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Incarto
n. DA 1003/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Natalie Cadlini in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1)
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prevenuto colpevole di cattiva gestione
per avere, a __________, nel periodo tra il 1997 ed il 2001, agendo in qualità di azionista nonché amministratore unico rispettivamente membro del consiglio di amministrazione della __________, __________, a causa di una cattiva gestione, in particolare di un’insufficiente dotazione di capitale, cagionato o aggravato l’eccessivo indebitamento della __________, ritenuto che la società è stata dichiarata in fallimento con decreto pretorile del __________2001 e meglio per avereomesso di dotare la __________ (già __________) di sufficiente capitale, società senza attivi di cui aveva acquistato da __________ il pacchetto azionario per l’importo di circa CHF 1'000.-, procedendo successivamente con rogito __________ 1997 al cambio della ragione sociale ed all’aumento di capitale da CHF 50'000.- a CHF 100'000.-, senza ricostituire il capitale sociale né procedere alla prevista ulteriore liberazione del capitale da lui sottoscritto, aggravando in tal modo l’eccessivo indebitamento della società rispettivamente aggravando la situazione di quest’ultima conoscendone l’insolvenza;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 165 cifra 1 CP, richiamato l’art. 48 litt. e per il lungo tempo trascorso;
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 1003/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 80.00 (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 agosto 2010, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, che ha chiesto il proscioglimento dal reato del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di cattiva gestione?
2. In caso di risposta affermativa al quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 165 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di cattiva gestione, art. 165 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1003/2009 del 3 marzo 2009;
carica allo Stato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.00;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.00 tassa e spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 540.00 totale