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Incarto
n. DA 4686/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.03 - max. 2.38 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva esistente sulla sua destra;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre 2008 n. DA 4686/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico l'11.12.2006.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 3 aprile 2009, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena pecuniaria e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 guida in stato di inattitudine;
1.2 infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 dicembre 2006?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4686/2008 del 1 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 5'250.-- (cinquemiladuecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milledeuecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- .
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l'11.12.2006.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1800.00 totale