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Incarto
n. DA 4974/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:
- di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,
- di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,
- di vietare quest’ultima nelle PPP citate,
ritenuto che a tutt’oggi, contrariamente all’ordine impartito, le misure richieste non sono state adottate o comunque non sono state portate a termine, di modo che i citati appartamenti sono tutt’ora locati ai medesimi inquilini e che l’esercizio della prostituzione perdura;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CP; richiamato l’art. 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4974/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 3'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti civili sono rinviate al foro civile per le loro pretese.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 1 settembre 2009, al quale sono comparsi:
- l’accusato, ,
- il difensore, ,
- la parte civile, CIVI 2;
il Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
l’avv. PR 1, patrocinatore della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha comunicato con fax 31 agosto 2009 la propria impossibilità a presenziare al dibattimento, chiedendo nel contempo la conferma del decreto d’accusa e la rifusione a titolo di risarcimento del danno di CHF 9'720.60;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile CIVI 2 che chiede che in futuro non si ripresentino situazioni come quelle verificatesi e vengano affittati i locali solo a persone degne;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentiti in replica la parte civile CIVI 2 e in duplica il difensore;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:
- di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,
- di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,
- di vietare quest’ultima nelle PPP citate?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per avere, a __________, a far tempo dal 24 ottobre 2007, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA, riguardo alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, “di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali”;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 600.— (seicento);
rinvia la parte civile Comunione dei comproprietari Condominio __________, __________, al competente foro civile per le proprie pretese;
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 500.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale