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Incarto
n. DA 4501/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di infrazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, il 4 ottobre 2008, a __________ “valico doganale Brogeda”, detenuto nel vano portaoggetti della sua vettura Opel __________, due coltelli apribili con una sola mano, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. 4501/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 50.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
4. Ordina la confisca dei due coltelli sequestratigli il 4 ottobre 2008 dalla Polizia (art. 69 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 marzo 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4 ottobre 2008?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4501/2008 del 24 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 275.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina la confisca e la distruzione dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4 ottobre 2008 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 120.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. - 100.00 dedotta cauzione già versata
fr. 175.00 totale