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Incarto
n. DA 2464/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere ripetutamente favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in almeno 7 occasioni, dal maggio del 2005 fino alla fine di settembre 2007, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
per avere ripetutamente favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in almeno 3 occasioni, dal maggio del 2008 fino all’aprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 116 cpv. 1 lett. a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio 2009 n. 2464/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsti dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente l’8 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta parzialmente sia il primo capo d’imputazione, sia secondo, in quanto non corrispondono alla realtà il numero delle volte ed i periodi in cui l’accusato ha commesso i reati addebitatigli. In effetti, stante anche i periodi in cui non disponeva della licenza di condurre, ha fatto al massimo 3/4 viaggi tra la Malpensa ed il Ticino per fare un piacere alla propria fidanzata, senza essere consapevole di commettere un reato. Tenuto conto di quanto precede e della sua precaria situazione finanziaria, egli chiede una riduzione del numero delle aliquote e del loro importo, nonché della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
1.2. Infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per avere ripetutamente favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in 3 occasioni, dal maggio del 2005 all’agosto del 2007, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,
per avere favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in un’occasione nell’aprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale