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Incarto
n. 1914/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
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prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nel periodo __________ al __________ a __________ presso il __________, dal __________ a __________, presso il bar __________ per 2 giorni dal __________ al __________ e dal __________ al __________ a __________ presso __________, dal __________ per due mesi e dal __________ per due mesi e dal __________ al __________ a __________ presso l’__________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio illecito della prostituzione;
2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),
per avere, nel periodo __________ al __________ a __________ presso il __________, dal __________ a __________, presso il bar __________ per 2 giorni dal __________ al __________ e dal __________ al __________ a __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
3. contravvenzione alla LDDS,
per avere nel periodo __________ al __________ __________ presso il __________, dal __________ a __________, presso il bar __________ per 2 giorni dal __________ al __________ e dal __________ al __________ a __________ svolto attività lucrativa abusiva in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
4. soggiorno illegale,
per avere dal __________ per due mesi e dal __________ per due mesi e dal __________ al __________ a __________ presso __________, soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
5. attività lucrativa senza autorizzazione,
per avere dal __________ per due mesi e dal __________ per due mesi e dal __________ al __________ a __________ presso __________, soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 1 LDDS, 23 cpv. 6 LDDS; 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr;
perseguita con decreto d’accusa n. 1914/2009 di data 17 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-, corrispondente a 50 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento,
la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie
di fr.
50.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 giugno 2009, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.4. soggiorno illegale
1.5. attività lucrativa senza autorizzazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP; 23 cpv. 1 LDDS, 23 cpv. 6 LDDS; 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1914/2009 del 17 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1.500.- (millecinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale