Incarto n.
10.2009.222

1511/2009

Bellinzona

16 marzo 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da:

 

prevenuto colpevole di    1. truffa, ripetuta

                                        per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata;

 

2.    falsità in documenti, ripetuta

per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso, a scopo d’inganno, di un documento falso, in particolare, per avere, trasmesso alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate,

                                        

                                         fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1511/2009 del che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                    4. Ordina, ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate (art. 69 CP).

                                    5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 aprile 2009;

 

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore DI 1, mentre                                 il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

prospettati                         richiamato l’art. 250 cpv. 1 CPP, i reati di:

-          complicità in truffa per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, aiutato intenzionalmente in via di omissione terze persone, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da queste terze persone in seguito all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, aiutato ad ingannare con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata;

-          complicità in falsità di documenti, per avere a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, aiutato in via di omissione gli autori della truffa di cui al punto 1 a confezionare documenti falsi, sapendo o dovendo presumere che le firme apposte sulle ricevute erano false;

 

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     truffa, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata?

 

                              1.2.     falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso, a scopo d’inganno, di un documento falso, in particola-re, per avere, trasmesso alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate?

 

                                 2.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              2.1.     complicità in truffa?

                              2.2.     complicità in falsità in documenti?

 

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

 

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 5.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., come segue agli altri quesiti;

 

proscioglie                       ACCU 1 dalle accuse di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP);

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      200.--         totale