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Incarto
n. DA 1012/2009 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura ornata targata __________ alla velocità di 82 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo 2009 n. 1012/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, acquisita agli atti la necessaria documentazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. In data __________ ACCU 1 è stato fermato dalla Polizia cantonale in territorio di (via __________), siccome circolava ad una velocità di 85 km/h laddove il vigente limite era di 50 km/h. L’eccesso veniva costatato mediante sistema cinemometrico laser Jenoptik Laveg n. __________ (v. rapporto di costatazione, doc. 1).
Interrogato il giorno medesimo, il ricorrente dichiarava di sapere quale fosse il limite posto su quel tratto stradale, di non essersi reso conto di procedere ad una velocità eccessiva e di avere l’impressione che l’apparecchio di rilievo velocità utilizzato fosse malfunzionante (verb. interrogatorio ACCU 1 del __________). Come si vedrà oltre, questa prima versione dei fatti è stata in seguito modificata.
2. Giusta l’art. 90 cifra 2 LCS, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. A differenza di quella punita al capoverso 1, quella del capoverso 2 è un’infrazione grave, che, dal profilo oggettivo, presuppone la riunione di due elementi cumulativi: la violazione di una regola fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo.
Dal profilo soggettivo, risulta pacifica l’applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCS, secondo cui, salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile e, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena. L’infrazione alla LCS è dunque punibile sia se commessa con intenzionalità, sia se perpetrata negligentemente (v. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 19 e segg.).
3. Tornando al caso che ci occupa ed alla puntuale analisi delle condizioni della fattispecie.
In merito al primo elemento oggettivo, va anzitutto rilevato che la violazione grave delle norme della circolazione è senz’altro ravvisabile, alla luce della consolidata giurisprudenza del Tribunale federale che ritiene come fondamentali le regole in materia di velocità (una fra tutte: DTF 123 II 37).
Nella valutazione della seconda condizione oggettiva, ci si può spingere ben oltre, nel senso che con un eccesso di velocità pari a 35 km/h, in un tratto di strada in cui il limite è stabilito a 50 km/h, un serio pericolo è indiscutibilmente venuto a crearsi. Questo in considerazione della messa in pericolo astratta (pericolo teorico derivante da un comportamento che, sulla base dell’esperienza della vita, va ritenuto potenzionalmente lesivo) degli altri utenti della strada e, soprattutto, della teoria elaborata dalla nostra Alta Corte, la quale, ancorché puramente schematica, in caso di limitazioni della velocità di tipo non provvisorio e permanente, è ormai generalmente riconosciuta e prevede che al di là di un certo limite, ogni eccesso di velocità adempie alle condizioni oggettive e soggettive dell’art. 90 cifra 2 LCS, indipendentemente delle circostanze del caso di specie (Jeanneret, op. cit., loc. cit., n. 48). I limiti per riconoscere il delitto sono quindi i seguenti:
- 25 km/h all’interno delle località,
- 30km/h all’esterno delle località,
- 30 km/h sulle semiautostrade con carreggiate non separate,
- 35 km/h sulle autostrade o semiautostrade con carreggiate separate.
In conclusione si rileva dunque che colui che supera di più di 25 km/h la velocità massima generale di 50 km/h autorizzata nelle località commette un'infrazione grave alle norme della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete (Mizel, Pour une redéfinition du cas grave en matière d'excès de vitesse, in SJZ 100, 2004, p. 249 ss., 253; sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 2003, 6A.37/2003).
Alla luce di quanto precede, ricordato che a ACCU 1 viene rimproverato un superamento di ben 32 km/h (del limite generale di 50 km/h), che lo stesso non stava circolando su di un’autostrada o semiautostrada con carreggiate separate, la violazione della norma menzionata nel decreto d’accusa deve indiscutibilmente essere rilevata. Superflua diventa dunque ogni ulteriore valutazione di tipo soggettivo,
4. Posta la prima premessa riguardante la violazione della legislazione stradale, va rilevato che nel corso del dibattimento il ricorrente non ha più contestato il corretto cerzionamento della velocità effettuato il __________ a __________ dall’apparecchio radar utilizzato dagli agenti. Nel corso del dibattimento, egli ha precisato di non avere nulla da ridire appropositi della velocità rimproveratagli (“Non contesto la velocità”, verb. dibattimento __________, pag. 2), mettendo tuttavia fermamente in discussione la validità della segnaletica posta su quel tratto di strada, così come l’errata pubblicazione avvenuta in data 25 luglio 2008 sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino delle prescrizioni di limitazione (FUCT 60/2008, pag. 5682).
5. Per l’art. 3 LCS, i Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade (cpv. 1 ab inizio). La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente (cpv. 2 ab inizio). Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale (cpv. 3). L’autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCS) che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSS).
In deroga al capoverso 1, il capoverso 3 dell’art. 107 OSS prevede tuttavia che per collocare le demarcazioni e i segnali seguenti non sono necessarie né decisioni né pubblicazioni:
a. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1);
b. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11);
c. «Altezza massima» (2.19);
d. «Velocità massima» (2.30) che indica la limitazione generale di velocità sulle semiautostrade;
e. «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1);
f. «Fermata al posto di dogana» (2.51);
g. «Polizia» (2.52);
h. «Strada principale» (3.03);
i. «Autostrada» (4.01);
k. «Semiautostrada» (4.03);
l. ...
m. segnali luminosi;
n. segnali non menzionati al capoverso 1;
o. «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell’allegato 2 lettera C dell’ordinanza del 6 giugno 1983 concernente le strade di grande transito.
Nel caso di specie, è dunque necessario osservare che l’eventuale errata pubblicazione della limitazione della velocità a 50 km/h non avrebbe, in ogni caso, comportato la nullità della segnaletica, siccome per collocare validamente un cartello di tale portata non sono necessarie né decisioni, né pubblicazioni. Considerato inoltre che, per incontestata giurisprudenza, l’automobilista è sempre tenuto ad interessarsi attivamente al regime in vigore sulle strade che percorre, a maggior ragione se vi trasita soventemente, bisogna forzatamente concludere che ACCU 1 poteva e doveva sapere del limite in quanto abita e lavora nelle vicinanze. La tesi fatta valere dall’accusato non verte comunque su questo aspetto. Egli infatti sapeva che in quel luogo era stato prefissato un limite di 50 km/h, ma aveva interpretato questo regime come verrà in seguito spiegato. A suo dire la sua interpretazione porterebbe a concludere che, nella sua qualità di orticoltore, avrebbe potuto circolare a 80 km/h.
6. Sulla tipologia dei segnali collocati sul luogo dei fatti, va precisato quanto segue.
In merito alla segnaletica, l’art. 2 OSS ne regolamenta la validità per gli utenti della strada, precisando che i segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un’altra soluzione (cpv. 1). I segnali di prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero su fondo bianco (art. 16 cpv. 1 ab initio OSS). Le eccezioni alle prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio permesso», «Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su una tavola complementare. A proposito di queste ultime, le informazioni di dettaglio concernenti un segnale figurano su una tavola complementare di forma rettangolare (art. 63 cpv. 1 ab inizio OSS). Le indicazioni su una tavola o un cartello complementare sono imperative come i segnali (art. 63 cpv. 3 OSS).
Nel caso concreto, l’autorità ha collocato su di un unico cartellone di forma rettangolare ed a sfondo bianco i due segnali di prescrizione “divieto di circolazione per autocarri” e “larghezza massima” ed un’eccezione agli stessi indicata con la tavola complementare “Servizio agricolo escluso”; corretta l’interpretazione secondo la quale dalle due indicazioni limitative era esclusa la particolare categoria del servizio agricolo. Sul medesimo palo di sostegno, ma al di sopra e separatamente rispetto alla tavola bianca appena descritta, è stato posto il segnale circolare “Limite generale 50 km/h” (v. schizzo allestito al dibattimento sulla base di una fotografia scattata con un apparecchio digitale dall’accusato).
7. Pur riconoscendo che la decisione di riunire su di un unico supporto ben quattro diverse indicazioni non è – probabilmente – la migliore delle varianti fra le quali l’autorità avrebbe potuto optare, la validità del limite generale e la sua applicabilità a tutti gli utenti della strada non è tuttavia discutibile: al conducente si richiede di interpretare in buona fede e con coerenza la cartellonistica stradale ed in quest’ordine di idee, la tesi fatta valere dall’accusato non è fondatamente sostenibile. Egli ha infatti affermato che, dalle indicazioni esposte, il servizio agricolo era da escludersi anche dal limite i velocità, costituendo i tre segnali e la tavola complementare un'unica disposizione e dovendosi leggere le indicazioni scritte dall’alto verso il basso. In questo senso l’eccezione del servizio agricolo era applicabile a tutti e tre i cartelli che precedeva, limite di velocità compreso. Dando per buona una simile interpretazione, si giungerebbe alla conclusione che l’autorità intendeva, in quel tratto di strada, creare una carreggiata a due velocità, con un limite massimo di 80 km/h per i veicoli agricoli (compresi gli autocarri agricoli ed i mezzi dalla larghezza superiore a 2 metri) e di 50 km/h per il resto dell’utenza. Di meridiana evidenza l’improponibilità di un simile principio, ribadito inoltre che i cartelli installati erano due ed andavano letti separatamente: un primo regolante il limite di velocità ed un secondo, distaccato e su tavola rettangolare, riferito a larghezza massima, divieto di autocarri ed eccezione per il servizio agricolo.
Va poi ricordato che i più elementari principi validi in ambito di sicurezza stradale, impongono a chi posa la segnaletica di evitare che su una carreggiata con traffico inverso si possa transitare a velocità differenti a dipendenza del tipo di veicolo utilizzato e ciò ,a llo scopo di evitare pericolosi sorpassi. Ammettere la tesi proposta dall’accusato significherebbe autorizzare ai veicoli agricoli (per definizione più lenti) di transitare più velocemente rispetto ai veicoli ordinari, ciò che è di meridiana evidenza oggettivamente improvvido.
8. Giusta
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua
vita. Nella scelta della pena e nella sua
quantificazione, il giudice gode di un
ampio margine di apprezzamento
(Wiprächtiger, in Marcel
Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16):
egli deve valutare le singole circostanze del
caso concreto alla luce degli atti e
delle risultanze dibattimentali, prendendo
quindi in globale considerazione tutto
quanto emerso. Il giudice deve così
giungere - pur ovviamente entro precisi
limiti - a prescrivere la pena in una
certa entità, sulla base dei fatti
oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie
sensazioni soggettive.
Per i reati connessi al superamento della velocità, la pena è dettata da una rigida giurisprudenza, che, nel caso di specie - nonostante ACCU 1 si sia dimostrato una persona responsabile e degna di fiducia - non può discostarsi dalla proposta avanzata dal Procuratore pubblico. In ragione del fatto che l’accusato non ha precedenti, il periodo di prova può tuttavia essere ridotto al mimino legale.
Visti gli artt. 3, 90 cifra 2 LCS; 2, 3, 16, 63, 107 OSS; 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1012/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 300.00 (trecento), per un totale di fr. 3'000.00 (tremila);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 700.00 (settecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1400.00 totale