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Incarto
n. 10.2010.6 DA 885/2009 DA 4535/2009 DA 4534/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
ACCU 2
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ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, il 10 novembre 2008 in località imprecisata del Ticino, tramite messaggio SMS, offeso l’onore di ACCU 2, tacciandola di “…Zoccola…”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 885/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 170.-, ciascuna (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 510.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
inoltre
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, in località imprecisata del Canton Ticino, in data 28 marzo 2009,
offeso l’onore di ACCU 2 tacciandola, nel testo di quattro SMS a lei inviati,
con l’epiteto di “zoccola”;
2. minaccia
per avere, nelle circostanze descritte al punto 1, incusso spavento e timore a ACCU
2, minacciando di ucciderla e metterla sotto terra;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 177 e 180 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’520.-, corrispondente a 8 aliquote da fr. 190.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile Mastroianni Pia, Weiach al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 2prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, a __________ in data 02 dicembre 2008, offeso l'onore di ACCU 1 tacciandolo, nel testo di un SMS inviatogli, con gli epiteti di "bastardo" e "cornuto";
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4535/2009 del AINQ 2, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 330.- (trecentotrenta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile ACCU 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni interposte tempestivamente dagli accusati;
indetto il dibattimento 17 settembre 2010, al quale erano presenti gli accusati personalmente, mentre i Procuratori pubblici, con scritti 6 e 8 agosto 2009, hanno rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei rispettivi decreti d'accusa impugnati;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ACCU 1
1. È l’accusato ACCU 1 colpevole di:
1.1 ingiuria, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 885/2009 del AINQ 1?
1.2 ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?
1.3 minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?
2. In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti di cui sopra, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI ACCU 2
5. È l’accusata ACCU 2 colpevole di ingiuria, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4535/2009 del AINQ 2?
6. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
7. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
8. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 31, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 2
dal reato di ingiuria, ex art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4535/2009 del 26 ottobre 2009;
carica allo Stato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00;
proscioglie ACCU 1
dal reato di ingiuria, ex art. 177 CP, e minaccia, ex art. 180 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa 4534/2009 del 26 ottobre 2009;
carica allo Stato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00;
dichiara ACCU 1
autore colpevole del reato di ingiuria, ex art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 885/2009 del 23 febbraio 2009;
condanna ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 170.00 (centosettanta), per un totale di fr. 510.- (cinquecentodieci);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.00.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 570.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale