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Incarto
n. 1965/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DUF 1)
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prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere, a __________, il 20.12.2008, intenzionalmente danneggiato cose altrui e meglio, per avere, nell’appartamento a lui locato in __________, di proprietà della CIVI 1, danneggiato l’arredamento del locale del servizio igienico (wc, lavabo, armadietto ed accessori), manomesso i telai e le ante delle porte interne dei locali, demolito e smontato la cucina, demolito il serramento della finestra della camera, imbrattato i pavimenti dell’appartamento con rifiuti di vario genere, ivi compresi detriti, residui alimentari e feci, imbrattato le pareti con scritte di vario genere, bucato e manomesso parte degli intonaci delle pareti, danneggiato l’impianto elettrico e telefonico; ed inoltre, per aver danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________ e __________ colpendola con un blocco di acciaio e le finestre dello stesso appartamento prendendole a sassate;
fatti avvenuti a nelle predette circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP; richiamato l’art. 40 CP, 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 1965/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di15 (quindici) giorni da espiare (art. 40 e seg. CP),
considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Pena aggiuntiva alla pena di 50 (cinquanta) giorni da espiare decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 9.02.2009 (DA 614/2009).
2. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito o una massiccia riduzione della pena, da sospendere condiizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. ACCU 1 deve essere ritenuto autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2. In caso affermativo quale deve essere la pena e può essere sospesa condizionalmente?
3. A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio?
4. Deve essere confermato il rinvio della parte civile al foro civile?
5. Devono essere riconosciute ripetibili alla difesa?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.144 cpv.1; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, per avere, il 20.12.2008 a __________ intenzionalmente danneggiato cose altrui e meglio
per avere, nei locali a lui locati in via __________, di proprietà della CIVI 1, danneggiato i telai delle porte interne dei locali, il serramento della finestra della camera;
imbrattato i pavimenti dell’appartamento con rifiuti di vario genere, detriti, residui alimentari e feci,
danneggiato l’impianto telefonico;
danneggiato la porta d’entrata e le finestre dell’appartamento __________,colpendole con della ghiaia.
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di cinque (5) aliquote giornaliere di fr. 30 (trenta), per un totale di fr.150 (centocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.
2. Carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) e allo Stato fr. 550.- (cinquecentocinquanta).
3. La tassa di giustizia comprende la prestazione del giudice di fr.200.- (duecento) per la motivazione scritta a carico di entrambe le parti (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo importo.
4. Alla difesa vengono riconosciute fr.1000.- di ripetibili.
Rinvia al foro civile la parte civile per eventuali pretese di tale natura.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di Marco ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- totale
a carico dello Stato
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi (da devolvere in beneficenza a un ente che tutela i sentieri o le montagne).
fr. 350.- totale