Incarto n.
10.2009.28

DA 4977/2008

Bellinzona

22 settembre 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ il 5 novembre 2006, colpito intenzionalmente con un calcio CIVI 1 provocandogli la frattura della diafisi ulnare sinistra, così come da certificato 6 novembre 2006 del dr. med. __________, agli atti;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

 

                                        richiamato l’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 dicembre 2008 n. 4977/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 gennaio 2009 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il proprio patrocinatore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile, all’audizione di 2 testi e rinunciato all’audizione della teste non comparsa;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale evidenziando la linearità, la convergenza e la credibilità delle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, postula la conferma del decreto d’accusa, chiedendo altresì la condanna dell’imputato al risarcimento alla parte civile di fr. 3’000.-- a titolo di torto morale e di fr. 2’000.-- per le spese di patrocinio legale;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione del suo cliente, rilevando come la deposizione della teste sia più vicina a quella fornita dall’imputato rendendo così poco credibili quelle della parte civile e del teste. Per quanto concerne le pretese di risarcimento, ritenuto che la parte civile non si è opposta al rinvio al foro civile contenuto nel decreto d’accusa, ritiene che il giudice penale possa al massimo determinarsi sul principio, ma non sull’ammontare;

 

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile ribadisce le proprie pretese;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale si riconferma nella propria posizione;

 

sentito                               da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     L’imputato, ACCU 1, cittadino italiano, nato il 17 agosto 1974 a __________, è separato senza prole.

                                        Attualmente vive da solo a __________, in provincia di __________.

                                        Dal 13 marzo 1997 egli presta servizio presso la __________ di __________ quale agente scelto di Polizia Penitenziaria, qualifica ottenuta il 31 marzo 2005. In precedenza il prevenuto aveva lavorato come guardia carceraria addetto alle scorte presso il carcere di massima sicurezza di __________.

                                        Quale attività accessoria, a seconda degli spazi lasciati aperti dai turni lavorativi, egli è attivo nel nostro Cantone come addetto alla sicurezza in alcuni esercizi pubblici.

 

                                        CIVI 1, parte civile, è nato il 9 luglio 1973, è celibe, vive a __________ ed esercita in proprio la professione di pittore.

 

                                 2.     La sera tra il 4 ed il 5 novembre 2006 la parte civile ed il suo amico __________, dopo essere rimasti al Bar __________ di __________ fino alla chiusura, hanno deciso di recarsi alla discoteca __________ a __________.

 

                                        Stando alla loro versione, all’orario di chiusura, tra le 04:30 e le 05:00, essi sarebbero usciti tranquillamente dalla discoteca. Mentre attendevano l’arrivo del taxi, la parte civile avrebbe aperto la porta più interna della discoteca e, senza entrare fisicamente nel locale, avrebbe scherzosamente chiesto alla barmaid di poter bere una birra. L’addetto alla sicurezza, alterandosi senza motivo, si sarebbe avventato sulla parte civile, dicendole di andare “fuori dai coglioni” e sferrandole, senza alcun preavviso, un violento calcio all’avambraccio sinistro.

                                        Pochi minuti dopo è sopraggiunto il taxi ed i due amici se ne sono andati, senza reagire, né cercare di discutere ulteriormente, malgrado la parte civile fosse molto dolorante per il colpo ricevuto al braccio.

 

                                        Sempre secondo la loro illustrazione dei fatti, durante la permanenza nella discoteca non sarebbe successo nulla di particolare. Il locale non era molto affollato ed il clima era tranquillo e rilassato. L’unico inconveniente sarebbe capitato quando una persona straniera ha sottratto la birra a CIVI 1, il quale ha preteso che gli fosse restituita. La barmaid sarebbe quindi intervenuta nella discussione fra i due, facendo da paciere ed offrendo un’altra birra alla parte civile.

                                        Inoltre, malgrado abbiano ammesso che nel corso della serata hanno bevuto alcune birre, essi hanno negato fermamente di essere stati ubriachi, così come di aver infastidito gli altri avventori ed i dipendenti della discoteca. Poco prima dei fatti, il signor CIVI 1 avrebbe persino offerto da bere al “buttafuori”, intrattenendosi con lui qualche istante, dicendo poi all’amico che era simpatico (cfr. AI 1; verbali di interrogatorio 20 novembre 2006 della parte civile, rispettivamente 13 febbraio 2007 del teste __________, AI 4; verbale di interrogatorio dibattimentale di quest’ultimo).

 

                                 3.     La mattina del 5 novembre 2006, il signor CIVI 1, nonostante accusasse forti dolori al braccio, al punto da doversi fare aiutare per allacciarsi le scarpe, è uscito per andare a “vedere un lavoro” (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale del signor __________).

                                        Solo in un secondo tempo, verso le ore 11:00, egli si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata riscontrata una frattura composta del terzo medio diafisario dell’ulna di sinistra.

                                        Il giorno seguente la parte civile è stata poi ricoverata nel reparto di chirurgia del medesimo nosocomio per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di una placca LCP-DCP e 5 viti (16 mm).

                                        Il 7 novembre 2006 il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali.

                                        Questi è rimasto completamente inabile al lavoro sino al 14 dicembre 2006 (cfr. documentazione medica allegata all’AI 7, rispettivamente richiamata dall’Ospedale __________ di __________ e dal dr. med. __________).

 

                                 4.     Il 7 novembre 2006 il signor CIVI 1 ha sporto denuncia contro ignoti (specificando comunque che il colpevole era un “buttafuori” della discoteca __________ __________ a __________, nota anche come il nome __________) per i titoli di lesioni gravi o semplici, costituendosi altresì parte civile (AI 1).

 

                                 5.     Il signor ACCU 1, venuto a sapere dell’interessamento degli inquirenti nei suoi confronti in relazione ai fatti qui in discussione, si è presentato spontaneamente in Polizia il 21 novembre 2006 per fornire la sua versione.

 

                                        A suo dire, una quindicina di minuti prima dell’orario di chiusura, la parte civile avrebbe avuto una discussione con un cittadino di nazionalità turca, che gli avrebbe rubato una birra. CIVI 1 avrebbe anche insultato quest’ultima persona con gli epiteti “figlio di puttana, pezzente, torna al tuo paese”. L’imputato sarebbe quindi intervenuto, facendo da paciere, senza usare mezzi coercitivi o la forza, evitando così che i contendenti venissero alle mani.

 

                                        Sempre secondo la sua versione, all’orario di chiusura (05:00), egli avrebbe dovuto sollecitare verbalmente diverse volte la parte civile ed il suo amico, che erano visibilmente ubriachi, affinché uscissero dal locale.

                                        Verso le 05:10 i due sarebbero rientrati, poiché volevano chiamare un taxi. Dopo che la barmaid ne avrebbe chiamato uno, l’imputato li avrebbe invitati ad attenderlo all’esterno. A questo punto, essi avrebbero detto con fare maleducato alla barmaid “daccela”, con evidente riferimento all’intenzione di avere un rapporto sessuale con lei.

                                        A questo punto, l’accusato avrebbe fatto la voce grossa, ingiungendo loro di non molestare la ragazza e di abbandonare il locale. Egli sarebbe così riuscito a convincerli ad andarsene senza dover ricorrere alla violenza.

                                        Mentre uscivano la parte civile avrebbe dato una pedata alla porta e, una volta all’esterno, i due avrebbero ancora tentato di rientrare, tanto che uno di loro avrebbe messo una mano tra la porta e lo stipite. Stando alle sue affermazioni, l’accusato, pur avendone la possibilità, avrebbe rinunciato a fargli del male chiudendogli la porta sulla mano.

 

                                        Il prevenuto ha negato nella maniera più assoluta di aver colpito con pugni o pedate la parte civile. Non avendo neppure notato dei contatti tra quest’ultima ed il cittadino turco o altre persone, egli non è stato in grado di dire come il signor CIVI 1 abbia potuto rompersi il braccio. Si è limitato - ricordando che le scale di accesso alla discoteca sono assai pericolose e che il suo stato era visibilmente alterato - ad ipotizzare che egli se lo sia fratturato cadendo dalle stesse (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 novembre 2006).

 

                                 6.     In base alle risultanze istruttorie, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato il 16 dicembre 2008 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici.

 

                                        Con scritto di data 9 gennaio 2008 l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

 

                                 7.     Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque intenzionalmente cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona che non raggiunga gli estremi di una lesione grave ai sensi dell’art. 122 CPS, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

                                        Nella versione attuale, in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

                                        Le lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessario un pregiudizio all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si identificano come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

 

                                        Dal profilo soggettivo il reato, per risultare perseguibile, deve essere commesso intenzionalmente, laddove l’intenzione deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 17 ad art. 123, pag. 138).

 

                                 8.     L’imputato non contesta che la parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure inoppugnabile è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai sensi del predetto disposto di legge. Non è dunque necessario vagliare ulteriormente la questione.

 

                                        Il signor ACCU 1 chiede tuttavia il proscioglimento per non aver commesso il fatto o quantomeno in virtù del principio in dubio pro reo.

 

                                 9.     A mente della difesa, la versione dei fatti fornita dalla parte civile e dall’amico non corrisponde a quanto realmente accaduto. In effetti, essi non riferiscono la verità quando affermano che è stata una serata calma e che sono usciti dalla discoteca tranquillamente, senza che fosse stato necessario sollecitarli ed accompagnarli.

                                        In realtà, come confermato dalla teste __________ in sede dibattimentale, la serata è stata tutt’altro che tranquilla. Quest’ultima ha infatti riferito che l’ambiente all’interno della discoteca era assai teso e che c’erano degli avventori ubriachi e pesanti che molestavano. Essa ha pure asserito di aver notato che l’imputato aveva dovuto accompagnare qualcuno fuori dal locale e che sul pianerottolo esterno si era verificato un trambusto.

 

                                         Dal punto di vista del prevenuto, la versione resa dalla teste __________ - la quale, a differenza della parte civile e del teste __________, non aveva alcun motivo per mentire - sarebbe dunque più vicina a quella fornita dall’imputato. Ne discende che le affermazioni di quest’ultimo siano ben più attendibili e credibili di quelle della parte civile e del suo amico. In effetti il fatto che quest’ultimi abbiano sottaciuto la reale situazione verificatasi quella sera, mina inesorabilmente la loro credibilità.

 

                                         Sempre a sua detta, non va inoltre dimenticato che una frattura del braccio, come quella subita dalla parte civile, può avvenire in molti altri modi, non necessariamente soltanto con un calcio.

 

                                         In definitiva, a parere della difesa, l’istruttoria avrebbe lasciato aperti troppi dubbi, per cui l’imputato non può che essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.

 

                               10.     Nell’ambito del diritto penale la presunzione di innocenza rappresenta un punto fermo che si fonda sugli art. 32 cpv. 1 Cost, art. 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Il suo corollario è il principio “in dubio pro reo”, in base al quale nella valutazione delle prove il giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono ragionevoli dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo.

                                        Incombe alla pubblica accusa l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato, non a questi dimostrare la sua innocenza.

 

                                        Determinante è quindi stabilire quale delle esposizioni degli eventi sia più credibile e se i fatti addebitati all’accusato possano ritenersi provati.

                                        A fronte di due versioni discordanti il giudice non può quindi limitarsi acriticamente all’applicazione del principio in dubio pro reo, ma deve effettuare una valutazione globale di tutte le risultanze del processo, sia di quelle favorevoli, sia di quelle contrarie alla tesi accusatoria.

 

                                        Come visto, nella presente fattispecie abbiamo, da un lato, la parte civile, che sostiene di essere stata colpita dall’imputato con un violento calcio che gli ha provocato la rottura dell’avambraccio sinistro e, dall’altro, quest’ultimo che invece nega recisamente addirittura di toccato la parte civile, asserendo che quest’ultima si sia procurata la frattura cadendo da sola.

 

                                         L’amico della parte civile, __________, è stato sentito in qualità di testimone, sotto giuramento, in due occasioni: la prima volta in Polizia, la seconda in sede dibattimentale. In entrambi i casi la versione resa da lui resa coincide sostanzialmente con quanto riferito dalla parte civile.

                                         Egli ha infatti asserito che “Alla chiusura l’imputato ci ha fatto uscire. Preciso che non ha dovuto buttarci fuori con forza, ma ce ne siamo andati tranquillamente. Poiché avevamo chiesto di chiamarci un taxi siamo rimasti fuori ad attenderlo. In questi frangenti il signor CIVI 1 ha aperto la porta, mi pare quella più interna che dà verso il locale, e ha chiesto una birra scherzosamente, senza nemmeno entrare fisicamente nel locale. Poi è arrivato l’uragano, cioè l’imputato, senza preavviso, si è avvicinato a CIVI 1 sferrandogli un calcio sul braccio. Sono rimasto sbalordito dalla scena. In seguito è arrivato il taxi e ce ne siamo andati. CIVI 1 si lamentava per il dolore al braccio. Soprattutto il giorno dopo. Mi pare che l’imputato indossasse degli stivali. Dopo la pedata non siamo rimasti lì a cercare discussioni, ma ce ne siamo andati. Io ero abbastanza spaventato. Non eravamo né ubriachi, né molesti, né abbiamo infastidito gli altri avventori. CIVI 1 non è caduto dalle scale e nego che si sia fatto male da solo. Il braccio è stato colpito dall’imputato con una pedata. (…) Quando è stato sferrato il calcio ero dietro a CIVI 1, al massimo ad una distanza di un metro. Non so dire perché abbiamo deciso di rientrare nel locale. Dopo il calcio abbiamo atteso pochi minuti all’esterno e poi è arrivato il taxi.   Escludo che abbiamo tentato di rientrare con la forza nel locale. Era una serata assolutamente normale (…)”. (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

 

                                          La teste __________ ha, dal canto suo, affermato “Ricordo che la sera del 5 novembre 2006 ero alla __________ con una mia amica (…). Al momento della chiusura del locale (di sicuro era molto tardi) ricordo che avevamo deciso di uscire perché all’interno c’era un’aria piuttosto tesa ed abbiamo preferito andarcene. C’era gente ubriaca, pesante. (…) Non ci sentivamo a nostro agio. Siamo uscite ed all’entrata c’era ancora casino, per cui ci siamo recate al parcheggio (…). Ricordo che l’imputato aveva accompagnato qualcuno all’esterno, ma non (so, n.d.r.) dire chi e per quale motivo. Confermo che c’era gente all’interno che molestava. Non ricordo nessuno che sia lamentato per aver preso delle botte. Non ho visto nessuno pestaggio. Ho visto che c’era casino all’entrata, ma non ho visto nessuno andare a sangue o lamentarsi per colpi subiti. (…) Il trambusto sul pianerottolo l’ho visto perché mi sono allontanata proprio a causa di quello. (…) Dal pianerottolo ho sentito provenire una discussione che posso dire sicuramente eccedente i normali toni. Non era una situazione di rissa. Era una situazione di un cliente che non si comporta bene e che viene allontanato dal locale. Questa discussione l’ho sentita anche dal parcheggio. Non sono in grado di dire quanto sia durata la discussione, potrebbe essere tra i cinque e i venti minuti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

 

                                        A mente di questo giudice se, da un lato, si deve prendere atto che le versioni rese dalla parte civile e dal suo amico divergono in modo marcato da quella della teste __________ in merito all’atmosfera ed al clima che regnavano la sera dei fatti, dall’altro ciò non è sufficiente per ritenere prive di fondamento in toto le deposizioni dei primi. Altrimenti detto, pur considerando che hanno sottaciuto questi aspetti, non si può automaticamente concludere che abbiano mentito anche sull’episodio della pedata.

 

                                        Al contrario, le loro deposizioni riguardo ai fatti salienti sono perfettamente lineari, coerenti e convergenti ed appaiono dunque maggiormente degne di fede di quelle dell’imputato.

                                        A supportare la fedefacenza e credibilità della loro versione, piuttosto che di quella del prevenuto, contribuisce anche la testimonianza della signora __________. In effetti, quest’ultima, pur non avendo assistito direttamente al fatto in discussione, ha confermato che l’imputato ha dovuto accompagnare qualcuno all’esterno e che sul pianerottolo ci sono stati un trambusto ed una discussione accesa originati da un cliente che veniva allontanato dal locale per essersi comportato male.

                                        Malgrado la teste non abbia indicato qualcuno in particolare, sulla base delle altre risultanze istruttorie, si può tranquillamente ritenere che le persone che hanno creato problemi siano state la parte civile ed il suo amico e che la persona che è stata accompagnata dall’imputato all’esterno sia stata la parte civile.

                                        Diversamente da quanto affermato dall’accusato, si può dunque considerare assodato che tra quest’ultimo ed il signor CIVI 1 vi sia stato un contatto fisico.

 

                                        Inoltre non si può nemmeno dimenticare che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano affatto, per cui non si può ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi estranei alla richiesta di ottenere giustizia che possano aver indotto la parte civile ed il suo amico a dichiarare scientemente il falso, quest’ultimo oltretutto con il rischio di subire le pesanti conseguenze di un procedimento penale per falsa testimonianza.

                                        In assenza di indizi di senso opposto, come nel caso di specie, la semplice circostanza che entrambi siano amici da lunga data non è certo sufficiente a scalfire la credibilità della loro descrizione dei fatti.

 

                                        A rafforzare la tesi accusatoria contribuiscono il genere di lesione subita, sicuramente compatibile con le conseguenze di una pedata all’avambraccio, il fatto che i dolori sono stati sentiti subito dopo e che il mattino seguente essi siano divenuti talmente intensi da non permettere nemmeno alla parte civile di allacciarsi le scarpe (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale di __________ e documentazione medica richiamata dall’Ospedale __________ di __________).

 

                                        Pur essendo possibile ammettere, in linea teorica, che una frattura come quella in esame abbia origine da altri eventi che non sia quello qui addebitato al prevenuto, non troviamo agli atti alcun elemento che consenta di prendere in considerazione, anche solo in base ai criteri della verosimiglianza, che il braccio della parte civile si possa essere rotto in un altro modo. Per instillare nel giudice un ragionevole dubbio non è di certo sufficiente affermare in via ipotetica e generica che la vittima possa essersi ferita da sola cadendo dalle scale.

                                        A tal proposito va inoltre rilevato come il teste __________ abbia esplicitamente escluso che CIVI 1 sia caduto dai gradini o che si sia fatto male da solo (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

 

                                         In definitiva, a mente dello scrivente giudice, ben ponderate tutte le risultanze istruttorie, non sussistono ragionevoli dubbi che i fatti non si siano svolti nel modo descritto dalla parte civile e dal suo amico. Non vi è pertanto spazio per un’applicazione del principio in dubio pro reo.

 

                                         Si può dunque rettamente ritenere che la lesione riportata dalla parte civile ed attestata dalla documentazione medica agli atti sia la diretta conseguenza dell’agire dell’imputato. Il nesso di causalità tra azione e danno è dunque dato.

 

                                        Dal punto di vista oggettivo il prevenuto ha agito intenzionalmente. La pedata non è di certo stata inferta per caso.

 

                                        La fattispecie dell’art. 123 cifra 1 CPS è pertanto adempita.

 

                               11.     Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

 

                                        Come visto in precedenza, il reato di lesioni semplici era punito, secondo il vecchio diritto, con la detenzione, mentre secondo quello nuovo con una pensa detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

                                        Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

 

                                        Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

 

                                        Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto attuale, che offre la possibilità di infliggere anche solo una pena pecuniaria, deve essere considerato più favorevole all’accusato rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

 

                               12.     Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        A carico del prevenuto grava soprattutto il fatto che, nonostante egli abbia una formazione adeguata al compito da svolgere ed una buona esperienza nel campo della sicurezza, non sia stato in grado di gestire convenientemente la situazione, facendo uso repentinamente ed in maniera sproporzionata della violenza fisica. Va inoltre tenuto conto del tipo di lesione provocata alla parte civile.

 

                                        A suo favore gioca la buona situazione sociale, famigliare e professionale, nonché l’incensuratezza. Non va neppure trascurato che la parte civile ha contribuito ad esasperare la situazione assumendo un comportamento inappropriato e provocatorio, insistendo cioè nel volersi far servire un’altra bevanda nonostante il locale fosse già chiuso.

                                        Si aggiunga infine che l’accusato è apparso una persona posata e sicuramente degna di fiducia: l’evento in discussione rappresenta un caso isolato e non vi sono elementi per ritenere che possa ripetersi. Egli ha indubbiamente tratto insegnamento dai fatti.

 

                                        Ben ponderato tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 15 aliquote giornaliere, fissate in fr. 50.-- ciascuna in base alla sua attuale situazione economica, ritenuto che il suo stipendio mensile quale agente di Polizia Penitenziaria ammonta a € 1’300.-- e che l’attività accessoria di addetto alla sicurezza gli permette di far fronte ad alcune spese.

 

                                        L’art. 42 cpv. 4 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.

 

                                        Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al condannato la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.

 

                                        L’ammontare della multa di fr. 500.-- proposto dall’accusa può essere qui confermato, in quanto commisurato alla situazione concreta.

 

                                        Dall’altro canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo legale di 2 anni.

 

                               13.     Il rinvio della parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo ella impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di risarcimento non può pertanto venire accolta.

 

                               14.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 42, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4977/2008 del 16 dicembre 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 750.-- (settecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 880.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         80.00       testi                      

                                        fr.                     1380.00       totale