Incarto n.
10.2009.140

 

Bellinzona

14 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla vLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, ad __________ il __________ 2006, aiutato l’entrata illegale di __________ nonché per averne aiutato il soggiorno illegale, a __________ nel periodo __________/__________, malgrado fosse a conoscenza del fatto che la stessa doveva attendere all’estero la decisione del Consiglio di Stato al suo ricorso contro la decisione di rifiuto di un permesso di studio;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

 

                                        reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 vLDDS, richiamato l’art. 42 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 febbraio 2009 n. 675/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 2'250.-, (duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 150.- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 400.-, (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 marzo 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento in data 14 settembre 2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il di lui difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento con giudizio sulle ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF concernente al dimora e il domicilio degli stranieri o della LStr per i fatti di cui al decreto d’accusa del 16 febbraio 2009?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova e in caso di eventuale condanna va comminata anche una multa?

 

                                 4.     In caso di proscioglimento, devono essere riconosciute ripetibili all’accusato?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, gli artt. 116 LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dal reato di infrazione alla vLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 675/2009 del 16 febbraio 2009;

 

carica                               tasse e spese allo Stato;

 

assegna                           alla difesa fr. 400.-- a titolo di ripetibili;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                          

                                        fr.                      300.00       totale