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Incarto
n. 1249/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre,
per aver concesso la guida della vettura Mitsubishi targata __________ di proprietà di suo padre, all’amico __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che inoltre era in stato di ebrietà;
fatti avvenuti a __________ il 6 dicembre 2008;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1249/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come i suoi atti non configurino il reato ipotizzato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di concessa guida ad una persona senza licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
concessa guida ad una persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 249/2009 del 16 marzo 2009;
assegna al signor ACCU 1 fr. 750.-- titolo di ripetibili a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 10.00 teste
fr. 810.00 totale