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Incarto
n. DA 1066/2009 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, il 25 luglio __________, a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon taglian da merda”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 marzo 2009 n. 1066/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
2. Si rinvia la parte civile CIVI
1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________ , ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 marzo 2009;
indetto il dibattimento in data 4 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti 1. È l’accusato autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei confronti dell’accusato? In caso negativo, deve essere prolungato, e di quanto, il periodo di prova?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Il bene giuridico protetto dalla norma appena citata è l’“onore” e meglio il diritto di ogni persona di non essere considerata come una persona da disprezzare; si tratta del cosiddetto sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire quello di essere (e di rappresentare per gli altri) una persona meritevole di rispetto e che si comporta come impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, pag. 541 e seg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente e il dolo deve riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato. Quello eventuale è sufficiente. Ciò significa che l’autore deve essere cosciente del fatto che le sue affermazioni possono mettere in dubbio la buona reputazione della vittima. Oltre a questo l’autore deve possedere la volontà di diffamare la persona in questione.
2. Nella fattispecie l’adempimento sia dell’aspetto soggettivo sia di quello oggettivo sono lapalissiani: l’accusato, peraltro recidivo anche nell’ambito di delitti contro l’onore, ha volontariamente ingiuriato la parte civile per il solo motivo che è di origine italiana e lo ha fatto utilizzando epiteti di indubbia connotazione offensiva come “bastard d’un talian” (v. teste __________), “lozzon d’un badola”, “farabutto” e “lozzon talian da merda” (v. teste __________).
L’intento dell’accusato era sicuramente quello di offendere la parte civile in quanto, come da lui spiegato al dibattimento, occorre distinguere gli stranieri dagli svizzeri e gli stranieri divenuti svizzeri lo sono solo “sulla carta”. Per questo motivo l’accusato ha inteso fare apparire CIVI 1 come una persona sporca (“lozzon”), definendolo per di più “badola”, inteso come perditempo e fannulone, oltre che “farabutto”, ovvero mascalzone e persona senza scrupoli.
3. Non occorre quindi spendere ulteriori parole per concludere che nel caso concreto i presupposti del reato di ingiuria sono perfettamente adempiuti; l’accusato ha agito con dolo diretto. Non può infatti minimamente essere ritenuta credibile la versione addotta dall’accusato, secondo cui egli si sarebbe limitato a definire in quattro occasioni la parte “talian”. Due testi hanno clamorosamente smentito questa tesi e l’atteggiamento assunto oggi dall’accusato induce a credere con un massimo grado di verosimiglianza che egli non si sia limitato a ricordare alla parte civile la sua provenienza, ma abbia rincarato la dose, esternando anche apprezzamenti e parole pesanti che ben descrivono il suo sentimento nei confronti delle persone che non sono di origine svizzera.
Mal si comprenderebbe poi per quale motivo, anche se si volesse credere all’accusato, quest’ultimo avrebbe dovuto precisare alla parte civile la sua origine, nel contesto di Festa nazionale del 1. agosto in cui si sono svolti i fatti, se non per offenderla.
4. Nemmeno al dibattimento l’accusato ha mostrato il minimo rimorso per quanto fatto. Anzi, ha ancora giustificato il suo agire, asserendo che la giustizia favorisce gli stranieri, ritenuto che a lui, diversamente da quanto accade “agli slavi”, non è stato concesso un avvocato d’ufficio.
Il comportamento dell’accusato deve anche per questo motivo essere considerato inaccettabile. Detta circostanza impedisce di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, che dovrà pagare, benché abbia dichiarato di non essere intenzionato a farlo.
5. Invano sono stati cercati elementi a favore dell’accusato, per un’eventuale riduzione della pena. Egli ha agito d’impulso e senza essere stato provocato. La vittima (al dibattimento ancora visibilmente offesa) si trovava infatti in quel luogo unicamente per lavorare, in quanto sponsor della manifestazione. Nemmeno la sua situazione finanziaria o lavorativa permette di giungere ad una prognosi positiva, ritenuto che ACCU 1 non ha né voluto né saputo addurre nessuna giustificazione in merito al suo comportamento se non quelle inaccettabili sopra evidenziate. La pena proposta dal Procuratore va dunque confermata integralmente; del resto nemmeno dall’esame della situazione economica dell’accusato emerge qualcosa di positivo, infatti ACCU 1 ha numerosi attestati di carenza beni e procedure esecutive in corso ed ha per di più precedenti penali.
Visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1066/2009 del 4 marzo 2009.
Condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________ , ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istr
uzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- pena pecuniaria
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 900.-- totale