Incarto n.
10.2009.230

10.2009.231

10.2009.237

 

DA 1509/2009

DA 1508/2009

DA 1507/2009

Bellinzona

10 novembre 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 studente

(difeso dalla DUF 1, Lugano)

 

ACCU 2

(difeso DI 3, Lugano)

 

ACCU 3 Pelloni 1

(difeso DI 1, Lugano)

 

 

ACCU 1prevenuto colpevole di                                                                                   aggressione,

                                        per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 2 e ACCU 3 e altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie, colpendo in particolare con un calcio uno dei due aggrediti, ai quali a seguito dell’aggressione subita sono state riscontrate lesioni attestate dal certificato medico agli atti e le fotografie;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 134 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1509/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

 

ACCU 2,

pevenuto colpevole di          aggressione,

                                        per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 3 e ACCU 1 e altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie, colpendo con dei pugni uno dei due aggrediti, ai quali a seguito dell’aggressione subita sono state riscontrate lesioni attestate dal certificato medico agli atti e le fotografie;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 134 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1508/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:

                                         1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'000.00 (seimila), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 100.00 (cento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

 

 

ACCU 3,

prevenuto colpevole di         aggressione,

                                        per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 1, ACCU 2 e altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie, colpendo con un pugno CIVI 2 al volto, il quale veniva quindi successivamente ancora colpito con pugni e calci da terzi, tanto che gli sono state riscontrate le lesioni di cui al certificato medico agli di data 2.07.2005;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 134 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1507/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'600.- (seimilaseicento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 110.- (centodieci).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 5 aprile 2009, 6 aprile 2009 e 14 aprile 2009 dagli accusati;

 

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2009, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, i difensori, le parti civili, il patrocinatore delle parti civili e il Procuratore pubblico;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura dei decreti di accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e sentiti i testi;

 

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa impugnati;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa impugnati, il rinvio della parte civile al foro civile con riconoscimento in questa sede del principio della responsabilità e la rifusione delle ripetibili tenuto conto delle note di onorario prodotte;

 

sentito                              il difensore di ACCU 2, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

 

sentito                               il difensore di ACCU 1, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito                               il difensore di ACCU 3, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

 

sentiti                                da ultimi gli accusati;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore di aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Se ACCU 2 è autore di aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                        2.1. Ha egli agito subordinatamente come complice.

 

                                    3.  Se ACCU 3 è autore di aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    4.  Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

 

                                    5.  Se la parte civile deve essere rinviata al foro civile con riconoscimento del principio della responsabilità;

                                   

                                    6.  Sulle ripetibili.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

1.Verso le ore 4 di mattina di sabato 2 luglio 2005, fuori dalla discoteca __________ di __________, si sono verificati degli episodi di violenza che hanno causato il ferimento di CIVI 1 e CIVI 2 tanto che, a seguito delle lesioni riportate, quest’ultimo è stato costretto a recarsi alcune ore dopo al pronto soccorso dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, dove gli sono state riscontrate le lesioni di cui al certificato medico agli atti (cfr. allegato C ad act 1, denuncia penale del 12 agosto 2005).

 

 

                                 2.     Il Procuratore pubblico, con decreti di accusa del 30 marzo 2009, rimprovera a ACCU 3, ACCU 1, ACCU 2 e ad altre persone rimaste ignote di aver partecipato all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________.

                                        In particolare ritiene che ACCU 3 abbia colpito con un pugno al volto CIVI 2, il quale sarebbe stato successivamente ancora colpito con pugni e calci da terzi; la pubblica accusa ritiene inoltre che ACCU 2 abbia colpito con dei pugni uno dei due aggrediti e ACCU 1 in particolare con un calcio uno dei due aggrediti.

 

 

3.Per l’art. 134 CP chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

 

 

4.Si parla di aggressione quando vi è un assalto fisico o la minaccia di un’arma, ossia un atto di violenza da parte di almeno due persone contro l’integrità corporale di una persona spinte da intenzioni ostili. A differenza della rissa, che presuppone un assalto reciproco o una bagarre più o meno confusa alla quale partecipano attivamente diverse persone, l’aggressione si caratterizza come attacco unilaterale. Ciò significa che l’aggredito non deve avere avuto al momento dell’attacco un’attitudine aggressiva (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 2 segg. all’art. 134 CP).

                                        Il reato in esame è stato introdotto nel codice penale per reprimere i casi in cui, di fronte a un attacco unilaterale, vi è la morte o la lesione di una persona e non è possibile identificarne l’autore. Questo risultato deve essere la conseguenza dell’aggressione o degli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (cfr. Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 134 CP).

 

 

5.Occorre premettere in questa sede che se da un lato, non soltanto nel Canton Ticino, il fenomeno delle aggressioni, delle risse e più in generale delle violenze che vedono coinvolti soprattutto i giovani fuori dai ritrovi pubblici diventa sempre più preoccupante, d’altro canto - nonostante nell’evenienza concreta si sia in presenza di persone ferite - occorre valutare le responsabilità oggettiva e soggettiva dei singoli imputati e in particolare se vi siano in casu sufficienti prove della loro colpevolezza.

        A questo proposito si deve purtroppo rilevare che il lavoro effettuato dalla polizia cantonale nelle fasi iniziali dell’inchiesta non è stato certo esemplare, ritenuto come è stato smarrito il foglietto dove era stato annotato il numero di targa della vettura sulla quale sono saliti gli aggressori e non sono state interrogate (subito) tutte le persone presenti - gerente del locale e addetti alla sicurezza in primis - che avrebbero potuto fornire indicazioni certamente utili ai fini delle indagini.

 

 

6a.  Le parti civili hanno inoltrato al Ministero pubblico denuncia penale contro ignoti il 12 agosto 2005, ovverosia 40 giorni dopo i fatti (cfr. act 1).  

 

        Dalla stessa si evince che “il giorno di sabato 2 luglio 2005 verso le ore 4.15 di mattina i querelanti uscendo dalla discoteca __________ a __________ dopo aver effettuato un breve tratto di strada con il veicolo di proprietà del signor CIVI 1 vennero aggrediti da quattro avventori della discoteca che avevano sbarrato la strada impedendo al veicolo stesso di proseguire. L’aggressione nei  confronti dei querelati ed in particolare del signor CIVI 2 è stata brutale. Quest’ultimo dopo essere sceso dalla macchina venne colpito all’inizio con alcuni pugni al viso. Successivamente egli venne scaraventato a terra e picchiato con pugni e calci sia alla testa che alla schiena. Dopo essere riuscito a sfuggire agli aggressori il signor CIVI 2 si rifugiò nell’auto del proprio compagno CIVI 1. Questi intanto dopo aver tentato di fermare l’aggressore di CIVI 2 venne a sua volta picchiato con pugni e calci sia alla testa che alla schiena dagli altri tre avventori. Alla fine anche il signor CIVI 1 riuscì a salire in macchina. Gli aggressori a questo punto iniziarono a prendere a calci anche il veicolo del CIVI 1 rompendo lo specchietto retrovisore e danneggiando il paraurti della vettura. Data la gravità dell’aggressione il signor CIVI 2 viene portato al pronto soccorso dell’Ospedale regionale Beata Vergine di Mendrisio. In tale circostanza vengono accertati: trauma cranico, contusione al torace, ematoma sotto orbitale sinistro, escoriazioni varie, rottura di due costole e  taglio del labbro sottonasale […] Anche per quanto riguarda  il signor CIVI 1 la situazione appare oltremodo grave. Egli sottovalutando le conseguenze dell’aggressione non ha voluto recarsi al Pronto Soccorso per verificare la gravità dei danni subiti. Tuttavia la documentazione fotografica allegata attesta che anch’egli è stato vittima di una brutale aggressione. […] Per quanto concerne gli accertamenti relativi alla identificazione degli aggressori i querelanti osservano che essi hanno saputo che un dipendente dell’esercizio pubblico __________ ha già denunciato i fatti sopra citati alla polizia cantonale, fornendo il numero di targa degli aggressori. L’interrogatorio di tale persona permetterà di avere informazioni più precise al riguardo. Il nominativo di tale dipendente dovrebbe essere il seguente: __________ c/o Discoteca __________, __________ […]” (cfr. ibidem, sottolineature nostre).

 

 

6b.   CIVI 2 - nella sua versione dei fatti allegata alla denuncia citata, ma redatta dieci giorni prima di quest’ultima - ha affermato in particolare che io e CIVI 1 sabato 2 luglio 2005 ci siamo recati alla discoteca __________ di __________. Alla chiusura quando io e CIVI 1 siamo usciti dal locale, ci siamo intrattenuti a colloquiare tra di noi per diversi minuti prima di prendere l’automobile di CIVI 1 per andare a casa. Alle 04.15 circa saliamo entrambi in auto, parcheggiata appena fuori dal __________, per rientrare a casa. CIVI 1 alla guida fa una manovra e s’immette sulla strada cantonale ma subito si ferma perché nota delle persone confabulare in mezzo alla strada. Prendo occasione per scendere dall’auto per bisogni fisici e nel giro di pochi secondi il tizio che stava parlando al finestrino di CIVI 1 corre intorno all’automobile e si scaraventa contro di me, sferrandomi tre pugni al viso senza motivo; gli chiedo il motivo e invece di avere risposta sento altre persone che mi aggrediscono alle spalle. CIVI 1 vedendo quello che mi stava succedendo parcheggia l’auto e accorre in mio aiuto. Ma gli aggressori mi scaraventano a terra e iniziano a tirarmi calci sulla schiena; rischiando di spaccarmi la bottiglietta di vetro che avevo in tasca, grazie all’aiuto dei buttafuori mi rialzo, getto la bottiglietta nel prato e salgo sull’auto di CIVI 1. Dall’agitazione mi chiudo in auto al posto di guida e non riesco ad aprire le porte a CIVI 1 che cerca di salire. I tizi prendono a calci anche l’auto, con danni documentati nelle fotografie. Salito CIVI 1 accendo l’auto ed entrambi scappiamo confusi e andiamo alle nostre case. Tutta questa vicenda si è svolta sotto gli occhi dei buttafuori della discoteca __________, che sicuramente possono testimoniare. Dopo qualche ora di riposo mi alzo e mi reco al pronto soccorso di Mendrisio scosso e con forti dolori, dove i medici mi apprestano cure. Sabato pomeriggio io e CIVI 1 ci incontriamo e tiriamo le somme dei danni fisici, all’automobile, ai vestiti, al morale. Poi ci rechiamo al posto di polizia cantonale di Mendrisio per fare una denuncia, scoprendo che invece dobbiamo noi stessi redigere una denuncia e inviarla al Ministero pubblico di Lugano. Inoltre scopriamo dall’agente con cui parliamo che una pattuglia della polizia si era recata sul posto poco dopo i fatti, ma non aveva trovato più nessuno. Nei giorni a seguire io e CIVI 1 siamo venuti a sapere che un buttafuori della discoteca __________, __________, ha denunciato il fatto alla polizia fornendo il numero di targa di una vettura degli aggressori. Con la presente intendo sporgere denuncia contro ignoti per aggressione fisica nei miei confronti” (cfr. allegato C ad act 1, denuncia di aggressione contro ignoti del 2 agosto 2005 allestita da CIVI 2, sottolineature nostre).

 

 

6c.   Dal canto suo CIVI 1 - nella sua versione “con lo svolgimento dettagliato dei fatti” redatta anch’essa dieci giorni prima della denuncia - ha affermato in particolare che “io e CIVI 2 sabato 2 luglio 2005 ci siamo recati alla discoteca __________ di __________. Poco prima delle ore 04.00 di sabato (orario di chiusura della discoteca) ho notato che all’interno della discoteca c’era un po’ di tensione tra alcuni clienti e i buttafuori. Quando io e CIVI 2 siamo usciti dal locale ci siamo intrattenuti a colloquiare tra di noi per diversi minuti prima di prendere l’automobile di CIVI 1 per andare a casa. Alle 04.15 circa saliamo entrambi in auto, parcheggiata appena fuori dal __________, per rientrare a casa. Io alla guida faccio manovra e m’immetto sulla strada cantonale ma subito mi fermo perché noto delle persone confabulare in mezzo alla strada; in particolare tre persone e una quarta leggermente discosta. Quest’ultima, senza un apparente motivo, si avvicina al mio finestrino abbassato ed esclama: “volete botte?”. Io rispondo prontamente che non abbiamo nulla contro di lui. Nel giro di pochi secondi il tizio corre intorno all’automobile e si scaraventa contro CIVI 2 che nel frattempo era sceso dal veicolo. Capita subito la situazione, tolgo l’auto dalla strada e mi precipito verso CIVI 2 per cercare di calmare le persone. Tento di separare l’aggressore che continua a picchiare CIVI 2, che non ho mai visto reagire, e vengo a mia volta aggredito con diversi pugni al capo. Mentre ricevo botte da una o più di queste persone, scorgo che anche CIVI 2 continuava ad esser attaccato. In quel momento ricevo un fortissimo pugno sempre dal dietro e cado a terra, perdo la vista per qualche secondo, ricevo botte alle costole, e consapevole del rischio che correvo a rimanere a terra mi rialzo subito con la vista ancora offuscata. Purtroppo per me, non è ancora finita; gli aggressori non desistono, allora scappo in tondo continuando a prendere botte al capo, finché mi avvicino all’auto, tento di aprirla, ma mi accorgo che CIVI 2 è all’interno ed ha chiuso la serratura. Nell’agitazione, CIVI 2 che è al posto di guida, non riesce ad aprirmi immediatamente le porte. I tizi prendono a calci anche la mia auto, con danni documentati nelle fotografie allegate, prima che CIVI 2 riesca ad aprirmi la porta e io possa salire dal lato passeggero. CIVI 2 accende l’auto ed entrambi scappiamo confusi e andiamo alle nostre case. Tutta questa vicenda si è svolta sotto gli occhi dei buttafuori della discoteca __________, che sicuramente possono testimoniare. Dopo qualche ora di riposo apprendo che CIVI 2 si recherà al pronto soccorso, mentre io, seppur dolorante, decido invece che non è necessario. Sabato pomeriggio io e CIVI 2 ci incontriamo e tiriamo le somme dei danni fisici, all’automobile, ai vestiti, al morale. Poi ci rechiamo al posto di Polizia Cantonale di Mendrisio per fare una denuncia, scoprendo che invece dobbiamo noi stessi redigere una denuncia e inviarla al Ministero pubblico di Lugano. Inoltre scopriamo dall’agente con cui parliamo che una pattuglia della polizia si era recata sul posto poco dopo i fatti, ma non aveva trovato più nessuno. Nei giorni a seguire io e CIVI 2 siamo venuti a sapere che un buttafuori della discoteca __________, il signor __________, ha denunciato il fatto alla polizia fornendo il numero di targa di una vettura degli aggressori. Con la presente intendo sporgere denuncia contro ignoti per aggressione fisica contro di me e contro la mia automobile” (cfr. allegato D ad act 1, denuncia di aggressione contro ignoti del 2 agosto 2005 allestita da CIVI 1, sottolineature nostre).

 

 

7a.   CIVI 2, interrogato dalla Polizia cantonale il 20 settembre 2005, oltre a riconfermare integralmente la querela inoltrata il 12 agosto 2005, ha aggiunto fra l’altro che “il tutto è avvenuto in pochi minuti e sono stato aggredito mentre sortito dal veicolo mi stavo incamminando verso il vicino prato per dei bisogni personali. [Da] un giovane presente sul piazzale, si avvicinava velocemente alla mia persona e subito, senza proferire parole, mi sferrava tre pugni al viso. Probabilmente vista anche la mia stazza fisica, non vedendomi cadere, intervenivano suoi compari penso altri tre, i quali alla fine riuscivano a buttarmi a terra riempiendomi di calci sulla schiena. Da parte mia non ho potuto accennare nessuna reazione di difesa. Devo precisare che tra gli aggressori non ho riconosciuto nessuna persona notoria. Non sarei nemmeno in grado di riconoscere i miei aggressori, poiché il primo pugno ricevuto all’occhio sinistro mi ha praticamente oscurato la vista. […] Sono stato assente dal lavoro per un mese, segnalando l’accaduto alla SUVA a cui sono assicurato tramite la mia ditta, __________ Sagl di __________. Non ho altro da aggiungere e mantengo pertanto la querela contro ignoti” (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 20 settembre 2005 davanti alla polizia cantonale, sottolineature nostre).

 

 

7b.   Successivamente CIVI 2 viene nuovamente interrogato in quanto comunica al suo legale - il quale poi trasmette l’informazione agli inquirenti nel corso del mese di febbraio del 2006 (cfr. act 6) - che la persona responsabile del pestaggio nei suoi confronti sarebbe ACCU 3, noto negli ambienti sportivi del pugilato.

        Durante l’interrogatorio CIVI 2 afferma che “presso la sede della Gendarmeria di Mendrisio ho potuto identificare, mediante vetro specchio, una persona. Questa era stata da me segnalata al mio avvocato PR 1 di Mendrisio, il quale ha fatto pervenire a voi il nominativo: ACCU 3. Questa è stata da me riconosciuta al cento per cento quale uno degli autori dell’aggressione da me subita il 2 luglio 2005 verso le ore 04.15 all’esterno della discoteca __________ di __________. Nominativo che ho saputo per il tramite della sorella della mia attuale compagna, che si chiama __________ di __________. Questa era venuta a conoscenza del pestaggio da parte del suo ex ragazzo __________ di __________. Quest’ultimo aveva infatti chiesto informazioni al ACCU 3, suo amico, che gli ha confidato dell’accaduto ammettendo che ha dovuto reagire per difendermi [probabilmente recte: difendersi] dalla mia aggressione, cosa quest’ultima non veritiera. Pertanto querelo il signor ACCU 3 per i reati già ascritti nella mia denuncia” (cfr. act 13, verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 21 marzo 2006 davanti alla polizia cantonale, sottolineature nostre).

 

 

7c.   Sentito per la terza volta in occasione del contraddittorio con ACCU 3, CIVI 2, oltre a confermare previa lettura i due precedenti verbali, ha precisato tra l’altro che “preliminarmente dichiaro di [ri]conoscere il qui presente ACCU 3 nella persona che quella sera ha partecipato all’aggressione a mio danno. Per tornare a quella sera del 2 luglio 2005 rammento di essermi recato alla discoteca __________ e questo in compagnia del mio amico CIVI 1. Prima di recarci al __________ avevamo trascorso la serata in un EP della zona, dove con CIVI 1 avevo bevuto circa 2 birre da 3 dl. Abbiamo quindi proseguito la serata alla discoteca __________, saranno state circa le 2.30 quando siamo arrivati. All’interno della discoteca preciso che sia io che CIVI 1 siamo rimasti tutto il tempo a conversare al bancone del bar con il gerente della discoteca __________ di cui però non conosco il nome ma è mia abitudine chiamarlo con un soprannome. Ci siamo quindi fermati fino alla chiusura della discoteca. A memoria posso dire di aver bevuto unicamente una birra, cosa credo abbia fatto anche il mio amico CIVI 1. Preciso che io quella sera non guidavo. Durante la serata ho saputo dal gerente che vi erano stati dei litigi all’interno della discoteca, non saprei però essere più preciso. Alla chiusura io e CIVI 1 siamo quindi usciti e ci siamo diretti verso la vettura posteggiata vicino all’entrata del locale, sita parimenti vicino alla strada cantonale. Siamo saliti in macchina, abbiamo parlato per decidere dove proseguire la serata. Inserita la retromarcia, iniziata la manovra CIVI 1 si è nuovamente fermato al che io ho deciso di approfittare e uscire per espletare dei bisogni fisiologici e mi sono diretto verso il prato. Appena uscito dalla macchina ho visto ACCU 3 corrermi incontro, sferrarmi un pugno all’occhio, al naso e alla bocca. Io non ho avuto nessuna reazione. Sono rimasto come pietrificato. ACCU 3 è stato quindi raggiunto da altri amici i quali mi hanno spintonato a terra da dietro e hanno poi cominciato a colpirmi con calci e pugni. Nel mentre il mio amico CIVI 1, che ha visto la scena, ha parcheggiato la macchina ed è poi sceso in mio soccorso. Ho poi appreso da lui che è stato parimenti picchiato. Io non ho visto la scena in quanto mi trovavo ancora a terra. Mi sembra che quando ero a terra un Securitas mi abbia sollevato e fatto sedere nella vettura del mio amico. Non sarei in grado di dire se a quel momento ACCU 3 fosse ancora presente o meno e neppure se lo stesso mi abbia colpito ancora o meno quando ero a terra perché, come già detto in polizia, a seguito dei primi pugni subiti avevo la vista oscurata. Prima dei fatti del luglio 2005 io non avevo mai visto ACCU 3. Non l’avevo neppure mai sentito nominare. Il nominativo l’ho appreso da una mia amica il giorno seguente i fatti. La stessa mi disse che avrebbe potuto essere stato ACCU 3 e la sua compagnia. Da parte mia non ho detto immediatamente il nome alla polizia in quanto preferivo fare delle verifiche per conto mio prima di incolpare ingiustamente qualcuno. (cfr. act 29, verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico, pagine 2 e 3, sottolineature nostre).

 

 

7d.   Sentito come teste, CIVI 2 al dibattimento ha affermato in particolare che “sono arrivato con il mio amico CIVI 1 verso la 1.30. Siamo restati al bancone col padrone e le bariste che conoscevamo. Il __________ è il doppio di questo locale (l’aula del dibattimento, ndr). I tafferugli vicino ai gabinetti c’erano. Siamo usciti tra gli ultimi se non gli ultimi. La macchina era parcheggiata vicino all’entrata, saranno sei o sette posteggi. Quando siamo usciti le persone erano avviate per la strada, si sentiva rumore, erano circa 10 persone, un gruppo di 10 persone in strada, nella zona della nostra auto non c’era più nessuno. Non so il motivo perché CIVI 1 si è fermato, forse per curiosità. Ha fatto retro e fa per mettere la prima e si è fermato a parlare con altre persone. Io sono uscito per andare a fare i bisogni. Penso che CIVI 1 ha aperto il finestrino o era già aperto e ha parlato con una persona che era appoggiata alla macchina. In quel mentre slacciavo la cintura. Ho visto che la persona era quella che poi mi ha colpito in viso. Sono uscito normalmente, ho fatto 3 o 4 passi, non ho detto niente, la persona che mi ha colpito si è appoggiata sul cofano motore e mi ha sferrato 3 pugni immediati (occhio, naso, bocca), non mi era mai capitato una cosa del genere. È stata una sequenza immediata. Era il signor ACCU 3; io ho chiesto il motivo e ho barcollato un pochino. Dopo mi hanno caricato. Noi eravamo a 4, 5 metri dall’auto. In quel momento mi hanno aggredito le altre persone, hanno iniziato a spingermi, ho cercato di difendermi e poi di scappare. Io sono caduto, un buttafuori mi ha aiutato e mi ha fatto salire in auto, dove mi sono chiuso dentro. Credo che erano in 4 o 5 che mi strattonavano. Le persone fuori battevano i vetri e davano calci per farmi uscire. Poi ho visto il CIVI 1 che voleva salire e gli ho aperto. Ho dovuto mettere la retro per partire, guidavo io. Uno dei due, il signor ACCU 2, dava dei colpi ed era intorno alla macchina. Prima di accusare qualcuno occorre esser sicuri, io già il giorno dopo sapevo che era lui, mi sono informato. Le persone che lavoravano lì avevano visto il ACCU 2 che faceva tafferugli coi suoi amici. Volevo andare da un ragazzo che abita ad __________ in mezzo al bosco dove c’era un Goa party; della festa ne avevamo sentito parlare quella sera, non so se all’interno del locale o dopo […]” (cfr. verbale del dibattimento del 10 novembre 2009, sottolineature nostre).

 

 

8a.   CIVI 1, interrogato anch’egli dalla Polizia cantonale il 20 settembre 2005, oltre a riconfermare integralmente la querela e la sua versione inoltrate il 12 agosto 2005, ha aggiunto fra l’altro che “improvvisamente, mentre ci troviamo nella mia auto, s’avvicina un tizio che esclama: volete botte? Di seguito ho visto l’amico CIVI 2 sortire dall’abitacolo e subito venire aggredito da una persona. […] Non sarei in grado di riconoscere i facinorosi che ci hanno malmenato.[…] Al momento non ho nessun indizio utile da portare e atto all’identificazione degli aggressori, pertanto al momento attuale mantengo la querela contro ignoti” (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 20 settembre 2005 davanti alla polizia cantonale, sottolineature nostre).

 

 

8b.   A seguito del presunto riconoscimento di uno degli autori dell’aggressione anche CIVI 1 è stato nuovamente interrogato dalla polizia cantonale e invitato a fare il confronto. Dal relativo verbale si evince in particolare che “ero già al corrente del fatto, tramite l’amico CIVI 2, perché questi mi aveva indicato quale uno dei probabili artefici, ACCU 3 di __________. All’agente interrogante avevo quindi risposto che non mi presentavo al confronto diretto o con specchio, poiché avevo già saputo che l’indiziato è un pugile e provveduto a visionare in internet, ove ho potuto visionare delle sue foto. Inoltre avevo già visto di persona questo tizio, poiché in occasione di un acquisto di un cellulare con relativo contratto __________ (del 6 dicembre 2005 a __________), era stato sottoscritto proprio con ACCU 3, dipendente di detta società telefonica. In base quindi alle visioni delle foto e sulla scorta di quanto sopra detto, non riconosco questa persona quale autore del pestaggio da me subito e pertanto non avendo altri utili indizi da portare, mantengo la querela contro ignoti” (cfr. act 13, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 30 marzo 2006 davanti alla polizia cantonale, sottolineature nostre).

 

 

8c.   Sentito per la terza volta in occasione del contraddittorio con ACCU 3, CIVI 1, in merito ai due precedenti verbali, ha precisato tra l’altro che “quella sera, per quel che mi ricordo, presumo che prima di recarmi al __________ con CIVI 2 siamo stati in qualche bar. Non rammento cosa abbiamo fatto all’interno della discoteca __________. Ci siamo comunque rimasti fino all’orario di chiusura. Rammento che mi era stato comunque riferito che sempre quella sera, all’interno della discoteca, vi erano stati dei tafferugli. Non saprei dire però chi fossero le persone coinvolte. All’orario di chiusura siamo quindi usciti per andare a casa e ci siamo diretti alla mia vettura che era parcheggiata a pochi metri dall’entrata. Quando mi ero già avviato ho visto dei giovani che ostacolavano il passaggio sulla strada. Saranno stati 2 o 3, non ricordo precisamente. Uno dei presenti si affacciò al finestrino e mi disse la frase che ho riferito nel verbale di polizia “volete botte?”. Al che io abbassai la testa e risposi di no. Il mio amico CIVI 2 nel frattempo era sceso dalla vettura e si trovava sul marciapiede. Il ragazzo che si era rivolto a me aggirò la vettura e si diresse verso CIVI 2 colpendolo. Ho poi visto che il mio amico CIVI 2 è stato raggiunto da altre persone che hanno iniziato a colpirlo. Non rammento se lo stesso era caduto a terra o meno. Veduto la scena ho parcheggiato la macchina, sono sceso a mia volta e mi sono diretto verso il gruppo che stava colpendo CIVI 2. A quel momento le persone erano almeno quattro. Mi rivolsi ad uno di loro e rammento di aver detto “vediamo di stare calmi”. Per risposta venni a mia volta aggredito da più persone con pugni e calci. Ricordo che però cercavo di scappare, che ad un certo momento mi sono ritrovato a terra e mi sono alzato, finché sono riuscito a raggiungere la macchina dove ho ritrovato il mio amico seduto al lato guida. Dopo di che siamo scappati. Per quanto attiene al qui presente ACCU 3 preciso in questo senso il mio verbale di polizia di data 30.03.2006. Il nominativo di ACCU 3 mi è stato fatto successivamente ai fatti come successivamente ai fatti ho potuto vedere delle sue fotografie nonché di vederlo di persona al negozio __________ shop. Prima dei fatti questa persona non l’ho mai vista. Contrariamente al verbale non posso escludere che lui non sia la persona che mi si è rivolta quando ero in macchina e che successivamente ha colpito il mio amico. Oggettivamente quella sera, quando questi mi ha rivolto la parola, il mio primo pensiero è stato di abbassare lo sguardo per evitare problemi. Non avevo quindi focalizzato nella mia memoria il viso di questa persona. Non è corretto dire che io escludo che ACCU 3 sia coinvolto. Rammento che io e CIVI 2 siamo usciti per andare a casa, non rammento oggi che dovessimo andare a un goa party”(cfr. act 30, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 2, sottolineature nostre).

 

 

8d.   Sentito come teste, CIVI 1 al dibattimento ha affermato in particolare che “anche se il locale è piccolo ho sentito che ci sono stati tafferugli, ma non me ne sono occupato. Io ero al bancone col gerente. I tafferugli all’interno del locale saranno stati verso le 3. Prima non posso dire di aver visto i tre accusati all’interno della discoteca che era abbastanza frequentata. Alle 4 alla chiusura c’erano ancora circa 50 persone. Non mi ricordo se c’era ancora musica, di solito la spengono. Non mi ricordo se siamo usciti insieme dal locale, però ci siamo incamminati insieme alla macchina. È un po’ un posteggio selvaggio. Io quella sera non ho messo la macchina sulla rampa di accesso alla discoteca. Io guidavo e mi sono portato sulla cantonale dove c’erano 4 o 5 persone in mezzo alla strada; mi sono fermato perché c’era gente in mezzo alla strada, presumo che il finestrino era aperto. Uno di questi si è avvicinato e senza provocarlo mi ha detto se volevamo botte. Io ho detto di no. Il mio amico è sceso dalla macchina nello stesso momento. Quando è sceso in tre passi gli è volato addosso e ha dato tre pugni. CIVI 2 è sceso dalla macchina senza dirmi il motivo, non ha aperto bocca. Io avevo l’adrenalina a manetta; ho visto che CIVI 2 era stato colpito al viso con dei pugni. In 10 secondi ho ingranato la prima, ho fatto 15 metri e ho posteggiato l’auto e sono sceso per andare dal mio amico che aveva tre persone addosso. Non so chi picchiava in quel momento. Io ad un certo punto ho girato attorno alla mia auto e dentro ho visto il CIVI 2, che non mi ricordo di averlo visto a terra. C’era gente che guardava e c’erano i buttafuori. Dopo due o tre pugni ho provato ad entrare in auto, ma la portiera era chiusa dall’interno. Dopo siamo andati a una fontanella a lavarci e non abbiamo chiamato la polizia, io non volevo far denuncia contro ignoti. Non sono in grado di riconoscere ACCU 1 e ACCU 3; riconosco con abbastanza sicurezza ACCU 2 che tirava calci alla mia automobile. CIVI 2 aveva una bottiglia di birra per berla che aveva preso al bar verso la fine; può darsi che avevamo deciso di andare al Goa party. Io sono caduto per terra e ho perso conoscenza per due o tre secondi e mi è diventata nera la vista, mi ricordo dei buttafuori che sono intervenuti” (cfr. verbale del dibattimento del 10 novembre 2009, sottolineature nostre).

 

 

9a.   I tre accusati dal canto loro negano i fatti e tutti gli addebiti mossi nei loro confronti.

 

 

9b.   ACCU 3 conferma sostanzialmente la sua presenza quella sera alla discoteca __________, ma nega di aver partecipato all’aggressione, limitandosi a dire che già all’interno ha cercato di adoperarsi per calmare gli animi di coloro che stavano venendo alle mani (cfr. act 13, verbali di interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 e del 13 settembre 2006 davanti alla Polizia cantonale). Oltre ad escludere di aver colpito CIVI 2 nega pure categoricamente di aver rivolto la parola a CIVI 1 quella sera dicendogli “volete botte?” (cfr. act 30, verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 9 maggio 2007 davanti alla Polizia cantonale, pagina 3).

 

 

9c.   ACCU 2 - coinvolto nella vicenda poiché era stata chiesta dal legale di ACCU 3 la sua audizione in quanto la sera dei fatti era una delle persone che accompagnava il suo assistito (cfr. act 42, richiesta di audizione testi del 3 luglio 2007) - ha dichiarato in sostanza di non aver partecipato e quindi la sua estraneità all’aggressione di CIVI 1 e CIVI 2 (cfr. act 54, verbale del 5 agosto 2009 davanti al Ministero pubblico e act 77, verbale di interrogatorio di ACCU 2 davanti al Ministero pubblico del 4 febbraio 2009).

 

 

9d.   Dal canto suo ACCU 1 - coinvolto in un secondo tempo nell’inchiesta in quanto riconosciuto da __________, buttafuori del locale, solo parecchio tempo dopo sulla scorta di fotografie segnaletiche della Polizia cantonale - oltre ad affermare di non aver mai partecipato a risse o aggressioni a terzi presso la discoteca __________, non è nemmeno sicuro a differenza degli altri accusati, di esser stato presente la sera dei fatti qui in oggetto (cfr. act 73 verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 gennaio 2009 davanti al Ministero pubblico e act 78, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 4 febbraio 2009 davanti al Ministero pubblico).

 

 

10a. Le versioni, rese nel tempo e nel corso degli interrogatori, delle parti civili non sono - come invece ha sostenuto in aula la pubblica accusa - del tutto lineari, credibili e prive di contraddizioni; ad un’attenta analisi delle stesse infatti si possono in particolare trarre le seguenti considerazioni.

 

 

10b. Innanzitutto vi è discrepanza fra loro stesse sulla posizione in cui era stazionata la vettura del CIVI 1 prima dei fatti; se da un lato va dato atto a CIVI 2 di aver sempre affermato che il veicolo era posteggiato appena fuori l’entrata della discoteca sulla rampa di accesso, dall’altro CIVI 1 in un primo tempo (ma si tratta della stessa identica frase) ha affermato la medesima cosa nella denuncia, per poi contraddirsi al dibattimento affermando esplicitamente che quella sera non ha messo la macchina sulla rampa di accesso alla discoteca (cfr. supra, consid. 8d). Se ora, a quattro anni dai fatti, la parte civile CIVI 1 non fosse stata sicura o non si fosse più ricordata di tale circostanza avrebbe solo dovuto dirlo senza remore; la posizione del veicolo posteggiato non è di secondaria importanza per capire meglio cosa sia effettivamente successo fuori e del resto non era un particolare insignificante per lo svolgersi della vicenda.

 

 

10c. Non è in alcun modo plausibile che quando una persona ti dice, sicuramente non sottovoce e in tono gentile, “volete botte?” si possa - CIVI 1 dice chiaramente “di seguito” ! (cfr. consid. 8a) - scender tranquillamente dal veicolo per andare a fare pipì, oltretutto senza dire niente al compagno alla guida. E questo a maggior ragione ove appena si consideri - indipendentemente dal fatto che il finestrino fosse, come del resto sembra, abbassato - che i due stavano già circolando sulla strada cantonale! (cfr. supra, consid. 6b, 6c e 8d).

 

       

        E visto che le parti civili si sono intrattenute a colloquiare per diversi minuti prima di prendere l’auto per tornare a casa (cfr. supra, consid. 6b e 6c), perché i bisogni fisiologici CIVI 2 non li ha espletati in quei frangenti o addirittura prima di uscire dalla discoteca al momento della sua chiusura?

 

        Che CIVI 2 non è credibile per il fatto di essere uscito dal veicolo come se niente fosse per fare pipì, lo si evince dal CIVI 1 stesso, che, vistosi ostruire la strada e sentitosi dire se volevano botte, al dibattimento ha affermato testualmente di avere avuto “l’adrenalina a manetta” (cfr. supra, consid. 8d).

 

 

10d. Il teste __________, durante la sua audizione al dibattimento, con particolare riferimento ai motivi per i quali le parti civili sono scesi dal veicolo, ha dichiarato che “il giorno seguente i fatti ho parlato con il fratello del signor CIVI 1 e sono venuto a conoscenza che una delle persone coinvolte era suo fratello. Ne ho poi parlato con CIVI 1, il quale era venuto a sapere tramite il fratello che anche io quella sera ero presente. Egli mi ha detto che quella sera dopo avere fermato il veicolo in mezzo alla strada sia lui sia il suo amico CIVI 2 sono scesi dall’automobile. […] Quella sera non ho visto in discoteca le parti civili. Non posso escludere che fossero presenti, anche perché conoscevo solo CIVI 1. La discoteca fra l’altro era abbastanza frequentata. Ricordo che nel corso della discussione avuta con CIVI 1 questi ebbe a dirmi che quella sera assieme all’amico CIVI 2 aveva fatto una cazzata. Non sono in grado di dire a cosa si riferisse. Ho pensato che si trattasse del fatto di essere scesi dall’automobile” (cfr. verbale di audizione al dibattimento del 10 novembre 2009 di __________, pagina 1, sottolineature nostre).

        Queste affermazioni possono dare conferma indiretta di quanto detto al punto precedente, per cui la verità non sembrerebbe così semplice bensì un po’ diversa, e ciò anche se il teste non conosceva esattamente i motivi per i quali le parti civili sono scese dal veicolo e a prescindere da quello che lui stesso ha pensato.

       

 

10e. Le parti civili hanno discusso tra loro per diversi minuti prima di prendere l’auto (cfr. supra, consid. 6b e 6c) oppure hanno parlato per decidere dove proseguire la serata una volta saliti in macchina, come ha affermato in un secondo tempo CIVI 2 (cfr. supra, consid. 7c) ?

 

        Riguardo alla questione sul dove andare dopo la chiusura della discoteca, erano intenzionati a rientrare a casa, come sembrava in un primo momento (cfr. supra, consid. 6b), oppure si sarebbero dovuti recare ad un Goa party, come è emerso, in particolare dalle verbalizzazioni di CIVI 2, a anni di distanza?

 

 

10f.  Se la discoteca, a seguito della tensione creatasi e degli spintonamenti avvenuti all’interno, ha chiuso in anticipo e in tutta fretta come si evince dalla deposizione del teste __________ al dibattimento - circostanza questa mai emersa prima ma quanto mai significativa per i motivi che verranno esposti in seguito (cfr. infra, consid. 12c) - come mai CIVI 2, nonostante abbia asserito di conoscere il gerente (non per nome ma per soprannome), ha potuto tranquillamente acquistare alla chiusura una bottiglia di birra da portare via ?

 

 

10g. Appare perlomeno strano, per non dire incomprensibile, che CIVI 2 non ha fatto subito, quantomeno tra i presunti o possibili aggressori, il nome di ACCU 3, dal momento che - per sua stessa ammissione (cfr. supra, consid. 7c e 7d) - già il giorno dopo lo aveva identificato grazie alle informazioni raccolte per il tramite della sua amica __________, circostanza di cui si dirà ancora in seguito (cfr. infra, consid. 11c).

        Al riguardo si noti che la denuncia è stata inoltrata unicamente 40 giorni dopo i fatti, per di più già tramite un legale, il quale sicuramente - dal momento che ha colloquiato a lungo con lui il 2 agosto 2005 (cfr. elenco prestazioni allegata a nota attività e spese prodotta al dibattimento) - avrà detto a CIVI 2 che tutti gli indizi (utili o meno) raccolti nei primi momenti dopo episodi di questo genere sono determinanti per riuscire a ricostruire i fatti e le responsabilità, o quantomeno a scartare delle ipotesi.

        E ciò a maggior ragione è ancor più incomprensibile ove appena si consideri che CIVI 2 è stato ferito al punto da dover andare, con relativo annuncio del caso alla SUVA,  in infortunio al 100% per un mese!

 

        Altrettanto strano è il fatto che la parte civile CIVI 2 ha riconosciuto ACCU 3 allo specchio in Polizia molto tempo dopo i fatti, nonostante in un primo tempo avesse dichiarato di non essere in grado di riconoscere i suoi aggressori poiché non ha più visto nulla già dopo il primo pugno ricevuto al volto (cfr. supra, consid. 7a).

 

        Infine CIVI 2 ha dichiarato, dopo aver saputo dalla sua amica __________ il nominativo, di non aver detto immediatamente alla polizia il nome del ACCU 3 in quanto preferiva fare delle verifiche per conto suo prima di incolpare ingiustamente qualcuno (cfr. supra, consid. 7c); ma dopo aver ricevuto l’informazione dalla sua amica e prima di segnalare il nome del ACCU 3 al suo avvocato quali altri verifiche ha fatto? Agli atti in ogni caso non risulta nulla e anche tale circostanza di conseguenza è abbastanza strana.

 

 

10h. La parte civile CIVI 2 che, come si vedrà meglio in seguito, è l’unico dei presenti ad affermare che è stato il ACCU 3 a picchiarlo inizialmente, inoltre si contraddice incomprensibilmente anche sulla posizione della persona che gli ha tirato i primi tre pugni.

        In effetti in un primo tempo ha dichiarato che questi si trovava vicino al finestrino anteriore, lato conducente, del veicolo e poi, correndo attorno all’auto, si è scaraventato contro di lui medesimo (cfr. supra, consid. 6b), mentre nel primo interrogatorio in polizia, nonostante avesse confermato integralmente la sua denuncia, ha detto che “un giovane presente sul piazzale si avvicinava velocemente alla mia persona e subito, senza proferir parole, mi sferrava tre pugni al viso” (cfr. supra, consid. 7a).

        Ma, se le due vittime dell’aggressione si trovavano già in auto sulla strada cantonale in direzione di Mendrisio, la persona che parlava con CIVI 1 doveva trovarsi per forza di cose verso il centro della carreggiata e comunque sul campo stradale e non poteva provenire velocemente dal piazzale, posto tra la strada cantonale e lo stabile in cui ha sede la discoteca.

 

 

11a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 3 si possono in particolare fare le seguenti considerazioni.

 

 

11b. Innanzitutto da un attento esame degli atti emerge che la parte civile CIVI 2 è l’unico a sostenere, nelle circostanze particolari già espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 10g e 10h), che il ACCU 3 ha commesso un’aggressione dando dei pugni e che la stessa sarebbe avvenuta in primis nei suoi confronti.

        Tutte le altre testimonianze di coloro che quella sera hanno visto ACCU 3 riportano invece che l’imputato era tranquillo e si è limitato a cercare di calmare gli animi già all’interno della discoteca allorquando si sono surriscaldati; al riguardo vedasi ad esempio le testimonianze di __________ (cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10 novembre 2009 e act 27, verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 2 in alto), __________ (cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10 novembre 2009) e __________ (act 26, verbale di interrogatorio del 4 giugno 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 3 in alto).

 

        Anche __________, uno dei tre agenti di sicurezza attivi quella notte in discoteca, ha a più riprese escluso il coinvolgimento attivo di ACCU 3 non solo nell’aggressione, ma anche nella rissa e nelle tensioni verificatesi già all’interno del locale (cfr. in particolare allegato ad act 13, verbale di interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla polizia cantonale; act 40, verbale di interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla polizia cantonale; verbale di audizione dibattimentale di __________ del 10 novembre 2009, pagina 1 in fine e 2 in fine).

 

        Nemmeno l’altra parte civile CIVI 1, che in ogni caso avrebbe dovuto perlomeno vedere ACCU 3 appena fuori dal finestrino della sua vettura, non conferma che sia questi l’autore dell’aggressione all’amico, nonostante il fatto che oltretutto lo dovrebbe avere visto a pochi centimetri da lui poco prima che la situazione precipitasse, quindi ancora in un momento di apparente calma; e questo nonostante avesse abbassato la testa per evitare i problemi.

        Il tutto non senza dimenticare che in seguito non lo ha riconosciuto personalmente come autore dei fatti rimproveratigli né al momento di acquistare il nuovo cellulare proprio da, allora impiegato allo Swisscom shop di __________ e neppure al dibattimento!

 

 

11c. Nonostante le costatazioni di cui al precedente considerando, a prima vista sembrerebbe esserci a carico di ACCU 3 un elemento indiziario, ovverosia il fatto che non si comprende come il teste __________, che quella sera se n’era andato dal __________ quando ancora nulla si era verificato, possa sapere dell’auto e del pugno se non da ACCU 3 stesso, peraltro suo amico in quanto anch’egli pugile professionista, come sembra emergere dalla sua dichiarazione anche se alla fine della stessa afferma altresì di aver “commesso un errore di valutazione” (cfr. allegato ad act 13, verbale di interrogatorio di __________ del 12 aprile 2006, pagina 2).

        Tuttavia la spiegazione data dalla difesa nell’arringa è molto plausibile; in effetti, ritenuto come __________ non ha assistito in prima persona alla scena, è molto probabile che sia stata la teste __________ (sua ex fidanzata e sorella della fidanzata di CIVI 2) a influenzarlo erroneamente su come si son svolti i fatti dopo aver parlato con quest’ultimo, come si può evincere dalla documentazione agli atti.

 

        A ben vedere - oltre alla rettifica giunta nella seconda deposizione, nella quale __________ afferma esplicitamente di aver mal interpretato le parole del ACCU 3 (cfr. act 41, verbale di interrogatorio del 25 giugno 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 2 in alto) - vi è poi un ulteriore indizio che sgombra il campo da ogni dubbio: la prima deposizione di __________ data del 12 aprile 2006, mentre già in precedenza ACCU 3 aveva dichiarato in polizia con riferimento a CIVI 2 che “affermo ancora una volta che io non entro assolutamente in discussione e che probabilmente il querelante abbia saputo il mio nome attraverso la mia notorietà, sono anche un pugile professionista. O perché ho parlato con l’amico __________, anche lui pugile, al quale avevo confidato che ero in quel locale nel momento che era scoppiata all’esterno la rissa. Premetto che quella sera Loris era stato da me visto nella stessa discoteca e probabilmente lui l’aveva già lasciata prima del tafferuglio. Infatti mi aveva contattato telefonicamente il giorno seguente, dicendomi se ero al corrente di quanto successo, poiché era stato picchiato un suo amico. Gli confermavo che ero stato presente, ma che nulla avevo fatto” (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 davanti alla Polizia cantonale, pagina 2, sottolineature nostre).

 

 

11d. Appare inoltre perlomeno strano che ACCU 3, persona nota - vedi oltretutto le dichiarazioni rese dall’accusato, secondo cui si era intrattenuto all’interno della discoteca con diverse persone - e abbastanza conosciuta soprattutto tra i giovani, si mettesse in cattiva luce davanti a tutte le persone presenti quella sera al __________, oltretutto senza che fosse alterato dall’alcool o da altro motivo risultante dall’incarto. E questo a maggior ragione ove appena si consideri che di li a pochi mesi avrebbe combattuto per il titolo di campione svizzero di boxe professionistica, per il cui combattimento era sicuramente in piena preparazione fisica.

 

 

11e. Infine ACCU 3 ha diversi precedenti penali: è stato in effetti condannato per sommossa nel 2001, per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari nel 2001, per violazione di domicilio, lesioni semplici e vie di fatto nel 2003. A parte gli ultimi due reati, commessi per di più a danno di minorenni, tutte le altre sanzioni si riferiscono a episodi che lo hanno visto coinvolto come tifoso dell’Hockey Club __________. Tutte queste vicende si sono concluse con la crescita in giudicato dei rispettivi decreti di accusa, contro i quali egli non ha interposto opposizione, ritenuto come ha ammesso le sue colpe.

        Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso diversi atti di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una condanna nella fattispecie in esame.

 

 

11f.  Vero che nei verbali di ACCU 3 - a parte la circostanza, affermata da più parti ma sempre negata dal diretto interessato, secondo cui lui, pur senza avere un ruolo attivo, faceva parte del gruppo di persone che quella sera facevano casino - vi sono pure all’inizio delle reticenze, in seguito delle piccole incongruenze, rispettivamente a diversi anni dai fatti delle amnesie su che cosa sia successo esattamente quella sera; tutto ciò posto, alla luce degli atti e delle considerazioni espresse, vi sono comunque forti e ragionevoli dubbi che ACCU 3 abbia partecipato all’aggressione e in particolare abbia colpito con un pugno al volto CIVI 2, come riportato - non si capisce per quale motivo - nel decreto di accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, egli va prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.

 

 

12a. Quo all’imputato ACCU 2 si possono in particolare fare le seguenti considerazioni.

       

 

12b. ACCU 2, coinvolto nella presente inchiesta dal legale di ACCU 3 (cfr. supra, consid. 9c), viene riconosciuto dal già citato agente di sicurezza del __________ __________, il quale in un primo tempo ha dichiarato di averlo sentito gridare “hooligans” e partecipare alla rissa tirando qualche pugno e/o calcio (cfr. verbale di interrogatorio del 5 agosto 2008 davanti al Ministero pubblico, pagina 2 in fine e 3 in alto).

 

        Al dibattimento tuttavia __________ ha confermato unicamente di aver udito il ACCU 2 gridare “hooligans” o “forza hooligans”, aggiungendo tra l’altro che “non ho per contro visto ACCU 2 colpire qualcuno, ma ho solo sentito la frase di cui sopra” (cfr. verbale di audizione di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2, sottolineature nostre). Orbene l’incitazione fatta dall’accusato non costituisce certo, se presa autonomamente e di per sé, la fattispecie dell’aggressione.

 

 

12c. Indipendentemente da quanto sopra durante l’audizione in aula di __________ questo giudice ha avuto l’impressione che egli si sia parzialmente costruito nel tempo una sua dinamica dei fatti mettendoci del suo, con la conseguenza che la sua versione non collima sempre con altre risultanze e con sue precedenti affermazioni.

        Ad esempio ha dichiarato - circostanza mai emersa prima, ritenuto oltretutto che ha riconosciuto il ACCU 2 unicamente al momento del confronto presso il Ministero pubblico (cfr. act 54) - di aver avuto “conferma del fatto che la persona con la bandana facesse parte del gruppo anche perché un certo tempo dopo i fatti ho avuto modo di notare ACCU 2 assieme allo stesso ad un incontro di pugilato a Lugano” (cfr. verbale di audizione di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2, sottolineature nostre).

        Altre circostanze - che non erano mai venute alla luce prima del dibattimento, né da lui né da altri, rispettivamente non emerse sin da subito - sono la chiusura anticipata della discoteca quella sera e la presenza di un personaggio con la bandana, il quale era perdipiù l’attore principale delle spinte all’interno del locale (cfr. ibidem). Non va nemmeno dimenticato che quanto successo fuori dal locale notturno viene definito per la prima volta “un macello, sembrava si picchiassero tutti” (cfr. ibidem).

 

        Il culmine viene però raggiunto allorquando __________ ha dichiarato che “ad un certo momento ho visto una persona a terra, che oggi posso dire essere il signor CIVI 1, e mentre stavo cercando di rialzarla la stessa è stata colpita con una forte pedata all’altezza del fianco, tanto che a causa della stessa è stata sollevata e ribaltata. Può darsi che sono uscito dalla discoteca perché chiamato da un mio collega. Devo dire che a distanza di anni mi ricordo solo i fatti essenziali e non tutti i dettagli.” (cfr. ibidem). Per fortuna che oggi il teste si ricorda solo i fatti essenziali: ma allora una pedata che ti solleva e ti ribalta non era degna di essere descritta nei particolari in precedenza?

 

 

12d. ACCU 2 è riconosciuto immediatamente al confronto del 4 febbraio 2009, ovverosia a quasi quattro anni dai fatti, dalla parte civile CIVI 2, secondo cui “vedendo oggi ACCU 2 riconosco in lui una delle persone che mentre io mi ero nascosto in auto tirava calci alla portiera e mi intimava di uscire” (cfr. verbale di interrogatorio del 4 febbraio 2009 davanti al ministero pubblico, pagina 2). Nel corso dello stesso verbale __________, contrariamente a quanto riferito in aula (cfr. supra, consid. 12b), dichiarava dal canto suo che “non sono in grado di dire se ACCU 2 faceva parte delle persone che picchiavano sulla vettura dove vi erano CIVI 2 e CIVI 1, aggiungendo poi fra l’altro che la persona che ha tirato un calcio ad una delle vittime “non era né ACCU 3, né il qui presente ACCU 2 e infine di essere “sicuro di aver visto il qui presente ACCU 2 presente all’aggressione. Non dico di avere una memoria di ferro, evidentemente, ma ricordo che ACCU 2 era presente, ricordo che ha tirato dei pugni. Non posso evidentemente descrivere nel dettaglio la scena […]” (cfr. ibidem, pagine 3 e 4).

 

        Dal canto suo l’altra parte civile CIVI 1 al dibattimento ha dichiarato di non riconoscere gli imputati presenti ACCU 1 e ACCU 3, ma con abbastanza sicurezza il ACCU 2 che secondo lui tirava calci alla sua automobile (cfr. verbale del dibattimento del 10 novembre 2009).

 

        Di conseguenza secondo CIVI 2 - che nel primo verbale di polizia del 20 settembre 2005, ovverosia due mesi e mezzo dopo i fatti, ma ben tre anni e mezzo prima del confronto del 4 febbraio 2009, aveva riferito di non essere nemmeno in grado di riconoscere i suoi aggressori poiché il primo pugno ricevuto all’occhio sinistro gli aveva praticamente oscurato la vista - ACCU 2 tirava calci alla portiera.

        Anche il CIVI 1 riconosce il ACCU 2 quale autore dei calci al suo veicolo; nessuna delle parti civili riconosce però l’accusato quale autore dei pugni nei confronti di uno di loro. Che ACCU 2 ha tirato - genericamente e senza nemmeno esplicitare se a una delle due parti civili! - dei pugni, senza tuttavia essere più preciso lo afferma solo __________ a quasi quattro anni dai fatti.

       

 

12e. Risulta però incomprensibile che ACCU 2 sia stato chiamato come teste da ACCU 3, per il tramite del legale di quest’ultimo, se il pugile professionista qui accusato sapeva che lo stesso era coinvolto attivamente nei fatti, rispettivamente avesse commesso il delitto, col rischio concreto quindi di farsi riconoscere, in corso di indagine e in particolare nell’ambito dei confronti di polizia, sia dalle parti civili che da altre persone presenti quella sera a __________.

 

 

12f.  ACCU 2, che ha sempre contestato i fatti di rilevanza penale a lui ascritti, è  riconosciuto per quanto attiene i pugni solo da uno dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e ragionevoli dubbi che ACCU 2 abbia partecipato all’aggressione e in particolare abbia colpito con pugni uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.

 

 

13a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 1, il quale anch’egli contesta tutti gli addebiti rivoltigli, si possono in particolare fare le seguenti considerazioni.

 

 

13b. Il ACCU 1 è coinvolto nell’inchiesta da __________ in quanto viene riconosciuto anch’egli - come ACCU 2 - da quest’ultimo (cfr. supra, consid. 9d).

 

Al dibattimento __________ ha dichiarato che nell’ambito dei fatti verificatisi fuori dalla discoteca “ad un dato punto ho sentito dietro di me qualcuno gridare “no la bottiglia no!”, mi sono voltato e ho visto ACCU 1 dare un calcio a una persona che presumo fosse la persona che aveva in mano la bottiglia. Ritengo che sia stato ACCU 1 a dire “no la bottiglia no!”. Non ho visto chi era la persona che ha preso la pedata ma sono venuto a sapere più tardi che si tratta di CIVI 2 Devo dire che conoscevo già ACCU 1 perché è attivo anche lui nell’ambiente del pugilato, ma di non averlo notato all’interno della discoteca quella sera e di avere costatato la sua presenza solo all’esterno al momento della pedata.

                                       Non ho menzionato ACCU 1 in occasione del primo interrogatorio (17 agosto 2006), perché il fatto della pedata era un fatto isolato fra i tanti successi in quei frangenti. Mi sono poi ricordato della presenza di ACCU 1 dopo aver visto una fotografia durante un susseguente interrogatorio di polizia” (cfr. verbale di audizione di __________ del 10 novembre 2009, sottolineature nostre).                                                                                                             Egli ha poi aggiunto che “mi viene mostrata dal difensore di ACCU 1 una rivista di pugilato dell’ottobre 2005. Prendo atto che sulla stessa sulla medesima pagina vi è una fotografia mia e una fotografia di ACCU 1. Conosco questa rivista e avevo già visto in precedenza queste fotografie” (cfr. ibidem, sottolineature nostre).

 

Sulla scorta di quanto testé riportato, __________ non è credibile quando sostiene di essersi dimenticato - per poi ricordarsi improvvisamente solo tempo dopo - del calcio, è vero uno fra i molti episodi accaduti quella sera, tuttavia l’unico rimproverato esplicitamente nei decreti di accusa, non senza dimenticare che è stato comunque dato da una persona che conosceva già allora.

Inoltre del riconoscimento di ACCU 1, avvenuto sulla scorta di foto segnaletiche presso l’agente delle polizia cantonale che si occupa di hooliganismo, non vi è inspiegabilmente traccia alcuna agli atti; di conseguenza non si sa di preciso quando l’allora addetto alla sicurezza della discoteca è stato convocato e nemmeno il perché.

 

Posti a confronto con l’accusato, a precisa domanda se lo riconoscevano, CIVI 2, che ha ricevuto il calcio in questione, e CIVI 1 hanno dichiarato rispettivamente “l’ho già visto ma sinceramente non so dire né dove né quanto” e “potrei averlo già visto ma non sono in grado di dire né dove né quando”. (cfr. act 73, verbale di interrogatorio del 15 gennaio 2009 davanti al ministero pubblico, pagina 2, sottolineature nostre).

CIVI 1 inoltre al dibattimento ha confermato di non essere in grado di riconoscere ACCU 1 (cfr. supra, consid. 8d).

Ciò posto il riconoscimento di ACCU 1 quale autore della pedata la sera dei fatti è tuttavia molto dubbio; è infatti del tutto incomprensibile il motivo per il quale __________ non si sia ricordato di lui prima di vedere una foto in polizia, nonostante il fatto che lo conosceva già da tempo come affermato da lui stesso al dibattimento e come si evince pure dalla rivista prodotta dalla difesa in aula e che il teste ha ammesso di aver visto. Al riguardo si rileva oltretutto come la manifestazione svoltasi a __________ propagandata dalla citata rivista - alla quale hanno partecipato sia il __________ sia il ACCU 1, oltretutto ritratti mediante fotografia con tanto di nome e cognome sulla medesima pagina centrale - si è svolta nell’ottobre 2005, ovverosia poco tempo dopo i fatti accaduti alla discoteca __________ di __________.

 

Il tutto non senza dimenticare che __________ aveva a suo tempo dichiarato che “tra il gruppetto di rissosi non ho riconosciuto nessuna persona nota, se non di vista. Premetto che ho una grande memoria e se dovessi rivederli sarei in grado di riconoscerli” (cfr. allegato ad act 13, verbale di interrogatorio di __________ del 17 agosto 2006 davanti alla polizia cantonale, pagina 2 in fine, sottolineature nostre).

 

 

13c. Infine ACCU 1 ha un precedente penale: è stato in effetti condannato nel 2002 per lesioni semplici aggravate commessa con un cinturone (cfr. estratto del casellario giudiziale agli atti e decreto di accusa prodotto al dibattimento dal Procuratore pubblico). La sanzione si riferisce a un episodio avvenuto a __________ al termine di una partita che lo ha visto coinvolto come tifoso dell’Hockey Club __________. La vicenda si è conclusa con la crescita in giudicato del decreto di accusa, contro il quale egli non ha interposto opposizione, ritenuto come ha ammesso la sua colpa.

        Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso un atto di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una condanna nella fattispecie in esame.

       

 

13d. ACCU 1, che ha sempre contestato i fatti di rilevanza penale a lui ascritti, è riconosciuto per quanto attiene il calcio solo da uno dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e ragionevoli dubbi che ACCU 1 abbia partecipato all’aggressione e in particolare abbia colpito con un calcio uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.

 

 

14.   Abbondanzialmente si rileva come il reato di lesioni semplici sollevato di transenna dal patrocinatore di parte civile non viene preso in considerazione da questo giudice in quanto sollevato unicamente dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Del resto non era nemmeno contemplato nei quesiti e nessuna delle parti ha eccepito alcunché.

 

 

15.   Stante il proscioglimento dei tre imputati non ci si deve esprimere sulle pretese di parte civile, mentre le tasse e le spese vanno poste a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.             

 

 

visti                                   gli art. 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3,

                                        dalle imputazioni di aggressione per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 1509/2009, 1508/2009 e 1507/2009 del 30 marzo 2009.

 

 

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                     1'500.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       150.00       testi                                                                   

                                        fr.                    2'050.00       totale