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Incarto
n. DA 4765/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difesa da: Avv. DI 1,) |
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________, il __________ 2006, al fine di procacciarsi un indebito profitto, attestato nella domanda di rilascio del permesso di domicilio “C” contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito __________ quando in realtà questi a partire dal 31.12.2004 si era trasferito in Italia, segnatamente a Piacenza;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 4765/2008 di data 4 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 600.- (seicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 20.- (venti).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 13 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4765/2008 del 4 dicembre 2008.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'600.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 70.- testi
fr. 320.- totale