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Incarto
n. DA 810/2009 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difesa da: DI 1
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prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;
per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino italiano __________ non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;
fatti avvenuti dal 26.05.2008 al 25.07.2008 a __________;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 810/2009 di data 23 febbraio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 aprile 2009;
preso atto che con lettera 23 marzo 2009 il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;
che giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’allegato I all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP), fatte salve le disposizioni del periodo transitorio, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente in conformità delle regole previste dall’allegato stesso;
che in altre parole queste persone, trascorso il periodo transitorio, hanno un diritto generale al soggiorno e all’esercizio di un’attività economica e quindi un diritto all’ottenimento dei relativi permessi;
che nei loro confronti il rilascio del permesso non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo (cfr. DTF 134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli, Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);
che in definitiva per questa categoria di cittadini il soggiorno e l’esercizio dell’attività lucrativa, a titolo indipendente e non, sono leciti anche senza il possesso del permesso;
che il periodo transitorio per i cittadini CE 17-AELS, fra i quali sono da annoverare gli italiani, si è concluso il 31 maggio 2007;
che dal 1° giugno 2007 fra l’Italia e la Svizzera vige quindi la libera circolazione totale della persone con l’applicazione dei diritti citati sopra;
che per questo motivo l’attività lavorativa di __________ fra il 26 maggio 2008 e il 25 luglio 2008 non poteva essere illecita;
che di conseguenza non si può rimproverare all’accusata di avere impiegato una persona non autorizzata a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (cfr. DTF 134 IV 57 in particolare pag. 59 in alto);
che ACCU 1 deve pertanto essere prosciolta dal relativo addebito;
che, vista la rinuncia del Procuratore pubblico a presentarsi in aula, la decisione, favorevole all’imputata, può essere presa, per una questione di economia processuale, senza procedere al dibattimento;
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 819/2009 del 23 febbraio 2009.
prescinde dal prelevare oneri di giudizio.
avverte le parti che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria: