Incarto n.
10.2009.278

1769/2009

Bellinzona

26 gennaio 2010

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: avv. __________, Lugano)

 

 

prevenuto colpevole di    1.  furto,

                                        per avere, a __________, in data 16 luglio 2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di CIVI 1, cinque quadri (litografie), due vasi giapponesi, 1 PC portatile, due accendini d’oro Du Pont, le chiavi della vettura Ferrari, le chiavi del motociclo Ducati e le chiavi della vettura Honda, la scheda dell’impianto satellitare, il telecomando del garage e documentazione cartacea varia (refurtiva di valore imprecisato quantificato dalla parte civile in CHF 60'000.- circa, valore non comprovato; refurtiva in parte recuperata e restituita all’amministratrice unica delle società __________ SA affittuaria dell’appartamento di __________);

2.    ingiuria,

per avere, a Pambio Noranco, in data 13 agosto 2005, offeso l’onore di LESA 1, agente della Polizia della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali “coglione”, “pezzo di merda”, “vai a fare un culo” e “deficiente”;

                                    3.  rottura di sigilli,

                                         per avere, a __________ in data 16 luglio 2003, rotto e reso inefficace un sigillo ufficiale apposto dall’Ufficio Esecuzione e Fallimenti, per rinchiudere o identificare una cosa, all’appartamento in uso a CIVI 1;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 177 e 290 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1769/2009 di data 14 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedurre gli 8 (otto) giorni di carcere preventivo sofferto.

     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________  al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 26 gennaio 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n°1 e 3 e che sia mandato esente da pena per l’imputazione n° 2 in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  furto

                                        1.2.  ingiuria

                                        1.3.  rottura di sigilli

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.Sulla pena e sulle spese.

 

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento         della somma di fr. 1'506.40 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2009 per           spese di patrocinio e il rinvio al competente foro civile per le ulteriori pretese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

ritenuto                              che è stata chiesta dal Procuratore pubblico la motivazione scritta della sentenza;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                        che ACCU 1 è cittadino d’origine svizzera nato e cresciuto in Argentina, paese che ha lasciato una ventina di anni fa per trasferirsi nel Canton Ticino con tutta la sua famiglia;

 

                                        che nei primi anni di permanenza nel nostro Cantone è stato maestro di ginnastica, poi ha lavorato presso una palestra ed ora fa l’esercente con un salario di fr. 2'300.- netti al mese, senza poter disporre di altre entrate con la conseguenza che per vivere deve unire le forze con la sua attuale compagna, con la quale risiede in un appartamento a __________;

 

                                        che a monte dei reati qui imputatigli vi è la conoscenza con CIVI 1, cittadino argentino già residente a __________, che gli era stato presentato da suo fratello __________, attivo professionalmente nel mondo del calcio come procuratore di calciatori argentini;

 

                                        che in sostanza tra il 2001 e il 2002 i tre si erano accordati - a mo’ di investimento - per portare a __________, approfittando della gravissima crisi economica in Argentina, dei bravi e giovani giocatori argentini con lo scopo di trarne profitto in un secondo tempo vendendoli a club più prestigiosi;

 

                                        che nell’ambito di tale accordo CIVI 1 doveva finanziare interamente il salario e le spese dei giocatori, che non pesavano quindi sulle casse del club di confine, mentre l’accusato doveva da parte sua controllare quotidianamente che i talentuosi argentini (militanti in patria nella massima serie, oltre che al capocannoniere della serie cadetta) andassero a scuola, si comportassero bene, frequentassero gli allenamenti e si presentassero alle partite;

 

                                       che in contropartita ACCU 1, avrebbe ricevuto una percentuale del prezzo di vendita dei giocatori, mentre la rimanenza sarebbe stata suddivisa fra CIVI 1, __________ e il calciatore stesso;

 

                                        che i rapporti dell’accusato con CIVI 1 si sono gravemente deteriorati con l’andar del tempo e in particolare nelle settimane prima dei fatti in quanto è emerso che questi, oltre a non trattare nel dovuto modo i giocatori, non avrebbe rispettato gli impegni finanziari assunti, ritenuto altresì che le sue società anonime con sede in Ticino si trovavano in grosse difficoltà di liquidità tanto è vero che i parecchi debiti hanno poi portato alla loro chiusura;

 

                                        che i giocatori argentini, in particolare a seguito dell’atteggiamento di CIVI 1, al termine del campionato - pur avendo fornito ottime prestazioni, tanto da portare in pompa magna il __________ alla promozione - non sono stati venduti e quindi non vi è stato alcun guadagno per nessuno, ivi compreso l’accusato, che oltretutto si è visto sfumare la remunerazione per il lavoro effettuato lungo tutto il corso dell’anno;

 

                                        che tuttavia CIVI 1, partito per l’estero dopo la conclusione del campionato, aveva promesso che al rientro, grazie alla conclusione di un grosso affare, avrebbe sistemato tutte le sue pendenze finanziarie nel nostro Cantone e avrebbe versato diverse decine di migliaia di franchi anche all’accusato;

 

                                        che in realtà nei giorni immediatamente precedenti i fatti la situazione del CIVI 1 e in particolare delle sue società in Ticino stava precipitando, come emerge dagli atti in modo inequivocabile tanto più che erano stati apposti i sigilli alla sua residenza di __________ da parte dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Lugano;

 

                                        che in aula è del resto emerso - per bocca della difesa - che CIVI 1 sembrerebbe avere in corso più d’una inchiesta penale, ma la cosa non ha potuto essere verificata anche a seguito dell’assenza del Procuratore pubblico e dell’interessato, che si trova, verosimilmente, in Sudamerica;

 

                                        che in concreto per quel che riguarda il primo reato imputato a ACCU 1, ovverossia il furto del 16 luglio 2003 che sarebbe stato perpetrato a __________ a danno di CIVI 1, si deve innanzitutto dire che effettivamente l’accusato e la nipote di CIVI 1, tale __________, cittadina argentina e all’epoca in Svizzera per un periodo di vacanza, con alloggio in un appartamento a __________ a spese dello zio - hanno effettivamente asportato gli oggetti menzionati dal decreto di accusa dalla residenza del cittadino argentino;

 

                                        che tuttavia ad un’attenta lettura di tutta la documentazione agli atti e per quanto emerso in sede dibattimentale, a prescindere dal valore effettivo degli oggetti che non è stato stabilito, questo giudice non ha sufficiente certezza - anche alla luce del ruolo poco chiaro avuto nella vicenda dal CIVI 1 stesso, assente dalla Svizzera in quei frangenti - che l’accusato abbia agito con la volontà di appropriarsi degli oggetti sottratti, rispettivamente non è provato l’indebito arricchimento;

 

                                        che di conseguenza ACCU 1 nel dubbio non può essere ritenuto colpevole di furto, seppur egli stesso si sia reso conto a posteriori, a prescindere dalla rilevanza penale, di aver “sbagliato” ad agire come ha agito;

 

                                        che per quanto riguarda la rottura dei sigilli avvenuta nella medesima circostanza del furto imputato all’accusato va detto che anche qui non vi è sufficiente certezza che sia stato ACCU 1 ad agire in prima persona;

 

                                        che infatti l’imputato nega di aver ideato la commissione del reato in oggetto e addossa la colpa alla nipote del CIVI 1 __________, la quale del resto era l’unica a possedere le chiavi per accedere all’immobile ed era presente in loco unitamente al ACCU 1 quel giorno;

 

                                        che tutt’al più l’accusato avrebbe potuto essere ritenuto colpevole per complicità, ma tale modalità di partecipazione non può essergli ascritta non essendogli stata prospettata;

 

                                        che in relazione all’episodio del 13 agosto 2005 avvenuto a Pambio Noranco - per il quale si rimprovera all’accusato di aver offeso l’onore di LESA 1, agente della Polizia della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali “coglione”, “pezzo di merda”, “vai a fare un culo” e “deficiente” - ACCU 1 ha ammesso parzialmente i fatti, ritenuto come perlomeno ha proferito il primo degli epiteti in questione;

 

                                        che egli giustifica il suo comportamento con il fatto di essere stato provocato dall’agente di polizia, il quale lo avrebbe aggredito verbalmente con tono di voce inadeguato alla situazione, dandogli peraltro del tu;

 

                                        che tuttavia agli atti, oltre alla versione dell’agente denunciante, vi è pure il dettagliato rapporto dell’agente __________, anch’egli presente al momento dei fatti, che conferma la versione del collega;

 

                                        che alla luce delle predette risultanze l’accusato, che ha tenuto dall’inizio un comportamento arrogante e maleducato (cfr. rapporto agente __________ pag. 1), non si è limitato a rispondere a una provocazione e pertanto non può trovare applicazione l’art.177 cpv. 2 CP;

 

                                        che abbondanzialmente da quanto emerso al dibattimento e da tutta la documentazione agli atti si evince che l’imputato ha un carattere sanguineo e molto impulsivo, indizio questo che rende plausibile la sua reazione e il suo atteggiamento sconveniente avuto nell’evenienza concreta;

 

                                         che di conseguenza - ritenuto oltretutto che l’agente __________ non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed amministrative - l’ingiuria (che in ogni caso sarebbe stata punibile anche se fosse stato proferito solo l’epiteto di “coglione”) va confermata così come da proposta del Procuratore pubblico;

 

                                         che pertanto l’accusato deve essere condannato per questo reato, motivo per cui si giustifica, tutto ben ponderato, una pena di pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.- , per un totale di fr. 90.-, già scontata con il carcere preventivo di giorni 8, ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;

 

                                        che per il resto - come si evince dai precedenti considerandi - ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dalle accuse di furto e di rottura di sigilli e ha diritto a eque ripetibili;

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 51, 139, 177, 290 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dalle imputazioni di furto e rottura di sigilli per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 90.- (novanta), già scontata con il carcere preventivo di giorni 8 (otto), ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

carica                               tasse e spese rimanenti di complessivi fr. 500.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

                                    fr.                            450.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie

                                    fr.                           550.-          totale

 

 

Distinta spese               a carico dello Stato

 

                                    fr.                            300.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie

                                    fr.                           500.-          totale