Incarto n.
10.2009.193

DA 787/2009

Bellinzona

2 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di    1.  circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato;

                                   

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall'art.  95 cifra 2 LCStr;

 

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver circolato con la vettura suddetta alla velocità di  Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 787/2009 di data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

 

1.    Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,

     corrispondenti a complessivi fr. 3'300.-.

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

     sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

     fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione stradale

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 787/2009 del 23 febbraio 2009.

 

 

condanna                        ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

                                    fr.                            400.-          multa

                                    fr.                            100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie                 

                                    fr.                           600.-          totale