera molto soggettiva e poco razionale: ritenendo che lui fosse uso intrattenersi con delle prostitute ha dedotto che avrebbe potuto anche aver approfittato della bambina.

 

                                        La prova della verità non è stata dunque apportata.

 

                                 9.     La divulgazione di determinate informazioni può trovare anche una giustificazione in un interesse pubblico superiore oppure in un altro motivo sufficiente, che prevale su quello del singolo individuo alla protezione della personalità, art. 173 cifra 3 CPS.

 

                                        Nella fattispecie non è ipotizzabile alcun interesse pubblico e nemmeno privato cui si debba dare la precedenza. In effetti, essendo le denigrazioni state formulate dalla signora ACCU 1 senza fondamento e senza tenere in considerazione gli esiti delle varie inchieste, non si può nemmeno ipotizzare che vi sia un interesse oggettivo preminente alla tutela della salute psicofisica della bambina. Anzi, con il suo atteggiamento la donna ha aggravato la posizione del marito nei confronti di tutta la famiglia, allontanandolo dai figli e cagionando quindi a quest’ultimi un danno.

                                        Pur comprendendo la posizione di una madre che vuole difendere a tutti i costi i propri ragazzi, non è possibile tutelarne i timori senza fondamento. A tutto c’è un limite.

 

                                        Di transenna si rileva come sia assodato che le nostre autorità penali e civili non prendono sotto gamba i casi di presunti abusi sessuali su minori (e non) e che, se appena vi sono dei vaghi indizi di colpevolezza o dei rischi per la salute delle vittime, adottano tutte le misure per la loro salvaguardia. Un decreto di non luogo a procedere in questo ambito non viene mai prolato se non dopo approfondite indagini. Lo stesso avviene per le decisioni su istanze di promozione dell’accusa.

 

                               10.     Nella fattispecie non vi è neppure spazio per l’applicazione dell’art. 14 CPS per il quale chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il codice penale.

 

                                        In effetti il Tribunale federale ha riconosciuto che il dovere procedurale di allegare i fatti costituisce un dovere d’esprimersi ai sensi dell’art. 14 CPS (art. 32 vCPS): una parte ed il suo avvocato possono richiamarsi a questa disposizione a condizione d’essersi espressi in buona fede, di essersi limitati alle dichiarazioni necessarie e pertinenti e d’averle presentate come semplici supposizioni (DTF 118 IV 252 consid. c; DTF 116 IV 213 segg. consid. 4a).

 

                                        Nel caso in esame nessuno di questi presupposti è dato: manca la buona fede, come si vedrà nel punto seguente, manca la pertinenza e manca soprattutto il fatto di aver formulato le detrazioni chiarendo che si tratta di mere ipotesi di parte.

 

                               11.     Da un punto di vista soggettivo, la condanna per diffamazione presuppone intenzionalità, laddove è sufficiente il dolo eventuale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, pag. 552, n. 48; Guido Jenny in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 18, n. 43).

                                        Di conseguenza, basta che l’autore abbia avuto coscienza, almeno sotto forma di dolo eventuale, del carattere nocivo all’onore della comunicazione effettuata e che egli abbia voluto divulgarla a terze persone. Non è per contro necessario che egli abbia desiderato ledere la persona oggetto delle informazioni o causare danni alla sua reputazione (DTF 119 IV 47 consid. 2; Bernard Corboz, op. cit., pag. 552, n. 49).

 

                                        L’imputata ha ammesso di essere stata a conoscenza sia del decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico che della sentenza della CRP con cui era stata respinta l’istanza di promozione dell’accusa da lei introdotta a nome della figlia. A fronte di due decisioni così chiare e particolareggiate ella non può dunque sostenere di essere stata in buona fede al momento in cui ha pronunciato le frasi in oggetto.

                                        Neppure può dire - come non solo ha fatto al momento dei fatti, ma addirittura in aula penale, al dibattimento - che per lei tutte le perizie e contro perizie giudiziarie, così come le dichiarazioni dei vari medici sentiti, non contano nulla poiché a suo modo di vedere fanno stato solo ed unicamente il poco professionale rapporto del dott. prof. __________ e le sue improvvide conclusioni.

 

                                        La legge non può arrivare a tutelare chi non riesce ad accettare la realtà dei fatti e chiude le porte ad ogni possibilità di analisi oggettiva dei fatti.

 

                                        In base a tutto quanto precede, la signora ACCU 1 deve essere pertanto ritenuta autrice e colpevole di diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 17 novembre 2008.

 

                               12.     L’art. 173 cpv. 1 CPS sanziona la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

 

                                        Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        A carico della prevenuta pesano qui i contenuti e la gravità delle accuse formulate nei confronti del marito, così come il fatto che nemmeno di fronte a serie ed approfondite indagini da parte degli inquirenti la donna riesca ad accettare che non vi siano state violenze di sorta sulla bimba.

 

                                        Nella commisurazione della pena non si può omettere d’altro canto di prendere in considerazione la difficilissima situazione famigliare e psicologica in cui l’imputata si trova a seguito della condanna del figlio maggiore per un omicidio che ha sconvolto, per la sua efferatezza e gratuità, tutta la società ticinese e che ha visto essere additati non solo gli autori ma pure i loro famigliari. Oltre a ciò va pure tenuto conto del fatto che lo scopo principale della donna è sempre stato quello di tutelare la figlia.

 

                                        Ben ponderato tutto ciò, si giustifica sanzionare il reato con 5 aliquote giornaliere da fr. 50.--.

 

                                        Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge.

 

                                        L’art. 42 cpv. 4 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.

 

                                        Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere all’accusata la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.

 

                                        La multa di fr. 300.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 150.--, tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione in pena privativa della libertà è di fr. 50.-- per un giorno di carcere.

 

                               13.     La parte civile ha postulato il risarcimento delle spese legali ed il riconoscimento di fr. 3’000.-- per torto morale. Queste pretese non sono state in alcun modo sostanziate, per cui non è possibile pronunciarsi in merito in sede penale. Il rinvio al competente foro civile è dunque inevitabile.

 

                                        La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputata (art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        diffamazione, art. 173 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4359/2008 del 17 novembre 2008;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 250.-- (duecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

rinvia                                la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale