Incarto n.
10.2009.160

DA 943/2009

Bellinzona

26 novembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1  ,

difeso da: DI 1 ,

 

prevenuto colpevole di         denuncia mendace,

                                        per avere, in data 16 maggio 2008, a __________, presso il posto di Polizia cantonale, denunciato all’autorità come colpevole di falsità in documento CIVI 1, sapendo che quest’ultimo era innocente, e ciò al fine di provocare contro di lui un procedimento penale,

                                        e meglio, per aver denunciato la falsificazione della propria sigla su 4 domande di costruzione relative alla PPP __________ RFD __________ consegnate all’Ufficio tecnico, indicando quale probabile autore della falsificazione l’architetto che ha presentato il progetto, CIVI 1, ben sapendo che il fatto non era avvenuto e che le firme non erano state falsificate, così come risulta dal rapporto di accertamento tecnico fatto esperire, concludente che “a giudizio della sottoscritta (n.d.r. del perito) l’unica ipotesi sostenibile è che le quattro sigle “__________” sono state realizzate dal signor”;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 303 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cpv. 1 e 4 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 marzo 2009 n. 943/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 20.-- (venti) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS.

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2009 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 26 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile ed all’audizione del teste;

 

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto ha mai avuto l’intenzione di denunciare il signor CIVI 1, ma è stato l’agente interrogante ad avanzare il nome di quest’ultimo. Inoltre il rapporto di accertamento tecnico della signora __________ non può essere considerata una perizia. In conclusione mancano i requisiti oggettivi per la condanna, così come quelli soggettivi, non avendo mai avuto l’intenzione di avviare un procedimento penale proprio nei confronti di CIVI 1 ;

 

sentita                               in replica la parte civile, la quale ritiene scandaloso che la difesa accusai la polizia di aver imboccato il suo cliente;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale respinge le asserzioni della parte civile e ribadisce le proprie allegazioni e domande;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 41, 303 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        denuncia mendace, art. 303 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 943/2009 del 2 marzo 2009;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1’000.-- (mille);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       teste                     

                                        fr.                      440.00       totale