|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 4663/2008 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Siro Quadri |
|||||
|
|
|||||
sedente con il segretario Giovanni Pozzi per giudicare
|
|
ACCU 1
|
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto autoveicoli sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato, e meglio:
1.1 a __________ il __________, l’autovettura __________ targata __________;
1.2 a __________ il __________, l’autovettura __________ targata __________;
fatti avvenuti nelle località e alle date indicate;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
3. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura riferita al punto 1.2, tenuto la velocità di 70 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h. orari;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 1 dicembre 2008 n. 4663/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00 (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 13 maggio 2009, al quale l'accusato regolarmente citato, a mezzo raccomandata, il 22 aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2, 91a cpv. 1, 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;
1.2 elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida;
1.3 infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4663/2008 del 1 dicembre 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr. 10'800.-- (diecimilaottocento);
§. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva di 90 (novanta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3 . al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
|
Intimazione a: |
|
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 10'800.-- pena pecuniaria
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 11'700.-- totale