Incarto n.
10.2009.220

DA 1409/2009

Bellinzona

9 marzo 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________  e __________  e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con verbale d'udienza __________ della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 28'000.- per il periodo __________;

                                         fatti avvenuti ad nel periodo indicato;

                                         reato previsto dall'art. 217 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del  n. del AINQ 1 che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’700.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

2.     Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 28'000.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                 4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti il  da questo stesso Ministero Pubblico (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CPS).

5.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 6.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 aprile 2009;

 

indetto                               il dibattimento 9 marzo 2010, al quale sono comparsi:

-          l’accusato, ACCU 1

-          il suo curatore __________

-          i signori __________ e __________ per la  parte civile, CIVI 1

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

 

                                        l'accusat, il quale, attraverso il proprio curatore, chiede il proprio proscioglimento e, in caso di condanna, di effettuare del lavoro di pubblica utilità;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.    E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________  e __________  e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con verbale d'udienza __________ della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 28'000.- per il periodo?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. del;

 

revoca                             il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 24.11.2008;

 

condanna                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 CP),

 

                                        ACCU 1

 

                                      1.                                                                                     al lavoro di pubblica utilità di 280 (duecentottanta) ore da espiare;

 

                                        1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

 

                                    2.         al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 300.— (trecento);

                                               

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

respinge                          in ordine la pretesa di parte civile, dando atto che essa già vanta un credito esecutivo di fr. 28'000.— al 31 marzo 2009 nei confronti di ACCU 1

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

 

                                   

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale