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Incarto
n. DA 1513/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di
1. ripetuta acquisizione illecita di dati,
per avere, a __________, presso il Ristorante __________, nel periodo __________, agendo durante la sua attività di cameriere presso il summenzionato ristorante, proceduto alla copiatura delle bande magnetiche di almeno 7 (sette) carte di credito utilizzate da clienti del predetto esercizio pubblico, utilizzando appositi apparecchi elettronici adatti alla copiatura dei dati memorizzati sulle bande magnetiche delle seguenti carte di credito:
· carta di credito n. __________ emessa CIVI 1 e intestata a __________;
· carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;
· carta di credito no. ____________________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;
· carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________
· carta di credito no. ____________________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;
· carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 3 e intestata a __________;
· carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 3 e intestata a __________;
carte di credito in seguito utilizzate per svariati acquisti illeciti, per un importo totale pari a fr. 35'989.55, da terze persone non meglio identificate;
2. guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, in data __________, circolato al volante della vettura marca __________ caravan, targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 1,09/massima 1,52 grammi per mille);
3. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo dal parcheggio, urtando da tergo la vettura marca __________ quattro, targata __________, condotta da LESA 1;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 143 cifra 1 CP; art. 91 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n.1513/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 11 (undici).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Bezirksstatthalteramt Sissach il __________.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 3, , CIVI 1, e CIVI 2, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 aprile 2009, limitatamente al punto 1 del decreto di accusa;
indetto il dibattimento 24 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di ripetuta acquisizione illecita di dati e l’inflizione di una pena minima per il reato di ebrietà al volante, ritenuto che il reato è da valutare secondo il diritto vigente al momento dei fatti, che è stato leso il principio della celerità e che l’infrazione commessa nel __________ e già punita dallo Beziksstatthalteramt di Sissach non è particolarmente grave;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta acquisizione illecita di dati
1.2. guida in stato di inattitudine
1.3. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
2.1 Se vi è stata violazione del principio di celerità.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di due mesi di detenzione pronunciata il __________ dal Ministero pubblico del Canton Ticino e della pena di 15 giorni di detenzione pronunciata il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv.2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 109, 143 CP; 90 cifra 1 LCstr, 91 cpv. 1 vLCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1,
dalle imputazioni di ripetuta acquisizione illecita di dati e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1513/2009 del 30 marzo 2009.
condanna ACCU 1
a valere come pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 300.- decretata nei suoi confronti dal Bezirksstatthalteramt Sissach il __________
1. alla pena pecuniaria di 24 (ventiquattro) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 720.- (settecentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 11 (undici);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
carica tasse e spese rimanenti allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 2'000.- per ripetibili.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale