Incarto n.
10.2009.133

DA 810/2009

Bellinzona

24 marzo 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 ACCU 1         

difesa da:   DI 1  

 

 

prevenuta colpevole di         impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

                                        per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino italiano __________ non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;

 

fatti avvenuti                       dal 26.05.2008 al 25.07.2008 a __________;

 

reato previsto                     dall'art. 117 cpv. 1 LStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 810/2009 di data 23 febbraio 2009 del   AINQ 1  che propone la condanna dell'accusata:

 

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'000.-.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-  e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 30 aprile 2009;

 

preso atto                          che con lettera 23 marzo 2009 il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;

 

                                        che giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’allegato I all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP), fatte salve le disposizioni del periodo transitorio, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente in conformità delle regole previste dall’allegato stesso;

 

                                        che in altre parole queste persone, trascorso il periodo transitorio, hanno un diritto generale al soggiorno e all’esercizio di un’attività economica e quindi un diritto all’ottenimento dei relativi permessi;

 

                                        che nei loro confronti il rilascio del permesso non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo (cfr. DTF 134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli, Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);

 

                                        che in definitiva per questa categoria di cittadini il soggiorno e l’esercizio dell’attività lucrativa, a titolo indipendente e non, sono leciti anche senza il possesso del permesso;

 

                                        che il periodo transitorio per i cittadini CE 17-AELS, fra i quali sono da annoverare gli italiani, si è concluso il 31 maggio 2007;

 

                                        che dal 1° giugno 2007 fra l’Italia e la Svizzera vige quindi la libera circolazione totale della persone con l’applicazione dei diritti citati sopra;

 

                                        che per questo motivo l’attività lavorativa di __________ fra il 26 maggio 2008 e il 25 luglio 2008 non poteva essere illecita;

 

                                        che di conseguenza non si può rimproverare all’accusata di avere impiegato una persona non autorizzata a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (cfr. DTF 134 IV 57 in particolare pag. 59 in alto);

 

                                        che ACCU 1 deve pertanto essere prosciolta dal relativo addebito;

 

                                        che, vista la rinuncia del Procuratore pubblico a presentarsi in aula, la decisione, favorevole all’imputata, può essere presa, per una questione di economia processuale, senza procedere al dibattimento;

 

 

visti                                   gli art. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 819/2009 del 23 febbraio 2009.

 

 

prescinde                         dal prelevare oneri di giudizio.

 

 

avverte                             le parti che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

 

 

Intimazione a:

    

  

    

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il presidente:                                                                                 La segretaria: