Incarto n.
10.2008.84

DA 3268/2007

Bellinzona

9 settembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

 

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di 1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.74 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato (alcolemia:  1.97 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

                                 2.    ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                        per aver ripetutamente condotto la vettura surriferita malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida indiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.03.2006                   per un periodo indeterminato;

 

                                        fatti avvenuti a __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

 

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr; in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 ottobre 2002 n. 3268/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 20.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2008;

 

indetto                               il pubblico dibattimento in data 9 settembre, al quale è comparso il solo difensore avv. DI 1: il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

                                   

dato atto                            che, benché regolarmente citato in via edittale (FU n. __________ del __________), l’accusato non è comparso;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale non contestando in sé le accuse, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale alla precedente condanna;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     guida in stato di inattitudine, per avere, a __________, condotto l'autovettura Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.74 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato (alcolemia:  1.97 grammi per mille);

 

                              1.2.     ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente, a __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti, condotto la vettura surriferita malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida indiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.03.2006 per un periodo indeterminato;

                                   

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 20 marzo 2006?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

visti                                   gli art. 43 cpv. 1 e 2, 46 CP; 91 cpv.1, 95 cifra 2 LCStr; 45 cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2,, come segue agli altri quesiti,

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3268/2007 del 8 ottobre 2007;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 in rel. con art. 43 cpv. 1 e 2 CP),

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 4'500.-- (quattromilacinquecento);

                                             1.1.      la pena è da espiare limitatamente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere, pari a fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta), da dedursi eventuali pagamenti frattanto intervenuti;

1.1.1.    l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

1.2.      per la rimanenza l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 450.-- per complessivi fr. 700.-- (settecento);

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

                                   

Intimazione a:

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80729 e 80884),

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

                                   

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                         fr.                     2'250.--         pena pecuniaria

                                        fr.                           -.--         multa

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       450.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    2'950.--         totale