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Incarto
n. DA 1599/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 21 dicembre 2008;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;;
perseguito con decreto d’accusa n. 599/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
3'750.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr.
1'500.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 30.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. . È ACCU 1 autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CPS).
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 2'500.- (duemilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne proroga il periodo di prova di un anno (cpv. 2).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale