Incarto n.
10.2008.73

DA 304/2008

Bellinzona

25 giugno 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         danneggiamento

                                        per avere, il __________ a __________, colpito con un calcio (recte: con un calcio o una ginocchiata) il parafango anteriore della vettura __________ condotta da LESA 1, cagionando conseguentemente danni per un importo imprecisato;

 

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

 

reato previsto                     dall’art. 144 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

 

1.    Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,

     corrispondenti a complessivi fr. 500.00.

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

     sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

     di fr. 100.00.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008.

 

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico ACCU 1

 

                                    fr.                            100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie

                                    fr.                           200.-          totale