Incarto n.
10.2009.217

DA 1523/2009

Bellinzona

29 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________ e DI 2, __________)

 

prevenuto colpevole di    1.  vie di fatto,

                                        per avere, a __________, il __________, durante un alterco con la ex convivente LESA 1, colpendola con schiaffi in testa e con calci agli arti inferiori, indi sferrando alcuni pugni a LESA 2 che era intervenuto per porre fine alla baruffa, commesso vie di fatto contro i sopraccitati;

 

                                    2.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo __________, risultando aver preso contatto telefonico per quattro volte con lo spacciatore __________ e risultando positivo alla cocaina, alle benzodiazepine e al THC, all’analisi dell’urina eseguita il 05.11.2008, ripetutamente acquistato un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti;

                                   

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli artt. 19 a LS e 126 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1523/2009 di data 30 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

 

1.    Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di

     mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena dententiva di

     giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

     giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 aprile 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 29 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dai difensori DI 1 e DI 2, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, , il quale chiede il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena per il reato di vie di fatto;

                                        sentito poi il difensore DI 1, il quale chiede il proscioglimento per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  vie di fatto

                                        1.2.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.Sulla pena e sulle spese.

                                        2.1. se egli ha agito per legittima difesa.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di vie di fatto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1523/2009 del 30 marzo 2009.

 

 

manda                             ACCU 1

 

                                        esente da pena per il reato di vie di fatto.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

                                    fr.                            200.-          multa

                                    fr.                            200.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie

                                    fr.                           550.-          totale