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Incarto
n. DA 1076/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 132 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 20 dicembre 2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1076/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 350.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10’500.--;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'100.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti ma espone le circostanze, molto gravi, che hanno indotto il suo assistito a superare i limiti consentiti, chiede pertanto che trovi applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS e, in via subordinata, l’art. 18 cpv. 1 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Può qui trovare applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS o, in via sussidiaria, l’art. 18 cpv. 1 CPS?
3. Quale deve essere l’eventuale pena?
4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 18, 47 e 48 CPS, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2, 100 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
avendo preso atto che le circostanze nelle quali è stato commesso il reato sono eccezionali al punto tale da ridurre sensibilmente la colpa dell’accusato, pur non arrivando ad intaccare la gravità oggettiva dei fatti. In effetti dolorosissimi eventi familiari avvenuti qualche tempo prima, combinati con la situazione d’urgenza venutasi a creare il giorno dell’infrazione, hanno portato comprensibilmente il prevenuto a reagire in preda a forte angustia;
avendo inoltre, a titolo abbondanziale, constatato che nella fattispecie sarebbero verosimilmente pure dati gli estremi di uno stato di necessità putativo, che, seppur fondato su errore oggettivamente evitabile, porterebbe ad un’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 CPS. La questione non necessita qui di essere approfondita, per cui può essere lasciata aperta;
che l’eccezionalità ed unicità del contesto nel quale sono avvenuti i fatti impone una massiccia riduzione della pena proposta;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1076/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), per un totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1’100.-- (millecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1100.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 1470.00 totale