Incarto n.
10.2008.92

DA 369/2008

Bellinzona

10 marzo 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;

 

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

 

reati previsti                        dagli art. 90, 91a cpv. 1 e 92 cpv.1 cifra 1 LCStr;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 369/2008 di data 28 gennaio 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                         1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                         2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

                                         3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 26 febbraio 2008 dall'accusato;

 

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

 

                                       che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 28 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

 

                                       che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 29 gennaio 2008 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7 febbraio 2008 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 12 febbraio 2008 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

 

                                       che per costante giurisprudenza  la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

 

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 7 febbraio 2008, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 febbraio seguente;

 

                                       che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 26 febbraio 2008 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

 

                                       che nulla muta al riguardo la motivazione addotta dall’accusato (cfr. act 9), né si rende necessario dar seguito alla richiesta del GIAR pervenuta in data 4 marzo 2008 (INC.2008.9901);

 

                                       che di conseguenza l'opposizione 28 febbraio 2008 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                      

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:                       contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.