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Incarto
n. DA 1215/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, a __________ e __________, a far tempo dal __________ 2003, contravvenuto ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente, sotto comminatoria della pena prevista all’art. 292 CPS, e meglio,
per non avere ottemperato all’ordine impartitogli con decreto del __________ dal Pretore di __________ di eseguire nella casa di abitazione (mappale __________ RFD __________) i lavori necessari a ripristinare l’abitabilità, rispettivamente di mettere a disposizione della moglie e della figlia un alloggio adeguato entro il __________ 2003 per la durata dei lavori di ripristino della suddetta abitazione, ritenuto che, in assenza di altre soluzioni, egli avrebbe comunque potuto ottemperare all’ordine mettendo a disposizione di moglie e figlia l’appartamento da lui occupato a __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 217 cpv. 1 e 292 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 aprile 2004 n. 1215/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 (per sé e per sua figlia A.) dell'importo di fr. 7'700.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2004;
richiamata la sentenza di questa Pretura del 27 giugno 2006 (inc. 10.2004.140);
vista la sentenza 3 novembre 2008 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, tramite la quale l’accusato è stato prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento ed è stato annullato il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Pretura il 27 settembre 2006 (inc. 10.2004.140);
ritenuto quindi che oggetto del presente dibattimento è pertanto unicamente la commisurazione della pena per quanto attiene al reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità, di cui al decreto d’accusa n. 1215/2004 ,
indetto il dibattimento in data 20 maggio 2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatore di parte civile, che chiede conferma delle richieste di parte civile già riconosciute in prima sede;
sentito il difensore, il quale chiede la condanna ad una multa in ogni caso inferiore a fr. 100.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Quale deve essere la pena da comminare all’accusato per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità, per i fatti descritti nel decreta d’accusa a suo carico?
2. Chi paga gli oneri processuali di prima sede?
3. Chi paga gli oneri processuali di questa sede?
4. Se vanno confermate le pretese di parte civile, già accolte in prima sede, rispettivamente se va confermato il rinvio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 2 del decreto di accusa n. 1215/2004 del 8 aprile 2004;
condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--, compresi quelli dell’odierno dibattimento.
Carica allo Stato complessivi fr. 700.-- per tasse e spese di primo giudizio;
non assegna ripetibili;
rinvia la parte civile al competente foro per eventuali pretese di natura civile.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella;
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 400.-- totale
a carico dello Stato
fr. 700.-- per tasse e spese di primo giudizio;