Incarto n.
10.2008.59

DA 413/2008

Bellinzona

18 giugno 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da ________:)

 

prevenuto colpevole di        grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato TI __________ alla velocità di 78 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

 

                                        fatti avvenuti a;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr; in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 413/2008 di data 4 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

1.       Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

5.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 18 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato ed in via subordinata che la pena pecuniaria e la multa siano ridotte, con in ogni caso la sospensione della pena pecuniaria; egli richiede inoltre che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena decretata dalle Assise correzionali, né che sia prolungato il periodo di prova; infine postula la non revoca della precedente pena pecuniaria;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ 2006.

 

                                 4.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CP);

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Il motoveicolo Gilera Nexus 500, targato TI __________, di cui l’accusato è detentore, è incorso il 6 novembre 2007 alle ore 10.41 in via __________ a __________ in un controllo radar, nel quale è stata accertata una velocità di 83 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.

                                        Il conducente non è stato identificato.

                                        Per questa infrazione il Procuratore pubblico, ritenuta una velocità punibile di 78 km/h, ha proposto la condanna di ACCU 1 alla pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr. 500.-.

                                        Nel determinare la pena egli ha pure tenuto conto dei precedenti dell’imputato, in particolare diverse infrazione al codice della strada con revoca della licenza di condurre e un’infrazione grave alle norme della circolazione, commessa il 3 luglio 2007, per la quale è stata inflitta una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

 

                                 2.     L’accusato ha da subito contestato di essere stato alla guida del motoveicolo, sostenendo che lo stesso era stato dato in prestito a una persona straniera casualmente conosciuta la sera precedente in un bar di __________, il quale l’aveva chiesto per sbrigare alcune faccende prima di ritornare al suo paese.

                                        In occasione dell’interrogatorio di polizia 7 novembre 2007, dopo aver dichiarato di non conoscere le generalità della persona alla quale aveva consegnato il veicolo perché si era presentata unicamente come “__________”, ha precisato: “ieri mattina verso le ore 07.30, mi trovavo al PUB __________ di __________, per caso era presente anche __________, persona che ho conosciuto il giorno prima, nel medesimo esercizio pubblico, durante una partita a calcetto. __________ mi chiedeva se [gli] potevo prestare il mio motoveicolo perché doveva sbrigare delle faccende prima della sua partenza per l’Italia. Ho acconsentito e gli ho consegnato le chiavi, dopo avermi accompagnato a casa lui è proseguito per conto suo a bordo del mio motoveicolo. Eravamo d’accordo che __________ mi avrebbe riconsegnato il veicolo per le ore 13.00 presso il PUB __________ depositando la chiave nel vano del mezzo. Al mio arrivo verso le 13.00 il mio veicolo era parcheggiato nei parcheggi pubblici nei pressi del PUB. __________ non era presente.”.

                                        L’imputato ha poi dichiarato di abitare con la madre e che all’ora del controllo si trovava da solo a casa a __________, dove è rimasto finché non è ritornato a piedi al pub. Al dibattimento ha altresì osservato di aver chiesto a __________ se era in possesso della licenza di condurre e che questi gli ha mostrato una patente internazionale che lo abilitava a guidare motoveicoli. A precisa domanda ha risposto di non aver controllato in quell’occasione le generalità del personaggio in discussione.

 

                                 3.     Il difensore, dopo aver rilevato che l’accusato ha prestato il veicolo con incoscienza, ha chiesto il suo proscioglimento, ritenuto che egli ha sempre contestato la sua responsabilità, siccome estraneo all’eccesso di velocità. Ha evidenziato come non vi sia nulla agli atti che permetta di concludere che alla guida vi fosse l’imputato.

                                        In via subordinata ha postulato una riduzione della pena pecuniaria e della multa, il non prolungo del periodo di prova della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata dalle Assise correzionali di Locarno per un crimine contro la LF sugli stupefacenti e la non revoca della precedente pena per grave infrazione alle norme della circolazione.

 

                                 4.     In linea di principio incombe all’autorità provare la colpevolezza di una persona.

                                        Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente (cfr. Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P.641/2000 del 24 aprile 2001)).

                                        Si tratta di un’applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret, ibidem).

 

                                 5.     In concreto l’imputato ha fornito una spiegazione che ha dell’inverosimile e che appare pretestuosa, perché non suffragata dal benché minimo indizio di veridicità.

                                        Non risulta infatti credibile che egli abbia dato in prestito il suo unico veicolo (all’epoca) a uno straniero di passaggio appena incontrato di cui non conosceva neppure l’identità. Il rischio che il mezzo venisse rubato o anche solo danneggiato era enorme e non è per nulla normale che l’accusato fosse disposto a correre un simile pericolo.

                                        E’ poi altrettanto incredibile che egli quando, come asserito, ha dato un’occhiata alla licenza di condurre di questa fantomatica persona – sempre che lo abbia fatto – non abbia approfittato dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, perlomeno delle sue generalità. Strano pure che nessuno li abbia visti e possa confermarlo o che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una cameriera o un avventore ecc.) che possa dare indicazioni sulla sua presenza nel pub e sui suoi spostamenti.

                                        Desta infine anche un interrogativo il fatto che non sia stata concordata la riconsegna al domicilio dell’imputato dato che “lo straniero” lo avrebbe condotto a casa e conosceva quindi il luogo; se del caso ACCU 1 lo avrebbe poi potuto riportare al pub. Solo così l’accusato aveva la possibilità di controllare se tutto fosse in ordine.

                                        In definitiva occorre concludere che l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno della sua storia, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non verificabili.

                                        Nella descritta evenienza si deve giungere alla conclusione che il racconto dell’accusato è un estremo, ma non veritiero, tentativo di difesa e che lui stesso era alla guida della sua motocicletta.

 

                                 6.     Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (cfr. DTF 123 II 37).

                                        In specie la velocità punibile accertata supera di 28 km/h il limite massimo consentito di 50 km/h. L’accusato ha di conseguenza messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e deve essere punito per infrazione grave alle relative norme.

 

                                 7.     Nella commisurazione della pena occorre considerare la gravità della messa in pericolo, che l’accusato è plurirecidivo specifico, che l’infrazione precedente della stessa natura è stata commessa solo 4 mesi prima di quella qui in esame e che con il suo atteggiamento ACCU 1 dimostra di non rendersi conto degli errori commessi e del pericolo che crea continuando a infrangere il codice della strada.

                                        Ciò posto la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico è correttamente commisurata al grado di colpa dell’accusato e alle circostanze del caso specifico. L’ammontare di una singola aliquota è fissato in fr. 50.- sulla base della documentazione agli atti (cfr. in particolare i dati dell’ultima dichiarazione fiscale oggetto di notifica), discussa al dibattimento. La pena può essere sospesa condizionalmente, tuttavia per un periodo di prova di 4 anni in considerazione del recidivare dell’imputato.

                                        Alla pena pecuniaria sospesa è aggiunta una multa effettiva di fr. 500.-.

 

                                 8.     Per l’art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale di una pena.

                                        Come visto sopra, l’accusato ha infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale e occorre sottolineare che l’infrazione precedente era stata commessa poco tempo prima. Inoltre negando ad ogni costo la sua responsabilità e cercando di sottrarvisi egli non dà alcuna garanzia di aver compreso come ci si deve comportare sulla strada. La prognosi non può quindi che essere sfavorevole.

                                        Ne segue che la sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria deve essere revocata.

 

                                        Non appare per contro necessario revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi, perché concerne un reato di natura completamente diversa, per il quale non sembra esserci al momento attuale un particolare pericolo di recidiva. Il periodo di prova non viene prolungato – come invece era previsto nel decreto di accusa – perché un prolungamento, in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, era già stato ordinato con la sentenza dell’8 ottobre 2007 (cfr. act 2).

 

 

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 413/2008 del 4 febbraio 2008.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ 2006.

 


revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (81716),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1'800.-          pena pecuniaria

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       550.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    3'050.-          totale