|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 1592/2009 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
|
|
ACCU 1 casalinga,
|
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, a __________ e __________, pubblicando sul settimanale "__________" una lettera in cui affermava "In tutto questo è pure implicato l'avvocato __________ con studio a __________, mio legale nella causa in questione che in fatto di bugie può viaggiare a braccetto di....", comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole e in particolare di mentire;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 173 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
|
La sentenza è definitiva.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale