Incarto n.
10.2009.22

DA 4875/2008

Bellinzona

17 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difesa da: DI 1 a,

 

prevenuta colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________, in data 26 luglio 2008, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui che si è realizzato in concreto nel ferimento di due persone, in particolare, per aver circolato sulla strada privata della __________ in direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo poi negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra e cozzando conseguentemente contro una roccia, cagionando a LESA 1 (passeggero del sedile anteriore) e a LESA 2 (passeggero del sedile posteriore), lesioni semplici, attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

 

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4875/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’500.-- (millecinquecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 330.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento 17 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,

 

prospettata                        all’imputata, ai sensi dell’art. 250 CPP, la derubricazione del reato da quello di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, a quello di infrazione alle norme medesime ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione dei testi;

 

sentito                               il difensore, il quale, rilevando come l’incidente non sia imputabile all’accusata, postula, in via principale, l’assoluzione della propria assistita per non aver commesso il fatto e, in via subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più subordinata chiede la derubricazione del reato ad infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, sub. di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 LCStr; 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

rilevato                              che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

 

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere, a __________, in data 26 luglio 2008, circolato sulla strada privata della __________ in direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida andando a cozzare conseguentemente contro una roccia sulla sua sinistra. Fatti a seguito dei quali i passeggeri LESA 1 (__________) e LESA 2 hanno subito le lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;

 

 

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

carica                               allo Stato la tassa di giustizia rimanente di fr. 250.--;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

,

 

,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       420.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         80.00       testi                                                                   

                                        fr.                     1350.00       totale

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                      250.00       totale