Incarto n.
10.2009.132

DA 507/2009

Bellinzona

10 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Tiziana Brignoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a __________ in data 4 maggio 2008, sferrato un pugno al volto a CIVI 1, provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 5 maggio 2008 del dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

 

                                        2.  coazione,

                                             per avere, a __________ in data 4 maggio 2008, strattonandola, intenzionalmente intralciato la liberà di agire di CIVI 1 costringendola a sedersi sul sedile anteriore della vettura Fiat Tipo targata __________, allontanandosi dopo aver chiuso a chiave il mezzo di trasporto;

 

                                        3.  guida in stato di inattitudine,

                                             per avere, a __________, la notte 4/5 maggio 2008, circolato al volante della vettura Fiat Tipo targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 2.01/massima 2.26 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli artt. 123 cifra 2 cpv. 4, 181 CPS, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 2 CPS, 26, 31 cpv. 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 febbraio 2009 n. 507/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote da fr. 40.-- (quaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 4 dicembre 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 febbraio 2009 dall’accusata e dalla parte civile;

 

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione della parte civile;

 

sentito                               l'accusato, il quale si dichiara dispiaciuto e spiega come è riuscito a superare il brutto momento che lo aveva portato a commettere i reati grazie all’aiuto della compagna e del suo medico psichiatra. Si dichiara disponibile ad effettuare un lavoro di pubblica utilità;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici,

                                         1.2.  Coazione,

                                        1.3.  Guida in stato di inattitudine,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 dicembre 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 123 cifra 2 cpv. 4, 181 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 4 CPS,

                                        2.  coazione, art. 181 CPS,

                                        3.  guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 507/2009 del 2 febbraio 2009;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 470.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 dicembre 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento  e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       270.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      470.00       totale