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Incarto
n. DA 4726/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 eifeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di omicidio colposo
per avere, il 13 dicembre 2006, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di †__________, __________,
e meglio per avere,
alla guida della proprio veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI__________, transitando su via al __________ proveniente da __________,
nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra allo scopo di immettersi su via __________, omesso di concedere la precedenza al motoveicolo marca Honda con targhe di polizia TI __________ procedente in senso contrario condotto da †__________ costringendolo in tal modo ad una frenata di emergenza a seguito della quale rovinava al suolo riportando lesioni che ne hanno provocato il decesso;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4726/2008 di data 3 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 3'000.- (tremila).
5. Ordina, a crescita in giudicato del presente decreto, il dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI __________ [recte: TI __________] e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore della parte civile e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentita una teste;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, l’accoglimento dell’istanza 30 marzo 2009 e il riconoscimento in questa sede delle ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento e nella denegata ipotesi di condanna il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinato il dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________.
4. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, la quale chiede un risarcimento di complessivi fr. 652'833.- oltre le spese di patrocinio per il dibattimento e meglio come all’istanza 30 marzo 2009;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dalla parte civile la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, pensionato nato nel __________, il __________ 2006 alle ore 17.50 è stato protagonista di un incidente della circolazione avvenuto in via al __________ a __________. Alla guida del suo veicolo, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi su via __________, ha colliso con il motociclista __________ che proveniva in senso opposto e che a seguito delle ferite riportate nell’impatto è deceduto sul posto.
2a. Per questi fatti il Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 3 dicembre 2008, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP, per il quale chiunque per negligenza cagiona la morte di qualcuno è punito con una pena detentiva sono a tre anni o con una pena pecuniaria.
2b. Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Treschsel/jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 29 e 35 ad art. 12 CP).
Per poter comprendere quali
sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali
emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione
stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle
norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38
consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106
IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Treschsel/jean-Richard, op.cit.,
n. 30 ad art.12 CP).
2c. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005, 6S.55/2005). Tuttavia, nell’evenienza in cui una causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a) il concatenamento dei fatti non ha rilevanza giuridica. In altre parole pur essendoci un nesso causale fra il comportamento addebitato al prevenuto e il risultato finale questo non è da considerare adeguato.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a far sì che il nesso causale naturale non sia anche adeguato; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CP, pagg. 25-26).
3a. Agli atti si trovano in particolare - oltre alla documentazione fotografica, alla perizia e al rapporto della polizia cantonale - l’interrogatorio dell’accusato, le testimonianze di __________ e __________ e la verbalizzazione dell’audizione di __________ effettuata al dibattimento.
3b. ACCU 1 ha dichiarato davanti al Procuratore pubblico che “giunto su via __________ decidevo di andare a fare un po’ di benzina al __________ di __________. [...] Ho quindi deciso di proseguire oltre, sempre su via __________, per raggiungere il __________ provenendo da questa strada. Voglio subito dire che la mia velocità di crociera era bassa; io stimo che ho percorso via __________ alla velocità di 30 km/h, non di più. Quindi ancor prima che iniziasse la proprietà __________ ho messo la freccia a sinistra e ho iniziato a rallentare con l’intenzione di svoltare a sinistra su via __________. Voglio precisare che in questi frangenti sulla corsia inversa avevo visto provenire due veicoli; li ho visti quando essi si trovavano all’altezza della stazione __________. Dopo che avevo visto passare accanto a me queste due vetture ho guardato ancora al traffico proveniente dal senso inverso potendo notare in lontananza una luce tenue che mi aveva fatto pensare che da quella direzione stesse provenendo uno scooter, un motorino o un cinquantino; in ogni caso non avevo pensato che quella luce rappresentasse una luce di una moto. Le luci delle moto infatti sono molto più forti e danno anche fastidio agli occhi. Come ho già dichiarato in polizia io stimo che il motoveicolo che stava provenendo dalla parte opposta si trovasse ad una distanza di un centinaio di metri; se fosse stato vicino non avrei evidentemente svoltato a sinistra ma avrei atteso. Senza fermarmi, ma ad una velocità ridotta che io stimo a 20 km/h, ho iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettermi in via __________. Quando mi sono immesso in via __________ ricordo di avere visto due donne che stavano terminando l’attraversamento delle strisce pedonali; esse stavano procedendo da sinistra verso destra rispetto alla mia direzione di marcia. Vedendo le due donne io ho puntato leggermente il piede sul freno riducendo ulteriormente la mia velocità; questa riduzione della velocità è stata fatale poiché ha fatto sì che io mi immettessi in via __________ più lentamente.
Quando mi sono immesso su via __________ con almeno ¾ del mio veicolo ho sentito una botta tremenda che ha fatto sobbalzare il mio veicolo verso sinistra che poco dopo ha sballottato a destra; [...] io sono rimasto allibito e ricordo di essermi chiesto cosa poteva essere successo. [...] Come ho sentito il gran colpo io ho frenato immediatamente e mi sono fermato; voglio comunque dire che la mia velocità era talmente bassa che mi sono praticamente fermato immediatamente (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 davanti al Procuratore pubblico del 18 dicembre 2006).
L’accusato ha poi precisato che “sino all’arrivo della polizia nessuno ha spostato i veicoli coinvolti nell’incidente. Dopo che ero uscito dalla macchina e che avevo visto il giovane per terra ero ritornato al mio veicolo per cercare il mio cellulare; non trovandolo avevo quindi tolto le chiavi dal cruscotto e lasciato le luci accese. Io avevo messo la freccia a sinistra prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra per immettermi in via __________; dopo l’urto, nell’uscire dalla macchina devo averla tolta poiché il comando è posto a sinistra ed è molto sensibile. Dico questo perché già sul luogo la polizia mi aveva chiesto se avevo messo la freccia e io avevo detto di sì ma che inavvertitamente, non so come, dovevo averla disinserita nell’uscire dal veicolo. Voglio ancora aggiungere che due donne che erano presenti sul luogo mi avevano detto che avevano visto la dinamica dell’incidente e che avrebbero testimoniato; ricordo che le due donne mi avevano detto che questa motocicletta era arrivata come un razzo” (cfr. ibidem, pagina 3).
3c. L’accusato, interrogato dalla polizia cantonale il giorno dell’incidente, aveva in particolare affermato di non sapere “a che velocità arrivasse questo veicolo e non ho potuto capire se si trattava di un motorino o di una motocicletta” (act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 dicembre 2006, pagina 1).
Al dibattimento ACCU 1 ha inoltre precisato che quando ha visto la luce del veicolo sopraggiungente in senso inverso ha pensato di farcela a fare la manovra di svolta e che poi “la luce non l’ho più guardata, ero già rivolto verso via __________” (cfr. verbale del dibattimento del 31 marzo 2009).
3d. Per la teste __________, che al momento dell’incidente era ferma sul marciapiede di via __________ vicino all’incrocio di via __________ in attesa di attraversare la carreggiata, “ho guardato alla mia sinistra e ho visto e sentito una motocicletta giungere a velocità sostenuta. Ho proprio sentito un forte rumore del motore ed ho visto che la velocità del motoveicolo non era nei limiti. Non saprei però quantificarla. Visto il sopraggiungere di questo veicolo ho atteso sul marciapiede. Prima di vedere la moto avevo guardato alla mia destra ed in mezzo all’incrocio ho notato una vettura. Posso dire che la stessa si trovava già di traverso occupando la corsia opposta e si stava immettendo su via __________. Mentre guardavo la moto l’ho seguita con lo sguardo e con attenzione. Mi è passata davanti proseguendo diritta per poi impattare violentemente contro la parte anteriore della vettura citata. Non ho potuto notare se la luce dei freni della moto si fosse accesa, ho notato che le luci anabbaglanti erano accese. Da quanto ho potuto vedere non ha tentato alcuna manovra per evitare l’impatto” (act 17, verbale di interrogatorio di __________ del 19 dicembre 2006, pagina 1 in fine e 2 in alto).
Interrogata due mesi dopo dal magistrato inquirente la teste ha confermato la dichiarazione resa, precisando di non ricordare se il conducente del mezzo a due ruote avesse o meno i fari accesi e di non essere nemmeno in grado, visto che non guida, di quantificare la velocità dei due veicoli a motore coinvolti nell’incidente (cfr. act 13, verbale di interrogatorio di __________ del 19 febbraio 2007, pagina 2).
3e. __________, subito dopo la collisione ha deposto che “mentre mi trovavo sul marciapiede destro di via __________, dinanzi al distributore, in quanto ero intenzionata ad attraversare la strada, intersezione via __________ via __________, ho sentito giungere da tergo su via __________ un motoveicolo. Subito dopo ho visto il motoveicolo in questione rallentare, quindi frenare, ma nonostante ciò non è stato in grado di scansare una vettura che all’ultimo momento si immetteva in via __________ da via __________, quindi tagliandogli la strada” (act 17, verbale di interrogatorio di __________ del 13 dicembre 2006, pagina 1).
3f. Nel corso del processo è stata sentita __________, conoscente del signor ACCU 1, la quale - notificata dalla difesa poiché aveva riferito a quest’ultimo tempo dopo i fatti che sarebbe stata a disposizione come testimone - ha affermato in particolare che “attorno alle 17.35 sono uscita dalla Migros e ho preso il mio veicolo. Mi sono quindi immessa su via __________ e dopo un certo tempo sono stata superata da una motocicletta che procedeva a velocità sostenuta. Su via __________, come al solito, vi era molto traffico. Il superamento è avvenuto poco prima dell’incidente. Non sono in grado di dire a quale distanza, ma era veramente solo un attimo. Non sono neppure in grado di dire se dopo avere superato il mio veicolo il motociclista ne abbia superati altri prima della collisione; vi era sufficiente spazio ad ogni modo per la circolazione di almeno uno o due veicoli ancora.
Circolavo molto lentamente (stimo a 15 km/h), perché si tratta di una zona molto pericolosa, con scuole ecc, e non ho visto la dinamica dell’infortunio.
Ad un certo momento ho visto un gran movimento e ho deciso di fermarmi posteggiando il veicolo negli stalli del parcheggio davanti al Night che si trova in via __________ prima dell’incrocio nel quale è successo il fatto. Quando mi sono fermata non vi erano altri veicoli fermi su via __________, ma tanta gente che era accorsa sul luogo dell’infortunio. Tante persone dicevano di aver visto sopraggiungere il motociclista ad alta velocità (“che andava forte”). Mi ricordo che era già notte e che circolavo con le luci anabbaglianti inserite” (cfr. audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento 31 marzo 2009).
4a. In sostanza occorre ora valutare se ACCU 1 ha infranto le regole della circolazione stradale, con particolare riferimento all’obbligo di dare precedenza al veicolo prioritario sopraggiungente in senso inverso e al dovere di prudenza da tenere in simili circostanze.
Per l’art. 36 LCStr prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche l’obbligo di tener conto della velocità degli altri veicoli.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dell’affidamento, art. 26 LCStr, secondo cui ogni utente della strada può – premesso che ne abbia rispettato i canoni – confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 1999, 6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003, 6S.297/2003).
4b. Nell’evenienza concreta è pacifico che il motociclista __________, che stava circolando su via __________, fosse il veicolo prioritario; è stato appurato che egli viaggiava tra i 51 e i 66 km/h (cfr. act 58, perizia del 9 maggio 2008 dell’ing. __________).
4c. La dinamica dell’incidente va distinta in diverse fasi: l’avvicinamento all’intersezione, l’inizio della manovra di svolta da parte dell’accusato, la reazione e la frenata del motociclista e infine la collisione e il conseguente posizionamento finale dei veicoli (cfr. perizia).
L’accusato, giunto in via __________ all’altezza del __________, quando ha incrociato due auto che sopraggiungevano in senso inverso, ha visto la luce di un veicolo a due ruote a circa 80/100 metri; a quel momento secondo il perito mancavano quattro secondi all’impatto.
Un secondo più tardi, allorquando la moto della parte civile si trovava tra i 60 e i 72 metri da lui, ACCU 1 ha iniziato a rallentare onde poter poi effettuare, senza fermarsi, la svolta a sinistra (cfr. perizia, pagina 26).
La manovra di svolta vera e propria è avvenuta unicamente 2-2,5 secondi prima della collisione; a quel momento l’accusato circolava a circa 25 km/h e si trovava solo a 37-45 metri dal motociclista, rispettivamente a 26-34 metri dal punto di collisione (cfr. perizia, pagina 27).
A seguito della manovra effettuata dall’accusato __________ ha percepito la situazione di pericolo e ha reagito azionando i freni – considerato il tempo di reazione – un secondo prima della collisione; il bloccaggio della ruota anteriore del motociclo ha provocato la destabilizzazione e la caduta alcuni metri prima del punto di impatto (cfr. perizia, pagina 28). Le tracce lasciate al suolo dalla carenatura della moto attestano che la stessa ha strisciato sul fondo stradale prima di andare a cozzare contro la ruota anteriore destra dell’automobile condotta dal ACCU 1 che al momento dell’urto aveva una velocità di 19-20 km/h, si trovava ancora completamente sulla corsia di contromano e che successivamente si spostava nella posizione finale rilevata dalla polizia cantonale (cfr. perizia, pagine 20, 28 e 29 e act 18 documentazione fotografica).
Non è quindi possibile, come invece a torto ha sostenuto l’accusato, che egli si trovasse già per ¾ su via __________ al momento della collisione; del resto è logico che un veicolo che viaggia a 25 km/h, a seguito dell’impatto e della successiva e immediata frenata del conducente, si sposti ulteriormente in avanti di qualche metro prima di arrestarsi completamente.
4d. ACCU 1 – senza che vi fossero nel mezzo altri ostacoli visivi sulla carreggiata – ha dunque notato il veicolo a due ruote prima di effettuare la manovra di svolta e ha sbagliato ad interpretare la situazione non valutando correttamente la velocità con la quale stava sopraggiungendo; questo è il primo errore che gli va ascritto.
L’imputato, in sua difesa, sembra invero adombrare che il fanale del motociclo – andato peraltro completamente distrutto – non funzionasse correttamente. Agli atti, tuttavia, non vi è alcun indizio in questo senso. Risulta per contro sia che l’interruttore della luce era commutato su inserito (cfr. documentazione fotografica della polizia cantonale) sia che il veicolo fosse in buone condizioni di manutenzione, come si evince dal controllo effettuato dalla Sezione della circolazione, che non ha constatato alcuna anomalia.
Il secondo sbaglio che ha commesso l’imputato è stato quello di disinteressarsi di quella luce che aveva visto avvicinarsi sulla corsia opposta, nonostante la legge imponga di mantenere l’attenzione e non ostacolare i prioritari durante tutta la manovra di svolta. La riprova è che al momento dell’urto, per sua stessa ammissione, non aveva la minima idea di che cosa avesse potuto causare il botto (cfr. supra, consid. 3b).
L’accusato, se avesse continuato a tener d’occhio la luce della moto, si sarebbe accorto o avrebbe dovuto accorgersi che all’inizio della manovra di svolta __________ si era di molto avvicinato, trovandosi a quel momento tra 37 e 45 metri da lui, e procedeva con una certa velocità.
Agendo come poi ha fatto egli non ha ossequiato il dovere di prudenza e non ha dato la precedenza alla motocicletta; in tal modo ha violato, in spregio ai suoi doveri di diligenza, le regole della circolazione stradale.
5. Quo alla velocità della moto si ribadisce che la perizia conferma il leggero superamento del limite da parte di __________, che circolava tra i 51 e i 66 km/h in un tratto dove il limite era di 50 km/h.
Nella misura in cui si possono ravvisare delle eventuali concolpe del motociclista occorre rilevare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie.
Solo qualora vi sia una mancanza così grave da parte della vittima, da farla apparire come la causa principale dell’evento, si deve prescindere dalla sanzione in funzione dell’evocato principio dell’affidamento (cfr. supra, consid. 4a); in proposito ci deve però essere un comportamento imprevedibile della vittima, che in casu non è assolutamente dato poiché l’eccesso lieve di velocità non era sicuramente tale da essere la causa esclusiva della collisione, che relega in secondo piano le altre (cfr. DTF 6s.297/2003).
6. Anche le testimonianze vanno relativizzate nel senso che in simili casi si riscontra la tendenza a riportare le impressioni più che i dettagli e i dati oggettivi. Il rombo del motore e l’eccessiva velocità riscontrata da due testi, non è suffragata da altrettanta precisione nel raccontare ciò che han visto; infatti né la signora __________ né la signora __________ hanno accennato alla frenata di emergenza che ha tentato di effettuare il motociclista e successivamente di aver visto il __________ cadere a terra e strisciare con la moto sull’asfalto prima dell’impatto (cfr. act 13, verbale di interrogatorio di __________ del 19 febbraio 2007, pagina 2 in fine e 3 in alto).
Non va nemmeno dimenticato che la seconda, che seguiva in auto la moto, non ha visto la collisione; ha sì detto di esser stata sorpassata a velocità molto sostenuta, ma ha altresì affermato a più riprese che viaggiava alla velocità dichiarata di circa 15 km/h, tanto è vero che quando è giunta sul luogo teatro dell’incidente vi era già diversa gente sul campo stradale ad osservare la scena e a prestare i primi, e purtroppo vani, soccorsi.
Il tutto non senza dimenticare che la teste __________ che aveva lo sguardo rivolto sul luogo dove è avvenuto l’impatto ha semplicemtente affermato che la vettura ha effettuato la manovra di svolta all’ultimo momento, tagliando praticamente la strada al motociclista __________.
7. Anche gli altri argomenti sollevati dalla difesa a favore dell’imputato non sono tali da sminuire le sue colpe e le sue responsabilità.
In effetti in primis le tracce di cocaina riscontrate nel corpo del motociclista sono di gran lunga insufficienti per poter ipotizzare un’alterazione delle capacità di guida (cfr. act 23, relazione sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di __________, pagina 12 in fine).
Altrettanto dicasi in secondo luogo per lo stato di salute generale della vittima: le precedenti operazioni riscontrate sul corpo del __________ durante l’autopsia non erano certo di impedimento per la guida di un veicolo a motore a due ruote.
Anche le considerazioni sulla regolarità del casco da motociclista indossato dalla vittima non sono destinate a miglior esito: non è provato che le ferite alla testa riportate nell’incidente sono da ascrivere al porto di un casco non conforme.
Nulla muta la presenza dei pedoni intenti ad attraversare sulle strisce in via __________; anzi l’accusato avrebbe dovuto scorgerli prima di intraprendere la manovra di svolta, prestare ancor più attenzione ed essere maggiormente prudente.
La costruzione di una rotonda nell’incrocio in cui è avvenuto l’infortunio non è infine stata di ostacolo al perito per la stesura del suo referto, che ha potuto essere allestito senza difficoltà sulla base degli accertamenti eseguiti dalla polizia la sera dei fatti. Lo stesso dicasi per la nuova segnaletica verticale e orizzontale.
8. Per tutte le considerazioni esposte ACCU 1 è dunque autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
9. Per quel che concerne la commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico – tenuto conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) – risulta correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e alla sua vita anteriore; infatti pur considerando che questi è incensurato e che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al codice stradale non va sottaciuto che ACCU 1 ha violato crassamente le regole più elementari della prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento dell’incidente. Non va neppure disatteso che egli fatica a riconoscere il proprio errore, vedendo nell’altro protagonista il solo colpevole dell’infortunio.
Non vi è infine alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di tre anni, con l’aggiunta tuttavia, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP, di una multa di fr. 500.-.
10. La parte civile (cfr. documentazione prodotta al dibattimento 31 marzo 2009) ha presentato domanda di risarcimento per un totale di fr. 652'833.- oltre le spese di patrocinio durante il processo e meglio:
- fr. 70'000.- a titolo di torto morale (fr. 40'000.- per la vedova CIVI 1
e fr. 15'000.- per ciascuno dei figli __________ e __________),
- fr. 579'833.- per perdita di sostegno capitalizzata,
- fr. 3'000.- per le spese legali sostenute fino al dibattimento.
11. La verifica dettagliata delle singole poste – che vertono in particolare sul riconoscimento di considerevoli importi per torto morale e per perdita di sostegno sulla base di complessi calcoli – è difficilmente realizzabile nell’ambito di questa procedura.
Di conseguenza si giustifica confermare il rinvio, già contemplato nel decreto di accusa, di CIVI 1 al competente foro civile per le eventuali pretese di corrispondente natura, avverso il quale la parte civile oltretutto non ha interposto opposizione.
In questa sede appare comunque giustificato riconoscere alla parte civile la somma di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per il procedimento penale.
12. Non vi sono infine motivi che ostano, alla crescita in giudicato della presente sentenza, al dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________
visti gli 34, 42, 47, 106, 117 CP; 36 cpv. 3 LCStr; 14 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omicidio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4726/2008 del 3 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3’540.-, oltre alla somma di fr. 2'500.- a favore della parte civile a titolo di ripetibili per il procedimento penale.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
ordina a crescita in giudicato, il dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 3100.- spese giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 4040.- totale