Incarto n.
10.2008.541/

DA 4974/2008

Bellinzona

1 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:

-          di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,

-          di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,

-          di vietare quest’ultima nelle PPP citate,

                                        ritenuto che a tutt’oggi, contrariamente all’ordine impartito, le misure richieste non sono state adottate o comunque non sono state portate a termine, di modo che i citati appartamenti sono tutt’ora locati ai medesimi inquilini e che l’esercizio della prostituzione perdura;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 292 CP; richiamato l’art. 106 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4974/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 3'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                               la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

                                             le parti civili sono rinviate al foro civile per le loro pretese.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento in data 1 settembre 2009, al quale sono comparsi:

                                       - l’accusato, ,

                                       - il difensore, , 

                                        - la parte civile, CIVI 2;

                                        il Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

                                        l’avv. PR 1, patrocinatore della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha comunicato con fax 31 agosto 2009 la propria impossibilità a presenziare al dibattimento, chiedendo nel contempo la conferma del decreto d’accusa e la rifusione a titolo di risarcimento del danno di CHF 9'720.60;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                              la parte civile CIVI 2 che chiede che in futuro non si ripresentino situazioni come quelle verificatesi e vengano affittati i locali solo a persone degne;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

 

sentiti                                in replica la parte civile CIVI 2 e in duplica il difensore;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:

-          di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,

-          di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,

-          di vietare quest’ultima nelle PPP citate?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       come segue ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per avere, a __________, a far tempo dal 24 ottobre 2007, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA, riguardo  alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, “di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali”;

 

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.   alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 600.— (seicento);

 

rinvia                               la parte civile Comunione dei comproprietari Condominio __________, __________, al competente foro civile per le proprie pretese;

 

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       500.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'600.--         totale