Incarto n.
10.2008.7

DA 4336/2007

Bellinzona

19 agosto 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

 

prevenuto colpevole di         falsità in certificati,

                                        per avere, al fine di migliorare la situazione di sua figlia, fatto contraffare da terzi una carta d'identità jugoslava rilasciata a nome di __________, facendovi applicare la sua fotografia;

 

                                        fatti avvenuti a __________ (__________), __________ e __________, il 14 agosto 2007;

 

                                        reato previsto dall’art. 252 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 dicembre 2007 n. 4336/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 900.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Ordina la confisca della carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata dalla Polizia del Cantone Ticino il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2007 dell’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 19 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito. In primo luogo rileva come la competenza del giudice svizzero non sia data, essendo il reato stato commesso all’estero. Inoltre pure la data indicata nel decreto non corrisponde a quella in cui il documento sarebbe stato contraffatto. Manca infine il presupposto del dolo: l’imputato non era consapevole, e nemmeno avrebbe potuto esserlo, della falsità della carta d’identità. Egli ha ordinato un documento vero e non può essergli addebitato il fatto che gliene sia stato spedito uno falso;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Deve essere ordinata la confisca e la distruzione della carta di identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestratagli dalla Polizia il 23 ottobre 2007?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli 252 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di falsità in certificati, art. 252 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4336/2007 del 10 dicembre 2007;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione della carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata dalla Polizia il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Divisione della giustizia, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      370.00       totale