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Incarto
n. DA 4575/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ dal 22 settembre 2006 e successiva settimana, a __________ dal 23 settembre 2007 e successiva settimana, a __________ dal 6 dicembre 2007 e successivi 3 giorni, a __________ dall’8 dicembre 2007 e successive 2 settimane, soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi;
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
per avere, a __________ dal 2 giugno 2008 e successive 2 settimane ed a __________ dal 29 settembre al 18 novembre 2008, soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi;
3. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nelle circostanze menzionate al punto 1 e 2, presso il __________ a __________, presso il __________ di __________, presso il __________ __________ di __________, presso la __________ a __________, presso il __________ a __________ e presso il __________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199 CPS, art. 23 cpv. 1 LDDS e art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr;
perseguita con decreto d’accusa del 20 novembre 2008 n. 4575/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--, (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo, chiede il proscioglimento della sua assistita da tutti i capi d’imputazione. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, egli chiede una massiccia riduzione della pena pecuniaria, sia per quanto concerne le aliquote, sia per l’ammontare delle stesse in considerazione della situazione economica della prevenuta, studentessa senza lavoro. Per il medesimo motivo egli contesta pure l’importo della multa;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
1.2. Infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
1.3. esercizio illecito della prostituzione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 199 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri,
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri, art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr,
3. esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4575/2008 del 20 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. - 200.00 dedotta la cauzione già versata
fr. 500.00 totale