Incarto n.
10.2008.65

DA 498/2008

Bellinzona

26 giugno 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di        circolazione senza assicurazione RC

                                 per aver condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

fatti avvenuti                      a Riva San Vitale il 14 novembre 2007;

 

reato previsto                     dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

 

perseguito                         con decreto d’accusa dell’ 11 febbraio 2008 n. 498/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.00 (mille).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2008;

 

indetto                               il dibattimento 26 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’imputato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

rilevato                              su indicazione del giudice, che le imputazioni in realtà sono tre, e preso atto che il difensore ha ammesso questa particolarità senza sollevare particolari censure;

 

sentito                              il difensore, avv. DI 1, il quale rileva l’eccezionalità della fattispecie, specificando che si è trattato di un’unica circostanza, dovuta ad una situazione di estrema urgenza (i militari ai quali era stato concesso in uso il fondo sul quale si trovava il magazzino B della ditta __________, avevano immediata necessità di spostare del materiale), nella quale il suo assistito ha agito senza riflettere; che il tragitto percorso è stato molto breve (30 m al massimo); e che all’epoca non era nell’operatività della ditta __________ eseguire spostamenti con il muletto dal magazzino A, dove lavorava il prevenuto, e il magazzino B (sito al di là della strada pubblica); anzi, tale stabile non veniva praticamente usato dalla ditta __________, ma, sia pure solo parzialmente, era affittato a terzi. In conclusione, il difensore chiede il proscioglimento dal capo di imputazione di cui all’art. 96 cifra 2 LCStr. e una massiccia riduzione della pena per quanto riguarda il reato di circolazione senza targhe e licenza di condurre; in via subordinata una massiccia riduzione della pena;

 

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di aver agito in modo impulsivo e che è comunque stato molto attento nel transitare sulla strada pubblica;

 

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

 

1.È ACCU 1, autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC di cui all'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,

                                        per avere,

                                        a Riva San Vitale il 14 novembre 2007,

                                        condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,

                                        per avere,

                                        a Riva San Vitale il 14 novembre 2007,

                                        condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 300.00 (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                   

                                        2.  alla multa di fr. 100.00 (cento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);

 

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

 

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale