Incarto n.
10.2009.181

DA 1300/2009

Bellinzona

20 luglio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla caccia,

                                        per avere, il __________, a __________, per negligenza, senza autorizzazione, dopo aver liberato i propri cani (2) in territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre;

 

                                        fatti avvenuti a __________ __________;

 

                                        reato previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1300/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.-- (milleseicento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 160.-- (centosessanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

ed inoltre                    4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2009, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, oltre alla parte lesa (LESA 1), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette il reato compiuto per negliegenza;

 

sentito                               il difensore, il quale pone in evidenza come il decreto d’accusa contenga un’incongruenza, e meglio disponga che un reato per negligenza (contravvenzione), venga punito con la pena prevista per un reato commesso intenzionalmente (delitto). Il delitto non sussiste ed il proprio patrocinato fa punito per aver commesso una contravvenzione (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP). Egli chiede in conclusione che gli atti non vengano rinviati alla Divisione dell’ambiente, ma che sia il giudice a pronunciarsi sulla pena (multa di fr. 150.00-200.00). Per aver dovuto subire il processo, la difesa chiede pure il riconoscimento di un’indennità per ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     È l’accusato autore colpevole, per negligenza, di infrazione alla LCP per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la multa?

 

                                 3.     Chi sopporta gli oneri processuali e se devono essere riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli artt. 17 cpv. 2 LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sulla caccia, art. 17 cpv. 2 LCP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1300/2009 del 16 marzo 2009;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                         al pagamento della multa di fr. 200.00 (duecento);

                                        § in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

carica                               tasse e spese di giudizio allo Stato;

 

 

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

assegna                           alla difesa fr. 400.00 a titolo di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                                                                                                                                          

                                        fr.                      200.00       totale