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Incarto
n. 10.2009.276 10.2009.290 DA 2039/2009 DA 2040/2009 DA 2041/2009
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Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1
ACCU 2
ACCU 3
DI 1)
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ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola coi termini di “puttana, slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2039/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
ACCU 2
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato concernente il di lui fratello ACCU 1 apostrofandola con termini ingiuriosi, offeso l’onore di LESA 1
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2041/2009 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
ACCU 3
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola con la frase “stai zitta tu slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;
2. minaccia,
per avere, nelle surriferite circostanze, avvicinandosi minacciosamente e alzando la mano facendo il gesto di volerla colpire, incusso spavento e timore a LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2040/2009 del DI 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
viste le opposizioni ai decreti di d’accusa interposte tempestivamente in data 30 aprile 2009 e 7 maggio 2009;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2009, al quale sono comparsi gli accusati ACCU 1, ACCU 3 e il difensore;
proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 2;
accertate le generalità degli accusati presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati presenti;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dei suoi assistiti;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Se ACCU 3 è autrice colpevole di:
3.1. ingiuria
3.2. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
4. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 ACCU 2,
dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 2039/2009 e 2041/2009 del 27 aprile 2009.
proscioglie ACCU 3
dalle imputazioni di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2040/2009 del 27 aprile 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 350.- ciascuno per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale