Incarto n.
10.2009.126

DA 866/2009

Bellinzona

26 gennaio 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di        ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi;

 

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LStup;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-.

     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di fr.1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 febbraio 2009;

 

indetto                               il dibattimento in data 26 gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato e i suoi difensori, avv. e __________; il Procuratore pubblico con lettera 15 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

ribadita                              dalla difesa la richiesta di procedere alle audizioni testimoniali di __________ e __________;

 

sospeso                            il dibattimento per permettere, in accoglimento della domanda, di notificare le citazioni ai due testi;

 

ripreso                               il dibattimento il giorno 28 gennaio 2010, presenti l’accusato e, in luogo dell’avv. DI 1, la lic. iur. __________;

 

sentiti                               i testimoni __________ e __________;

 

                                        il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, protestando ripetibili;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.    Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

 

                                 5.    A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                  gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                      negativamente al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti;

 

proscioglie                      dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di ripetibili;

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                   a carico dello Stato:

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         70.--         testi                                                                   

                                        fr.                      270.--         totale