Incarto n.
10.2009.33

DA 4976/2008

Bellinzona

20 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1.    appropriazione indebita,

                                        per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr. 1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua abitazione,

 

                                 2.    falsità in documenti,

                                        per avere, a __________ e __________, nel periodo novembre 2003 – dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per un importo di fr. 2'152.00 a favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________, lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

                                        richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 49 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4976/2008 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente al 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 dicembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 20 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore, DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa nei confronti del suo assistito;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     appropriazione indebita, per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr. 1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua abitazione?

 

                              1.2.     falsità in documenti, per avere, a __________, nel periodo novembre 2003 – dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per un importo di fr. 2'152.00 a favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________, lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg., 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4976/2008 del 15 dicembre 2008;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di fr. 1'840.-- (milleottocentoquaranta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                       

                                    2.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 200.-- (duecento);

                                   

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      400.--         totale