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Incarto
n. DA 1792/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1)
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prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ sulla corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza. Accortosi dell’errore, rientrava sulla sua normale corsia di marcia cozzando negligentemente contro l’autovettura __________ targata __________ condotta da LESA 2 che procedeva nella sua stessa direzione di marcia;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
2. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________ e in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1792/2009 di data 14 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 200.- (ducento) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 9'000.- (novemila).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di ripetuta guida senza licenza di condurre o malgrado la revoca; chiede pure il proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente solo una condanna per infrazione semplice alle stesse con una multa di al massimo fr. 300.-;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione
1.2. ripetuta guida senza licenza di condurre o malgrado la revoca
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 106 CP; 90 cifra 1 e 2, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1792/2009 del 14 aprile 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere effettuato nella circolazione in colonna una manovra di sorpasso di più veicoli senza avere la certezza di poter rientrare tempestivamente, così che nel rientro ha colliso contro la vettura __________ targata __________ condotta da LESA 2 che procedeva nella sua stessa direzione di marcia.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale