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Incarto
n. DA 4704/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
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prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “cretino, rincitrullito, quel poco di cervello te lo hanno tolto, tutti te lo mettono nel culo”;
2. vie di fatto
per avere, a __________, il __________,
commesso vie di fatto contro CIVI 1 trattenendolo per un braccio contro la porta di entrata della sua abitazione;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1°dicembre 2008 n. 4704/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'800.- (duemilaottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Viganello, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;
indetto il dibattimento 2 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale si rimette al prudente giudizio della corte;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ingiuria
1.2. vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4704/2008 del 1 dicembre 2008.
manda ACCU 1
esente da pena.
condanna ACCU 1
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi di fr. 220.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 80.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 220.00 totale