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Incarto
n. DA 837/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1
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prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso;
fatti avvenuti a __________ dal __________ al __________;
reato previsto dall’art. 117 cpv. 1 LStr;
perseguita con decreto d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 837/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’000.-;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 4 marzo 2009;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2009, al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 27 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, a __________ dal __________ al __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr);
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.- testi
fr. 300.-- totale