Incarto n.
10.2009.369

DA 2571/2009

Bellinzona

2 marzo 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________ 6 settembre 2005;

 

                                        2.  danneggiamento,

                                             per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendogli in tal modo perdere la padronanza del mezzo che cadeva a terra subendo danni per fr. 520.--;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

 

                                        reati previsti dall’art. 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 giugno 2009 n. 2571/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 520.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 giugno 2009 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 2 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, nonché la parte civile, dopo la sua audizione in qualità di teste, e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

 

prospettato                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 CPP, la derubricazione del reato in quello di vie di fatto;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile in qualità di teste e di due testi;

 

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale ritenendo la versione fornita dalla parte civile e dal testimone più credibile, postula la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento di data odierna;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede di essere prosciolto dal reato di lesioni semplici non avendo in alcun modo picchiato la parte civile. Per quanto concerne il reato di danneggiamento è disposto ad accollarsi unicamente i danni alla felpa, nonché al manubrio, alle manopole ed ai pedali del motorino. Egli chiede infine di respingere l’istanza di risarcimento;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici, rispettivamente vie di fatto,

                                        1.2.  Danneggiamento,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza di data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 49 cpv. 1, 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                             per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di Locarno La Carità del 6 settembre 2005;

                                        2.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore, strappandogli la felpa e facendogli perdere la padronanza del mezzo che cadendo a terra ha subito danni perlomeno al manubrio, alle manopole ed ai pedali (importo complessivo dei danni ancora da definire, ma sicuramente superiore a fr. 300.--);

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 580.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

respinge                           la richiesta di risarcimento del torto morale, in quanto non provato;

 

 

rinvia                               la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);

 

 

riconosce                         alla parte civile CIVI 1, __________, fr. 700.-- a titolo di ripetibili a carico del signor ACCU 1, __________;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         80.00       testi                      

                                        fr.                      580.00       totale